Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20548 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. II, 19/07/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 19/07/2021), n.20548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20451/2016 R.G. proposto da:

B.L., S.C., S.G., S.M., e

S.F., in qualità di eredi di S.A., la prima

anche in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. Giancarlo

Violante Ruggi D’Aragona, con procura speciale a margine del ricorso

e con domicilio in Roma, piazza Zama n. 37, presso lo studio

dell’Avv. Maria Agata Testa;

– ricorrenti –

contro

SA.GI., SA.MA., SA.AN., Sa.An.,

SA.IL., sa.gi., V.L. e SA.RO.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Agostino Maione, con procura

speciale a margine del controricorso e con domicilio in Roma, via

Baldo degli Ubaldi n. 330, presso lo studio dell’Avv. Maria Assunta

Iasevoli;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Corte d’appello di Napoli n. 1068 depositata

il 10 maggio 2016 e notificata il 31 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1818 del 2008, in parziale accoglimento della domanda proposta da S.A. e B.L. nei confronti di Sa.Ma., Sa.An., Sa.An., Sa.Gi., sa.gi. e V.L., gli ultimi due in proprio e anche quali genitori esercenti la potestà sui figli minori Sa.Il. e R., condannava i convenuti ad eliminare il marciapiedi realizzato sulla particella (OMISSIS) insistente sul viale di accesso agli edifici e ai fondi latistanti; in accoglimento della riconvenzionale spiegata condannava gli attori ad eliminare lo sconfinamento del muro di cinta dell’ingresso del fabbricato di proprietà degli attori particella (OMISSIS), lo sconfinamento del muro di cinta della particella (OMISSIS) e lo sconfinamento del fabbricato di proprietà degli attori costruito sulla particella (OMISSIS) di forma trapeziodale, a ridurre a 50 cm la larghezza del varco esistente tra la particella (OMISSIS) ed il viale, a regolarizzare due luci e ad eliminare la parete finestrata che chiudeva il vano scala del loro fabbricato;

– sul gravame interposto da S.A. e B.L., la Corte d’appello di Napoli, costituiti Sa.Gi. nato il (OMISSIS), Sa.An., Sa.Ma., Sa.An., Sa.Gi. nato il (OMISSIS), Sa.Il., sa.gi. e V.L., che proponevano anche appello incidentale, intervenuta in corso di giudizio la sentenza del Tribunale di Nola n. 1142 del 5-10 maggio 2011, con la quale veniva dichiarato l’acquisto per intervenuta usucapione in favore di S.A. della proprietà di circa 14 metri quadrati della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Cercola occupati con il fabbricato costruito dallo stesso sulla contigua particella (OMISSIS) di sua proprietà, rigettava entrambi i gravami, principale ed incidentale, accertato che la convenzione divisoria intervenuta tra i comproprietari nel 1986 costituiva pacifico esercizio di compossesso e le successive missive intercorse con l’attore tra il 1997 ed il 2006, seppure non idonee ai fini interruttivi dell’usucapione, erano però idonee ad inficiare l’elemento soggettivo della pretesa usucapione, non appaganti sul punto neanche le prove testimoniali richiamate dall’appellante;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Napoli ricorre B.L. unitamente agli eredi di S.A., sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso gli originari convenuti;

– in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria illustrativa la parte ricorrente.

Atteso che:

– con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per essere stata pretermessa dal giudice del gravame ogni valutazione in ordine all’eccepito intervento della sentenza n. 1142/2011 del Tribunale di Nola che ha dichiarato l’acquisto per usucapione in favore di S.A. di circa 14 mq della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) di Cercola occupati con il fabbricato costruito dallo stesso S. sulla contigua particella (OMISSIS) di sua proprietà, oggetto della pronuncia del giudice di primo grado, che ne aveva disposto la rimozione.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Nola con la sentenza n. 1142 del 2011, cui si riferiscono i ricorrenti nel formulare l’eccezione di giudicato (come questa Corte deve confermare, dovendo ritenersi ammissibile la produzione della pronuncia ex art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione, giacché il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: conf. Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 16376 del 2003; Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006) – che ha definitivamente pronunciato nel giudizio introdotto da S.A. nei confronti di Sa.Gi. nato il (OMISSIS), Sa.Ma., Sa.An., Sa.Gi. nato il (OMISSIS), Sa.Il., sa.gi. e V.L., gli ultimi due anche quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Sa.Ro., volto a sentire dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della porzione di suolo della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Cercola occupata con il fabbricato per abitazione costruito sul suolo confinante con la sua proprietà, decaduto dal proporre domanda “riconvenzionale” nel diverso giudizio da lui stesso introdotto e nell’ambito del quale i convenuti avevano chiesto la condanna dell’attore ad abbattere la porzione di fabbricato costruita sul suolo di loro proprietà e per l’effetto ha confermato la sentenza del primo giudice di accoglimento della domanda riconvenzionale dagli stessi convenuti spiegata per l’accertamento dello sconfinamento, tra l’altro, del fabbricato attoreo, costruito sulla particella (OMISSIS), di forma trapezoidale, dell’estensione complessiva di mq. 13,36, come indicata nella relazione del c.t.u. – di converso – che il cespite era in proprietà esclusiva dei Sa..

Quindi la sentenza impugnata, respingendo il secondo motivo di appello con il quale è stata dedotta “la erroneità della decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda riconvenzionale aveva riconosciuto per intero gli sconfinamenti” viola i principi normativi in tema di giudicato esterno per identità dei soggetti e parzialmente dell’oggetto nei giudizi. Nella specie, infatti, sussiste l’ipotesi di un accertamento di esistenza di un diritto dominicale per intervenuta usucapione sulla porzione di proprietà dei Sa. per mq 14,00 circa, sul quale si è formato il giudicato formale che costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente accolta quanto alla porzione di suolo occupata dal fabbricato del S. di forma trapezoidale, per cui la domanda di demolizione di detta porzione non è più riproponibile in un nuovo giudizio tra le stesse parti (cfr. Cass. 10 maggio 1986 n. 3238 e Cass. 12 novembre 1983 n. 6744), tali dovendo ritenersi S.A., da una parte, e Sa.Gi. nato il (OMISSIS), Sa.Ma., Sa.An., Sa.Gi. nato il (OMISSIS), Sa.Il., sa.gi. e V.L., gli ultimi due anche quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Sa.Ro., dall’altra, con la precisazione che il giudicato attiene esclusivamente e limitatamente a siffatto sconfinamento.

Va, pertanto, accolto il motivo con cassazione della pronuncia della Corte territoriale per la preclusione derivante da giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.;

con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1100 e 1102 c.c., art. 112 c.p.c., ed in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per non avere la corte distrettuale ritenuto l’estinzione della servitù di passaggio sulla particella (OMISSIS), di proprietà della B., in favore della particella (OMISSIS) nonostante la costituzione di un unico viale di accesso agli edifici fosse avvenuto per conferimento di suolo o di altro apporto dei vari proprietari, tali da fondare una communio incidens, per la quale il godimento della strada non avviene iure servitutis ma iure proprietatis.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non tiene conto delle ragioni addotte nella sentenza impugnata a fondamento della decisione, la quale ha accertato che sulla particella (OMISSIS) insiste solo una servitù di passaggio pedonale per un’ampiezza di cm 50 e che il varco in questione è quello che collega la particella (OMISSIS), di proprietà della sola B., con la pozione di viale costituita dalla particella (OMISSIS). Del resto dagli atti di acquisto emerge l’esistenza non solo di un grande viale in proprietà comune, ma anche di viali piccoli laterali che danno accesso alle proprietà esclusive. A fronte di siffatto ordito argomentativo i ricorrenti non muovono alcuna critica.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo e la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto.

Reputa il Collegio che nella fattispecie ricorrano le condizioni per poter omettere la cassazione con rinvio, provvedendo in ogni caso alla decisione nel merito della controversia, in maniera tale da accogliere la domanda degli originari convenuti, ad esclusione del riconoscimento del loro diritto a vedere demolito il fabbricato dei ricorrenti per la porzione di forma trapezoidale per essere stato il diritto di proprietà sul suolo su cui incide detta parte di fabbricato acquistato a titolo originario dai medesimi, confermata per il resto la sentenza di appello impugnata.

La particolarità e la complessità della vicenda legittima la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo;

cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, elidendo dalla sentenza d’appello – che a sua volta aveva confermato la sentenza di primo grado – la condanna dei ricorrenti alla demolizione della porzione del loro fabbricato, costruito sulla particella (OMISSIS), per la porzione di forma trapezoidale, dell’estensione complessiva di mq. 13,36, confermato il dispositivo della sentenza d’appello per il resto;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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