Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20548 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20548 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 22418-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
2018

MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

1272

avverso la sentenza n. 2171/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Data pubblicazione: 06/08/2018

.”lette le considerazioni del P.M.

in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa
Bruno Qualiano,dedotto d’aver espletato attività professionale quale perito
assicurativo in favore della spa Fondiaria Sai Ass.ni – oggi incorporata nella spa
UnipolSai – in relazione a specifico incarico ebbe ad evocare la società
assicuratrice avanti il Giudice di Pace di Napoli per ottenere il pagamento del
compenso effettivamente dovuto.

intercorso un più ampio rapporto contrattuale, nel cui ambito era da collocare la
prestazione dedotta in causa dal Qualiano,in relazione alla quale per altro lo
stesso era già stato retribuito come da accordi.
Il Giudice di Pace ebbe ad accogliere al domanda dell’attore e la società
assicuratrice propose appello avanti il Tribunale partenopeo, denunziando
l’illegittimo frazionamento del credito afferente ad unico rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 2171/16, accolse il gravame dichiarando
l’improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito
afferente ad rapporto contrattuale ritenuto unico,che legava il professionista alla
società assicuratrice,siccome dimostrato dai dati fattuali acquisiti in causa.
Il Qualiano ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
La spa UnipolSai s’è costituita con contro ricorso ed in prossimità dell’odierna
adunanza ha depositato memoria difensiva.
E’ intervenuto il P.G.,nella persona del dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dai Qualiano non ha pregio giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme
ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. poiché il Giudice napoletano ha ritenuto
erroneamente applicabile alla specie l’insegnamento giurisprudenziale dettato
dalla sentenza n° 23726/07 delle sezioni unite di questa Suprema Corte, che
I

Resistette al spa Fondiaria Sai Ass.ni rilevando come, in effetti, tra le parti era

invece regola fattispecie diversa, e non ha anche esaminato la questione alla
luce del principio, informante l’Ordinamento, della buona fede.
In particolare il Qualiano ricorda come l’arresto giurisprudenziale richiamato si
riferisca esclusivamente al frazionamento di un credito generato da unico
contratto, mentre nella specie più furono gli incarichi a lui, quale perito
assicurativo libero professionista,affidati dall’Assicuratore.

procedure di pagamento,proprie del solo Assicuratore, indice fattuale
dell’esistenza di un rapporto continuativo di collaborazione,nel cui ambito venne
affidato l’incarico del cui compenso si dibatteva.
La doglianza appare priva di fondamento giuridico e non attagliata alla più ampia
ratio decidendi esposta dal Giudice del gravame nella sentenza impugnata.
Difatti il Giudice partenopeo ha ben messo in evidenza i dati fattuali – adeguarsi
del Qualiano nell’invio delle sue parcelle,all’espletamento dei singoli incarichi
affidati, allo schema amministrativo di pagamento dettato dall’Assicuratore negli
ann di durata del rapporto di collaborazione – dai quali ha desunto l’esistenza
tra le parti di un più ampio accordo di collaborazione, del quale il singolo incarico
era manifestazione.
Da un tanto il Tribunale ha ricavato l’unicità del rapporto contrattuale intercorso
tra le parti e d il conseguente illegittimo frazionamento del credito,operato dal
Qualiano, nel proporre singola lite in relazione al singolo incarico affidato senza
evidenziare nemmeno il concreto ed oggettivo suo interesse ad agire in siffatto
modo.
Quindi, non solo il Giudice napoletano ha operato in ossequio all’insegnamento
desumibile dall’arresto n° 4090/2017,sempre delle Sezioni unite, e n° 31012/17
di questa stessa sezione.
Difatti questa Corte ha,con la ricordata prima sentenza, precisato come l’indebito
frazionamento può riferirsi anche a credito che sorga,non solo, da unico
contratto ma pure nell’ambito di un più ampio rapporto quando l’attore non

Inoltre malamente il Giudice partenopeo ha ritenuto di individuare nelle

evidenzi interesse oggettivamente valutabile a perseguire una tutela frazionata
del credito,sicché superati appaiono anche gli arresti di questa Corte del 2016
favorevoli alle tesi del Qualiano,siccome ricorda il P.G.,ed un tanto supera la
richiesta della parte di rimettere la questione alle sezioni unite.
La critica portata alla valutazione del dato fattuale afferente le modalità di

difensiva eppertanto non inquadrabile nello schema legale tipico del vizio
denunziato,risolvendosi in critica della motivazione non più possibile ex art 360
n° 5 cod. proc. civ. nuova formulazione.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha riproposto denunzia di vizio derivante
non tanto da violazione di norme, quanto dell’insegnamento desumibile
dall’arresto della Sezioni Unite del 2007,richiamando arresto della sezione terza,
che ha comportato il nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2017, la cui
decisione s’attaglia al caso di specie, come sopra già evidenziato.
Al rigetto del ricorso segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna del Qualiano
alla rifusione in favore della spa UnipolSai delle spese di lite di questo giudizio di
legittimità, tassate in C 845,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex
tariffa forense nella misura del 15%.
Non concorrono in capo al Qualiano le condizioni per il pagamento dell’ulteriore
contributo unificato poiché parte ammessa la patrocinio a spese dello Stato e
detto provvedimento non può essere revocato – come chiesto dal P.G. – non
concorrendone i requisiti prescritti dalla norma a disciplina della questione.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il Quagliano a rifondere alla spa UnipolSai
Assicurazioni le spese di lite di questo giudizio di legittimità che tassa in C
845,00,di cui 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex
tariffa forense nella misura del 15%.

3

fatturazione,utilizzato dal Tribunale, si rivela quale mera contrapposizione di tesi

Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO IN

Roma,

CANCELLERiA

0 6 A G 0. 2018

Stefano Petitti

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