Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20549 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20549 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

v

ORDINANZA

(

sul ricorso iscritto al n. 20930/2014 R.G. proposto da

GMG s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dall’Avv. Maurizio BOonistalli, con domicilio eletto in Roma, via
Celimoritaba, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo Pana riti.
– ricorrente contro
Stanzani Barbara.
– intimata-

Data pubblicazione: 06/08/2018

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1822/2014,
depositata il 4.6.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.3.2018 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA

sentenza del Tribunale di Firenze n. 1422/2014.
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal
Giudice di pace di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nei confronti
di Stanzani Barbara per il pagamento di € 4583,00 a titolo di saldo
di due fatture relative ai lavori di riparazione dell’autoveicolo
Mercedes Cl, tg. DB306AE di proprietà dell’ingiunta.
La Stanzani aveva proposto opposizione, deducendo di non aver
conferito alcun incarico di riparazione dell’auto.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione e confermato
l’ingiunzione, regolando le spese, con pronuncia integralmente
riformata dal Tribunale di Firenze, che ha accolto l’appello proposto
dalla Stanzani e ha revocato il decreto ingiuntivo.
Ha rilevato la Corte che la Sta nzani aveva eccepito che, benché fosse
la formale intestataria del veicolo, di esso aveva disponibilità il padre
Stanzani Andrea, che si occupava anche della manutenzione; che
anche in primo grado era incontestato che a commissionare i lavori
fosse stato quest’ultimo e che, a seguito delle richiesta di pagamento
avanzata dalla ricorrente, sempre Andrea Stanzani aveva rilasciato
una prima dichiarazione con cui aveva asserito che il debito facesse
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La GMG s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la

capo alla figlia, impegnandosi contestualmente ad estinguerlo con
pagamenti ratéli di C 500, mensili, mentre con una seconda
dichiarazione aveva affermato di aver chiesto personalmente gli
interventi di riparazione, affermandosi proprietario dell’auto.
La sentenza ha chiarito che il contrasto tra le suddette dichiarazioni

dimostrare che il rapporto era intercorso con quest’ultima competeva
alla società creditrice; che le dichiarazioni dello Stanzani non
costituivano un riconoscimento del debito, non essendo in alcun
modo riferibili alla resistente; ha escluso che potessero invocarsi i
principi della rappresentanza apparente.
Il ricorso si sviluppa in tre motivi.
L’intimata non ha svolto attività.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 2697 c.c., in
relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale
risolto ai danni della ricorrente il contrasto tra le due dichiarazioni
rese da Stanzani Andrea rispettivamente in data 4.3.2010 e
22.4.2010, senza considerare che la società ricorrente aveva
effettuato le riparazioni nella convinzione di averne avuto incarico
dalla resistente tramite il padre e che quest’ultimo si era impegnato
a pagare il debito di quest’ultima; la sentenza avrebbe erroneamente
conferito preminente rilievo alla seconda dichiarazione, resa sempre
da Andrea Stanzani dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, benché
in palese contrasto con quella precedente, valorizzando circostanze
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non poteva rivolgersi a danno della debitrice, poiché l’onere di

ininfluenti (la mancanza di firma della resistente sulle dichiarazioni
scritte, la carenza di prova che la Stanzani avesse versato l’acconto
di € 1000,00 al momento della consegna del veicolo all’officina).
Il motivo è infondato.
Il tribunale, esaminando le risultanze di causa, ha giudicato

nome della figlia, avesse ricevuto da quest’ultima la procura,
rilevando come le dichiarazioni scritte rese dal primo non recavano
anche la sottoscrizione della resistente, infine ritenendo indimostrato
che quest’ultima avesse versato l’acconto di mille euro al momento
della consegna del veicolo per le riparazioni.
Da tale premessa ha tratto la conclusione che la Stanzani non
potesse rispondere del debito, posto che, pur essendone stato speso
il nome, nessun elemento confermava l’effettivo conferimento dei
poteri di rappresentanza.
La società ricorrente contesta le descritte valutazioni, ritenendo
disatteso il criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697
c.c., ma, oltre a sollevare inammissibilmente censure che attengono
al merito e al modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove,
non tiene conto che la norma è invocabile solo allorquando il giudice
abbia posto l’onere della prova in capo ad una parte che non può
considerarsi onerata in base alla scissione della fattispecie tra fatti
costitutivi e fatti modificativi ed estintivi, e che, come correttamente
asserito in sentenza, qualora sorga contestazione sull’esistenza del
potere di rappresentanza del soggetto che abbia speso il nome altrui,
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insussistente la prova che Andrea Stanzani, pur avendo speso il

l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza di tale potere compete al
terzo contraente che pretenda di addossare al rappresentato gli
effetti del contratto concluso a suo nome (Cass. 1660/1980; Cass.
3788/1978; Cass. 3961/1978),
La sentenza ha – perciò – applicato correttamente le regole che

competeva alla società creditrice, dinanzi alle contestazioni della
controparte, provare che Barbara Stanzani avesse conferito al padre
la procura necessaria per commissionare a suo nome l’effettuazione
delle riparazioni.
2. Il secondo motivo censura, testualmente, la violazione delle
norme in tema di tutela dell’affidamento del terzo incolpevole in caso
di contratto concluso con il falsus procurator, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che il giudice di
merito avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dei principi in
tema di rappresentanza apparente in base al fatto che era stato
Andrea Stanzani a condurre il veicolo presso l’officina, onerando la
società di verificare i poteri di rappresentanza, senza considerare che
la resistente aveva pagato precedenti riparazioni, che Andrea
Stanzani aveva speso il nome della figlia e che il vincolo parentale
era indice della sussistenza del potere di rappresentanza.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha correttamente precisato che il principio
dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della
tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo
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presiedono al riparto dell’onere della prova, avendo sostenuto che

alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di
giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non
solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso
rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del
rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole

e validamente conferito al rappresentante apparente.
L’accertamento delle condizioni idonee ad integrare la cd. apparenza
di diritto “colpevole” costituisce apprezzamento riservato
al giudice di merito.
Il tribunale ha correttamente dato atto che la vettura era stata
consegnata dal padre della resistente e che questi aveva versato
l’anticipo, mentre ha escluso che la Stanzani avesse tenuto
comportamenti atti ad ingenerare un legittimo affidamento nei poteri
di rappresentanza in capo ad Andrea Stanzani, avendo accertato che
la resistente non aveva versato l’acconto di C 1000,00 quale anticipo
sul corrispettivo dovuto per le riparazioni, né che in passato avesse
ordinato e pagato precedenti riparazioni per il medesimo veicolo, non
essendo agli atti le fatture che la ricorrente sosteneva di aver emesso
per i precedenti interventi.
In questo quadro, la mera spendita del nome non poteva
determinare alcun legittimo affidamento della GMG s.p.a. in
mancanza di prova di un comportamento della resistente idoneo a
tal fine, avendo peraltro la sentenza giudicato fortemente indiziante

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convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente

della carenza del potere di rappresentanza, che Andrea Spanzani si
fosse accollato il debito della figlia.
3. Il terzo motivo censura la decisione per omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, oggetto di dibattito tra le parti ai sensi
dell’art. 360, comma primo n. 5 c.p.c., asserendo che il tribunale

Stanzani Andrea, non solo ritenendo che esse provassero che
quest’ultimo aveva pagato l’acconto, ma trascurando anche di
considerare che le predette dichiarazioni provavano che egli aveva
invece agito spedendo il nome della resistente, la quale non aveva
mai contestato di aver pagato le precedenti riparazioni. La sentenza
non avrebbe proprio rilevato che le fatture relative alle riparazioni
eseguite in passato erano state ritualmente prodotte.
Il motivo è inammissibile.
La censura, in luogo di dedurre l’omessa valutazione di un fatto
materiale, principale o secondario, avente carattere decisivo,
sollecita una diversa interpretazione degli elementi acquisiti al
giudizio (le dichiarazioni scritte di Stanzani Andrea, il pagamento
dell’acconto, il pagamento dei precedenti interventi di riparazione),
sollevando contestazioni che attengono al merito e che non possono
trovare ingresso con riferimento ai motivi dedotti.
Peraltro le suddette circostanze sono state prese in considerazione
dal giudice di merito, che però è giunto a conclusioni contrarie a
quelle proposte dalla ricorrente, il che esclude la violazione
denunciata (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053).
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avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni scritte rese da

Per mera completezza, deve aggiungersi che la sentenza non ha
affatto ritenuto che Andrea Stanzani fosse parte del contratto per
aver versato l’acconto di C 1000,00, ma ha, invece, ritenuto
indimostrato che tale somma fosse stata corrisposta dalla ricorrente,
valorizzando tale datbdi fatto per escludere che quest’ultima avesse

Il Tribunale non ha neppure negato che Andrea Stanzani avesse
speso il nome della figlia anche al momento della consegna del
veicolo e al versamento dell’anticipo, ma ha ritenuto che egli avesse
comunque agito in carenza di poteri rappresentativi.
Quanto al fatto che la Stanzani non avesse contestato di aver pagato
le precedenti riparazioni, il ricorso anzitutto non indica in quale atto
e grado del giudizio detta contestazione sia stata formulata e quale
contenuto abbia assunto, mentre il motivo di ricorso con il quale si
intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza
impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della
controparte su una determinata circostanza, deve indicare
specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e
degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la
genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto
(Cass. 22.5.2017, n. 12840).
Infine, quanto alla produzione delle fatture comprovanti
l’effettuazione di precedenti interventi di riparazione, il rilievo, oltre
che non censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.,
non contiene alcuna indicazione circa la modalità della produzione
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incaricato il padre di commissionare le riparazioni a suo nome.

dei documenti (tramite eventuale inclusione nell’indice del fascicolo
con l’attestazione di deposito della cancelleria, l’eventuale successivo
deposito in cancelleria e la comunicazione di detto deposito alle altre
parti, l’indicazione a verbale della loro produzione in udienza, ai sensi
degli artt. 74 e 87 disp. att. C.p.c.), e non consente di superare

stati solo menzionati nella comparsa di costituzione ma non erano
stati prodotti in giudizio.
Peraltro il fatto storico che le fatture erano dirette a provare (i
precedenti interventi sul veicolo, ordinati direttamente dalla
resistente) è stato preso in considerazione, ma la sentenza ha
escluso che fosse provato e ciò, come detto, è sufficiente per ritenere
l’insussistenza del vizio denunciato.
Il ricorso è quindi respinto.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, atteso che l’intimata
non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a
versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater
all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione,
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quanto accertato dal giudice di merito, ossia che i documenti erano

ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Roma, 23.3.2018.
IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

dott.ssa Lina Matera

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