Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20547 del 06/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20547 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 22217-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SPA UNIPOLSAI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
2018

MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;

1269

controricorrente

avverso la sentenza n. 2835/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Data pubblicazione: 06/08/2018

‘ lette le considerazioni del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa
Bruno Qualiano,dedotto d’aver espletato attività professionale quale perito
assicurativo in favore della spa Fondiaria Sai Ass.ni – oggi incorporata nella spa
UnipolSai – in relazione a specifico incarico ebbe ad evocare la società
assicuratrice avanti il Giudice di Pace di Napoli per ottenere il pagamento del
compenso effettivamente dovuto.

intercorso un più ampio rapporto contrattuale, nel cui ambito era da collocare la
prestazione dedotta in causa dal Qualiano,in relazione alla quale per altro lo
stesso era già stato retribuito come da accordi.
Il Giudice di Pace ebbe ad accogliere la domanda dell’attore e la società
assicuratrice propose appello avanti il Tribunale partenopeo denunziando
l’illegittimo frazionamento di credito sorto da unico rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n° 2835/16 accolse il gravame dichiarando
l’improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito derivato
da rapporto contrattuale ritenuto unico, che legava il professionista alla società
assicuratrice, come dimostrato dai dati fattuali acquisiti in causa.
Il Qualiano ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
La spa UnipolSai s’è costituita con contro ricorso ed in prossimità dell’odierna
adunanza ha depositato memoria difensiva.
E’ intervenuto il P.G.,nella persona del dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dai Qualiano non ha pregio giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto
ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. poiché il Giudice napoletano ha ritenuto
erroneamente applicabile alla specie l’insegnamento giurisprudenziale dettato
dalla sentenza n° 23726/07 delle sezioni unite di questa Suprema Corte, che

Resistette la spa Fondiaria Sai Ass.ni rilevando come,in effetti, tra le parti era

invece regola fattispecie diversa e non ha anche esaminato la questione alla luce
del principio,informante l’Ordinamento, della buona fede.
In particolare il Qualiano ricorda come l’arresto giurisprudenziale richiamato si
riferisca esclusivamente al frazionamento di un credito generato da unico
rapporto contrattuale,mentre nella specie più furono gli incarico a lui,quale perito
assicurativo libero professionista,affidati dall’Assicuratore.

procedure di pagamento,proprie del solo Assicuratore, indice fattuale
dell”esistenza di un rapporto continuativo di collaborazione,nel cui ambito venne
affidato l’incarico del cui compenso di dibatteva
La cioglianza appare priva di fondamento giuridico e non attagliata alla più ampia
ratio decidendi esposta dal Giudice del gravame in sentenza impugnata.
Difatti il Giudice partenopeo ha ben messo in evidenza i dati fattuali – adeguarsi
del Qualiano nell’invio delle sue parcelle,all’espletamento dei singoli incarichi
affidati, allo schema amministrativo di pagamento dettato dall’Assicuratore negli
anni di durata del rapporto di collaborazione – dai quali ha desunto l’esistenza
tra le parti di un più ampio accordo di collaborazione, del quale il singolo incarico
era manifestazione.
Da un tanto il Tribunale ha ricavato l’unicità del rapporto contrattuale intercorso
tra le parti ed il conseguente illegittimo frazionamento del credito, operato dal
Qualiano,nel proporre singola lite in relazione al singolo incarico affidato senza
evidenziare nemmeno il concreto ed oggettivo suo interesse ad agire in siffatto
modo.
Quindi, non solo il Giudice napoletano ha operato in ossequio all’insegnamento
desumibile dall’arresto n° 4090/2017,sempre delle Sezioni unite, e n° 31012/17
di questa stessa sezione.
Difatti questa Corte ha con detta sentenza precisato come l’indebito
frazionamento può riferirsi anche a credito che sorga,non solo, da unico rapporto
ma pure nell’ambito di un più ampio rapporto quando l’attore non evidenzi

Inoltre malamente il Giudice partenopeo ha ritenuto di individuare nelle

interesse oggettivamente valutabile a perseguire una tutela frazionata del
credito,sicché superati appaiono anche gli arresti di questa Corte del 2016 di
favorevoli alle tesi del Qualiano,siccome ricorda il P.G.,ed un tanto supera la
richiesta della parte di rimettere la questione alle sezioni unite della Corte.
La critica portata alla valutazione del dato fattuale afferente le modalità di

difensiva eppertanto non inquadrabile nello schema legale tipico del vizio
denunziato,risolvendosi in critica della motivazione non più possibile ex art 360
n° 5 cod. proc. civ. nuova formulazione.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha riproposto denunzia di vizio di
violazione non tanto di norme quanto dell’insegnamento desumibile dall’arresto
della Sezioni Unite del 2007, richiamando arresto della sezione terza che ha
comportato il nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2017, decisione questa
che s’attaglia specificatamente al caso di specie, come sopra già evidenziato.
Al rigetto del ricorso segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna del Qualiano
alla rifusione in favore della spa UnipolSai delle spese di lite di questo giudizio di
legittimità, tassate in C 845,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex
tariffa forense nella misura del 15%.
Non concorrono in capo al Qualiano le condizioni per il pagamento dell’ulteriore
contributo unificato poiché parte ammessa la patrocinio a spese dello Stato e
detto provvedimento non può essere revocato – come chiesto dal P.G. – non
concorrendone i requisiti prescritti dalla norma a disciplina della questione.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il Qualiano a rifondere alla spa UnipolSai
Assicurazioni le spese di lite di questo giudizio di legittimità che tassa in C
845,00,di cui 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex
tariffa forense nella misura del 15%.

3

fatturazione,utilizzato dal Tribunale, si rivela quale mera contrapposizione di tesi

Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018.
Il Presidente
Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

06 AGO. 2018

(d21- (

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA