Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20548 del 30/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20374-2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA VIRGINIA PERAZZOLI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.M.L., (OMISSIS), G.A. (OMISSIS),

G.L. (OMISSIS), GR.AL. (OMISSIS), nella qualità di

unici eredi di G.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PIERO

FRATTARELLI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

P.M., D.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3157/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1467 del 2005 nel giudizio instaurato da M.G. in proprio e quale eredi di A.E. nei confronti di M.M., D.R. e G.G. accoglieva la domanda proposta da parte attrice e dichiarava che il manufatto realizzato da i convenuti era lesivo delle distanze legali e condannava gli stessi alla demolizione del manufatto e a corrispondere all’attore il risarcimento dei danni, che liquidava in Euro 5.800,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, rigettava le domande spiegate in via riconvenzionali dai convenuti.

Avverso, questa sentenza proponeva appello P.M. e D.R. chiedendo che venissero accolte le domande riconvenzionali proposte in primo grado e il rigetto della domanda attorea.

Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto del gravame e la condanna alle spese.

Si costituiva G.G., riproponendo le stesse domande proposte con un autonomo e separato appello avverso la stessa sentenza, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Con il separato ed autonomo appello G.G., chiedeva che venisse accertato e dichiarato che i manufatti di sua proprietà non erano stati realizzati in violazione delle distanze legali, in via subordinata che venisse accertato e dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2058 c.c. e, quindi, disporsi il risarcimento per equivalente nella misura di Euro 5.800,00 e per l’effetto rigettarsi la domanda di demolizione, in ulteriore subordine, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di fruire della facoltà di cui all’art. 873 c.c. in relazione all’istituto della prevenzione e per l’effetto rigettarsi la domanda di demolizione del manufatto, in caso di conferma dell’ordine di demolizione dei manufatti revocarsi il capo della sentenza relativa al risarcimento dei danni perchè integrativa di una duplicazione di ristoro, in estremo subordine, che venisse annullata la disposizione relativa al calcolo degli interessi perchè computata all’attualità e in caso di condanna di se medesimo al risarcimento del danno in favore dell’attrice condannarsi il P. e i D. danti causa che avevano realizzato il manufatto a manievare e tenere indenne se medesimo in relazione agli importi liquidati in favore dell’attrice o nel caso di abbattimento dell’immobile condannare a rifondere all’attrice la quota parte del prezzo di acquisto da determinarsi equitativamente.

Parte appellata M. si costituiva, contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.

Si costituivano P. e D., deducendo la pendenza dell’altro giudizio di appello.

I due giudizi veniva riuniti e la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3157 del 2012 accoglieva l’appello e rigettava la domanda attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo la Corte romana pur essendo la fattispecie in esame diversa in parte da quella di assoluta mancanza di strumento urbanistico, non prevedendo, però, il PRG nulla in ordine alle distanze avendo rinviato al piano particolareggiato, non poteva ritenersi che la normativa di cui al D.M. n. 1444 del 1968 non poteva ritenersi trasfusa nel piano regolatore e pertanto non poteva ritenersi integrativa della disciplina dell’art. 873 c.c. Sicchè posto che il CTU ha accertato che tra il fabbricato di parte appellante e quello di parte appellata intercorreva una distanza pari a mt. 6,40 non poteva dirsi effettuata alcuna violazione dell’art. 873 c.c..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.G. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. A.M.L., G.A., Gr.Al., eredi del defunto G.G. hanno resistito con controricorso. P.M. e D.R., in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= M.G. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione ed errata applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, artt. 1,2 e 9. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che, nel caso in esame, non fosse applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (sulla considerazione che, nonostante il Comune di S. Felice Circeo fosse dotato di Piano Regolatore Generale e di Regolamenti di fabbricazione, questi strumenti avevano rinviato per la regolamentazione delle distanze tra edifici ai Piani particolareggiati), non avendo considerato che al contrario posto che la normativa di cui all’art. 9 citato va osservata da tutti i Comuni tanto da essere ritenuta automaticamente inserita nel PRG al posto di una eventuale norma difforme.

b).= Con il secondo motivo, l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non aveva chiarito l’iter logico giuridico seguito dalla Corte distrettuale nell’assimilare l’ipotesi di mancanza di strumenti urbanistici all’ipotesi di sussistenza di strumenti urbanistici che, tuttavia, non prevedono i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati.

1.1.= Entrambi i motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Va qui osservato che non è consentita l’adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel senso che lo stesso, essendo stato emanato su delega dell’art. 41 quinquies, inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto 1967, art. 17, ha efficacia di legge, sicchè le sue disposizioni, in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro operatività tra i privati. Con l’ulteriore specificazione che le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, proprio perchè inderogabili, sono inserite automaticamente negli strumenti urbanistici comunali sia in sostituzione di prescrizioni contrastanti e sia pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici.

E, comunque, appare opportuno chiarire che la Corte distrettuale ha errato nell’assimilare l’ipotesi in cui sussistono gli strumenti urbanistici ma gli stessi non prevedono alcun regolamento in ordine alle distanze tra fabbricati e l’ipotesi in cui mancano gli strumenti urbanistici, considerando che in entrambe le ipotesi non sarebbero operative le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, perchè, a ben vedere, l’ipotesi in cui esistono gli strumenti urbanistici (Piano regolatore generale e piano di fabbricazione) che non contengono prescrizioni in ordine alla regolamentazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, sarebbe come se lo strumento urbanistico e rinviasse o recepisse le prescrizioni vigenti nel tempo anteriore al 1968 e, in particolare, per quanto riguarda la distanza tra fabbricati, le prescrizioni di cui all’art. 873 c.c.. Sicchè, essendo la distanza prevista dall’art. 873 c.c. contraria a quelle prescritte dalla normativa di cui al D.M. n. 1444 del 1968 vanno, per ciò stesso, sostituite con queste ultime. Come già ha detto questa Corte in altra occasione (sentenze Cass. n. 15458 del 2016 e nn. 7563/2006 e 19009/2004): la normativa di cui al D.M. n. 1444 del 1968 non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati e va interpretata nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con tale disposizione comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente le previsioni dell’art. 9, che è divenuto, “per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata”.

In definitiva, il ricorso va accolto, cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA