Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20547 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13852-2014 proposto da:

B.A. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo

studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, rappresentati e difesi dagli

avvocati NICOLA DE CURTIS e RENATO POTENTE;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOC. P.A. a r.l.

(c.f. (OMISSIS)) in persona del presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BAIAMONTI 10, presso l’avvocato LUCA SEMPRONI rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE SONNINI;

– controricorrente –

contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 339/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 2007 B.A. e S.L. convenivano, davanti al Tribunale di Larino, Sez. Dist. di Termoli, la figlia B.C., al fine di ottenere la revoca della donazione effettuata in favore della stessa con atto pubblico del 20 marzo 2001, in ragione della sua ingratitudine.

La convenuta non si costituiva.

Interveniva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno sarl, deducendo che la causa in questione era stata artificiosamente introdotta per sottrarre all’azione esecutiva i beni della convenuta, sua debitrice.

Il Tribunale di Larino, Sez. Dist. di Termoli, con sentenza n. 116/11, rigettava la domanda attrice.

B.A. e S.L. proponevano appello.

Si costituiva il solo Istituto di Credito, intervenuto in primo grado.

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 339/13, rigettava il gravame. Secondo la Corte distrettuale i due fatti isolati (il primo consistito solo ed unicamente in una risposta decisamente inurbana, il secondo in una mera offesa e nel tentativo di allontanare il padre dalla propria abitazione) non erano sufficienti ad integrare gli estremi dell’art. 801 c.c., che come elaborati dalla giurisprudenza, dovrebbero consistere in un durevole sentimento di disistima ed irrispettosità e che tali presupposti non potevano essere desunti da singoli accadimenti.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.A. e S.L. con ricorso affidato ad un motivo. La Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno srl ha resistito con controricorso. B.C. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso B.A. e S.L. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 801 c.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe interpretato correttamente i fatti che sono stati indicati, perchè la reale portata dei fatti accaduti in vista della loro assoluta gravità recavano in sè limpidissimo il sintomo di quel durevole sentimento di disistima e di irrispettosità.

1.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (l’interpretazione dei fatti accaduti e indicati), censurabile e solo entro certi limiti sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo e se in quanto proponibile nel giudizio di cassazione, nel rispetto della normativa di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. B), convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Secondo l’indirizzo della Corte di Cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento giuridico un vizio specifico, che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra dunque, di per sè, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (per tutte SU. N. 19881 del 2014 e n. 471 del 20159) Per fatto controverso e decisivo non è una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) purchè controverso e decisivo (Cass. n. 177761 del 2016). L’omissione rilevante ai sensi di detta norma sussiste, soltanto se e quando l’esame dello stesso sia stato omesso, non anche se sia stato considerato e valutato, restando esclusa la censurabilità dell’inadeguatezza della motivazione svolta in ordine allo stesso ovvero il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Nella specie, i due episodi invocati dai ricorrenti come idonei ad integrare una ingiuria grave sono stati espressamente presi in esame e considerati dalla Corte distrettuale. Dunque, ciò che essi contestano è l’adeguatezza della motivazione svolta dal giudice del merito, per escluderne la riconducibilità alla previsione codicistica, che si pone al di fuori dei vizi ora denunciabili.

Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero, erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali, pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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