Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20547 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22199/2009 proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI
(OMISSIS) in persona del Commissario Straordinario e Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato DE ZORDO Agostino,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTIELLI VITO
A., giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di CAPURSO (BA);
– intimato –
avverso la sentenza n. 47/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BARI del 4.7.08, depositata il 14/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“L’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza n. 47/11/08 in data 4-7-2008, depositata in data 14-7-2008, che, accogliendo l’appello del Comune di Capurso, in riforma della sentenza della CTP di Bari aveva escluso per l’anno 2002 la applicazione agli immobili dell’Istituto della esenzione dalla imposta ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I).
Il Comune non svolge attività difensiva.
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I) ed art. 8, comma 4, sostenendo che la CTR, dopo avere escluso la spettanza della esenzione di cui all’art. 7 citato, non aveva riconosciuto le esenzioni di cui all’art. 8, comma 4 del citato D.Lgs., applicabili come riconosciuto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 28150 del 2008, nulla statuendo sul punto nonostante la richiesta svolta in via subordinata dall’Istituto.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo non sussiste un “combinato disposto” delle norme citate, che riguardano ipotesi di agevolazione in materia di IVA ben distinte tra loro. Pertanto il ricorrente, che lamenta una omessa pronuncia su una eccezione proposta dall’appellato, doveva censurare la sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e non per violazione di legge.
Peraltro anche sotto tale profilo il motivo mancherebbe di autosufficienza, in quanto dal ricorso non si evince affatto che l’Istituto abbia reiterato la eccezione in appello come imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in quanto l’unico riferimento testualmente esposto costituisce una argomentazione a supporto della fondatezza della esenzione di cui all’art. 7 e non una eccezione in senso proprio. Infine, sarebbe infondato nel merito perchè l’art. 8 comma 4 cit. fa riferimento a varie ipotesi distinte ognuna fondata su un presupposto di fatto diverso, per cui il mero richiamo a detta disposizione di legge sarebbe irrimediabilmente generico.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011