Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20548 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28643/2016 R.G., proposto da:

MORINVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Renzo Giantomassi, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 88, presso l’avv. Alessia Di

Cola;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Pizzirusso e

Flaminia Agostinelli, elettivamente domiciliato in Roma, via

Donatello n. 23;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Macerata, depositato in data

10.11.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.3.2020 dal

Consigliere FORTUNATO Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Morinvest S.r.l. ha proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) 3 s.r.l., esponendo di aver acquistato presso terzi, su ordine della fallita (all’epoca LARMS s.r.l.), prodotti stoccati presso il depositario Saima Avandero di Ancona, e di aver ricevuto, sempre dalla resistente, ordini di acquisto di componenti, da assembleare presso gli stabilimenti di quest’ultima; che, su accordo delle parti, la fattura di rivendita dei beni doveva prevedere un ricarico del 10% sul prezzo di acquisto.

Ha chiesto l’insinuazione dei seguenti crediti:

a) Euro 14.448,00, a titolo di rimborso dei costi di deposito della merce, per il periodo compreso tra (OMISSIS);

b) Euro 3.360,00, quali spese di deposito per il periodo compreso tra (OMISSIS);

c) Euro 125.558,54, quali corrispettivi dei rapporti commerciali intercorsi con la fallita, il tutto previa la compensazione con il debito verso la (OMISSIS), pari ad Euro 50.700,58.

Il Giudice delegato ha respinto la domanda di insinuazione, con provvedimento confermato all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo.

Il tribunale ha – in particolare – rilevato che il pagamento delle fatture emesse nel 2011 era documentato da sette ricevute bancarie e che dalla fattura n. (OMISSIS) risultava il perfezionamento di un accordo di compensazione dei crediti per le ulteriori partite aperte, con riferimento alle rimanenze di magazzino già fatturate e pagate dalla fallita; che, sempre da tale fattura, emergeva che la ricorrente aveva acquistato la merce presente presso il depositario Saima Avandero per poterla rivendere a terzi.

Ha osservato che era agli atti una comunicazione indirizzata alla Morinvest, con cui quest’ultima, nella persona di H.M., aveva riferito che presso il depositario erano presenti solo le merci già oggetto della fattura n. (OMISSIS), e ha quindi concluso che non sussistevano ulteriori operazioni da compensare e che non era provato che la (OMISSIS),:si fosse impegnata verbalmente a riacquistare la merce in giacenza.

La cassazione del decreto è chiesta dalla Morinvest s.r.l. con ricorso in due motivi.

La Curatela del Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 1321 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che le parti avevano intrattenuto due diverse tipologie di rapporti commerciali, aventi ad oggetto rispettivamente l’acquisto – presso terzi e su ordine della fallita – di materiali da stoccare presso il depositario, e gli ordini di componenti da lavorare presso la (OMISSIS) per la realizzazione di prodotti finiti; che, riguardo alla prima tipologia, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la fattura (OMISSIS) provasse il perfezionamento di un accordo di compensazione dei rapporti ancora pendenti (oltre che l’impegno della Morinvest a riacquistare la merce in giacenza), pur in assenza di prova della volontà delle parti di concludere l’accordo, mediante lo scambio di proposta e accettazione.

Il tribunale avrebbe – inoltre – omesso di considerare che dall’inventario prodotto in giudizio risultava la giacenza, presso il depositario, di merce diversa da quella elencata nella fattura n. (OMISSIS), per un credito della ricorrente pari ad Euro 56044,34.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2702 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver il tribunale ritenuto che presso il depositario giacessero esclusivamente merci già fatturate, mentre l’inventario dei beni allegato alla missiva di risposta della Morinvest, datata 14.11.2011, comprovava la sussistenza di beni ancora da inventariare e che la fallita si era impegnata verbalmente a riacquistare, come la ricorrente aveva chiesto di dimostrare in giudizio.

I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

La sussistenza di un patto di compensazione delle partite ancora aperte appare circostanza dedotta con la domanda di insinuazione al passivo del proprio credito, avendo la ricorrente chiesto esplicitamente di dedurre dal proprio credito l’ammontare del debito verso la fallita, quantificato in Euro 50.700,58 (cfr. ricorso pag. 2).

La circostanza che tale accordo non si fosse perfezionato secondo il modulo dello scambio proposta/accettazione, oltre a porsi in evidente contrasto con le stesse allegazioni della Morinvest, risulta tema non controverso dinanzi al tribunale e di cui non vi è alcun cenno nel decreto impugnato.

La questione, per la sua novità, appare dunque inammissibile, richiedendo nuovi accertamenti in fatto non ammissibili in cassazione.

Non sussiste inoltre è l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la giacenza presso il depositario di beni non fatturati), avendo il tribunale desunto dalla missiva del 14.11.2003, la sussistenza, in deposito, di sole merci contemplate nella fattura richiamata in atti (e già rivendute alla ricorrente), come invero risulta dal documento riportato a pag. 14 del ricorso, esplicitamente riguardante l’elenco merci fatturate a magazzino.

Il perfezionamento di un accordo di riacquisto dei medesimi beni da parte della fallita risulta – inoltre – motivatamente escluso dal provvedimento impugnato, in base all’assenza di un positivo riscontro istruttorio.

Il fatto controverso è stato – dunque – esaminato e diversamente accertato sulla base degli indicati elementi documentali, cui il giudice di merito ha riconosciuto, con accertamento insindacabile, una valenza probatoria prevalente sulle altre risultanze processuali, restando irrilevante che la pronuncia non abbia fatto riferimento anche all’inventario.

Difatti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora – come nel caso in esame – il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 27415/2018).

2. Il terzo motivo denuncia – letteralmente – la violazione di norme di diritto in tema di ammissione delle prove e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che, dal contenuto della missiva del 27.3.2014, prodotta in causa, era dato evincere che la fallita si era impegnata a riacquistare le giacenze in magazzino relativamente ai prodotti semilavorati e che i relativi componenti erano stati acquistati presso terzi su ordine della (OMISSIS), tenuta, quindi, ad eseguire il pagamento; che competeva alla curatela comprovare la restituzione della merce mediante il deposito della relativa documentazione, per cui, in mancanza, la domanda di insinuazione doveva essere accolta, essendo provate le giacenze di magazzino.

Il motivo è infondato.

Il tribunale, esaminando le deduzioni difensive della ricorrente (cfr., decreto, pag. 2), ha esplicitamente negato l’esistenza di un obbligo di riacquisto della merce da parte della fallita, ritenendo generiche e sfornite di prova le relative allegazioni, con statuizione che di per sè esclude, per quanto già detto, la denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale ha inoltre negato la sussistenza di ulteriori voci di credito riferibili al mancato pagamento di merci non fatturate “a causa dei pregressi inadempimenti della fallita”.

In realtà, la stessa missiva del 27.3.2014 attestava semplicemente che detti componenti erano stati acquistati su indicazione (non già in nome e per conto) della fallita, e che, a partire dal 2012, la Morinvest non era più fornitrice, ma cliente della (OMISSIS), acquistando presso terzi prodotti che la fallita era tenuta solo ad assembleare presso la propria sede (cfr., missiva del 27.3.2014 e ricorso pag. 20).

In ogni caso, l’accertamento del contenuto dei rapporti commerciali intercorsi è questione rimessa al giudice di merito, le cui conclusioni appaiono incensurabili sotto i profili sollevati in ricorso, non essendo ammissibile in sede di legittimità procedere ad un autonomo e diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6000,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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