Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20546 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14619-2015 proposto da:

S.A.R.R.E. S.R.L., – SOCIETA’ APPALTI RISTRUTTURAZIONI RESTAURI EDILI

a r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMELA ELVIRA ARCURI

ed elettivamente domiciliata a Roma, via Dora 2, presso lo studio

dell’Avvocato ANDREA COCOCCIA, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7402/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata l’1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’8/4/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S. ha proposto opposizione nei confronti del decreto con il quale, nel 2006, il tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.190,00 oltre IVA, in favore della s.r.l. S.A.R.R.E. – Società Appalti Ristrutturazioni Restauri Edili a r.l., quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull’appartamento di proprietà dello stesso.

L’opponente, a sostegno dell’opposizione, ha, in sostanza, dedotto che i lavori presentavano vizi e difformità e non erano stati eseguiti a regola d’arte ed ha, quindi, chiesto che il decreto fosse dichiarato nullo ed inefficace, con la condanna della società opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

La società S.A.R.R.E. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la decadenza dell’opponente dalla garanzia per vizi e, nel merito, l’infondatezza dell’opposizione.

Il tribunale, con sentenza del 2010, ha rigettato l’opposizione.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: – l’opponente non aveva proposto neanche implicitamente una delle due azioni previste dall’art. 1668 c.c. ma aveva chiesto in via autonoma la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno; – l’azione del committente per il risarcimento del danno si aggiunge a quella diretta all’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo; – non è consentito ottenere, con una condanna di risarcimento del danno, gli effetti dell’azione per l’eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, se tali azioni non sono state proposte, nè è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento una riduzione del prezzo, quando non siano stati dimostrati danni ulteriori, non riparabili in forma specifica; – tali ulteriori danni, ristorabili con l’azione risarcitoria aggiuntiva, non erano stati nè specificamente prospettati, nè provati dal momento che l’opponente si era limitato ad una richiesta di risarcimento del danno generica, autonoma e svincolata dalle azioni previste dall’art. 1668 c.c..

L’opponente ha proposto appello al quale l’appellata ha resistito eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo in quanto nuova, e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.

La corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto l’appello ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda di pagamento proposta dalla società S.A.R.R.E..

La corte, in particolare, dopo aver premesso che: l’appellante ha fondato la propria opposizione nell’esistenza di vizi e difformità dell’opera appaltata; – in base al principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio nonchè all’azione proposta, ricercando le norme giuridiche applicabià alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; – tale potere, salvo il giudicato interno formatosi per acquiescenza tacita a norma dell’art. 329 c.p.c. sulle parti della sentenza di primo grado non investite dall’impugnazione, spetta anche al giudice d’appello; ha ritenuto, quanto al caso di specie, che, “attraverso la richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo ovvero di dichiararlo inefficace”, l’opponente, “a fronte della richiesta di pagamento dei lavori, abbia inteso paralizzare la pretesa avversaria opponendo all’appaltatore le difformità e i vizi dell’opera”, in applicazione del principio, stabilito dall’art. 1460 c.c., per cui inadempienti non est adimplendum, atteso che nel contratto d’appalto le disposizioni di cui agli artt. 1667,1668 c.c. e art. 1669 c.c. e ss integrano, senza escluderne l’applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell’appaltatore.

La corte, quindi, così interpretata la posizione processuale dell’appellante, ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione in questione, sarebbe stato onere dell’opposto provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa. Il creditore che agisce per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova, ha aggiunto la corte, deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti poichè il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, spettando al creditore la dimostrazione del proprio adempimento ovvero non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione o l’inimputabilità dell’inadempimento. Ed anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, come la difformità dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Nel caso di specie, ha osservato la corte, tale onere non è stato adempiuto, emergeniL anzi, dalla consulenza tecnica d’ufficio – la cui mancata valutazione da parte del giudice di primo grado ha formato oggetto di uno specifico motivo di gravame che parte delle opere realizzate presentano vizi tanto che lo stesso consulente ha valutato gli eventuali lavori di ripristino e la diminuzione del valore del manufatto in misura superiore alle somme azionate con il decreto ingiuntivo.

La s.r.l. S.A.R.R.E. – Società Appalti Ristrutturazioni Restauri Edili a r.I., con ricorso notificato il 28.29/5/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

B.S. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 112 c.p.c. nonchè la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di dover officiosamente interpretare l’azione proposta dal B. con l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo come un’eccezione di inadempimento del contratto a norma dell’art. 1460 c.c.. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello ha trascurato di considerare che l’eccezione di inadempimento non è suscettibile di rilievo ufficioso, essendo, a tal fine, necessario che la parte esprima, in modo non equivoco, la volontà di sollevarla onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento. Ne caso in esame, però, ha proseguito la ricorrente, se si tiene conto delle conclusioni rassegnate dal B., tanto in primo grado, quanto in sede di gravame, risulta evidente che il medesimo aveva espressamente inteso non già sollevare un’eccezione di inadempimento ma solo proporre una domanda di natura risarcitoria, che corrisponde ad un diverso bene della vita e ad una diversa volontà della parte contrattuale. Ed infatti, ha aggiunto la ricorrente, tanto se si tiene conto della formulazione letterale delle conclusioni assunte dall’opponente, tanto se si ha riguardo al contenuto complessivo degli atti processuali, non si può che concludere che non vi è traccia di riferimenti all’eccezione di inadempimento.

2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la ratio sottostante alla decisione assunta dalla corte d’appello: la sentenza impugnata, infatti, lungi dal rinvenire l’eccezione di inadempimento nella domanda di risarcimento dei danni proposta dall’opponente, come pretende la società ricorrente, ha ritenuto, piuttosto, che, “attraverso la richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo ovvero di dichiararlo inefficace”, l’appaltante, “a fronte della richiesta di pagamento dei lavori, abbia inteso paralizzare la pretesa avversaria opponendo all’appaltatore le difformità e i vizi dell’opera”, in applicazione del principio, stabilito dall’art. 1460 c.c., per cui inadempienti non est adimplendum. L’opposizione a decreto ingiuntivo, del resto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). L’allegazione di tali fatti – anche se si tratta dei casi in cui il rilievo dei conseguenti effetti giuridici è rimessi alla volontà oppure all’iniziativa della parte (Cass. SU n. 1099 del 1998) – non richiede, tuttavia, che la parte impieghi formule sacramentali, essendo sufficiente che, dall’insieme delle difese o della condotta processuale della parte, emerga, in modo non equivoco, una qualsiasi deduzione, anche implicita, che riveli la proposizione della relativa eccezione (cfr. Cass. n. 8225 del 2004; Cass. n. 11907 del 2002). L’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., in particolare, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese (Cass. n. 20870 del 2009; conf. Cass. n. 17424 del 2010; in precedenza, Cass. n. 11728 del 2002; Cass. n. 10764 del 1999). L’interpretazione di tale volontà spetta al giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20870 del 2009). Nel caso di specie, come in precedenza osservato, la corte d’appello ha ritenuto che l’opponente, di fronte alla richiesta di pagamento del corrispettivo maturato per i lavori eseguiti, aveva inteso paralizzare la pretesa azionata dalla società appaltatrice mediante la deduzione delle difformità e dei vizi dell’opera e la conseguente richiesta di “declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo ovvero di dichiararlo inefficace”. Si tratta di un’interpretazione che, siccome plausibilmente desunta dalle difese svolte in giudizio dall’opponente, risulta senz’altro legittima e, come tale, insindacabile in questa sede: tanto più in quanto priva di vizi logici e giuridici. La deduzione svolta dall’appaltante, per come interpretata dalla corte di merito, assolve, in effetti, nella misura in cui è stata ritenuta finalizzata alla rimozione (mediante la declaratoria di nullità o di inefficacia) del decreto ingiuntivo, (anche) ad una funzione difensiva, vale a dire il rigetto della domanda con la quale, a mezzo del ricorso per ingiunzione, la società appaltatrice aveva chiesto di accertare l’inadempimento del committente in ordine al pagamento del corrispettivo maturato, così integrando, pur senza l’espressa menzione della norma di cui all’art. 1460 c.c., l’eccezione inadimplenti non est adimplendum: la cui proposizione, come detto, non è soggetta a particolari formule sacramentali, ove comunque sia desumibile dai contesto complessivo delle difese opposte dalla parte convenuta per la risoluzione o per l’adempimento (cfr., sul punto, Cass. n. 17424 del 2010, in motiv., la quale, a fronte di un motivo con il quale la sentenza di merito era stata censurata per aver “ritenuto fondata un’eccezione di inadempimento che nel giudizio non era stata formulata, avendo l’impresa domandato il risarcimento dei danni e eccepito soltanto, con riferimento ad essa, la compensazione dei crediti”, ha ritenuto che “l’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede per la sua formulazione l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, e l’interpretazione di esse da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, salvo che venga dedotta, come nella specie non è avvenuto, la violazione dei correnti canoni di ermeneutica processuale”; Cass. n. 20870 del 2009, la quale, in forza dello stesso principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. nella domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare proposta dal promissario acquirente, convenuto dal promittente venditore per la risoluzione del contratto per inadempimento, nonostante detta riconvenzionale fosse corredata da difese volte a contestare l’avversa pretesa sulla scorta di addebiti di varie inadempienze agli assunti impegni di completamento e regolarizzazione urbanistica dei fabbricati accedenti al fondo oggetto del pattuito trasferimento).

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1460,1218 e 1697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il debitore che si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, spettando, per contro, al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento per cui, nella specie, era l’opposto a dover provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa. Al contrario, ha osservato la ricorrente, in tutti i casi in cui l’eccipiente intenda dolersi dell’inesatto adempimento, come quello che il B. ha imputato alla S.A.R.R.E., non opera l’inversione dell’onere della prova che continua, pertanto, a gravare su chi abbia sollevato l’eccezione in questione, e cioè, nella specie, l’opponente.

4. Il motivo è infondato. Il giudice di merito, invero, ha fatto buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento di un’obbligazione contrattuale secondo i quali, in tema di prova dell’inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratta), per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento (che hanno come elemento comune il mancato adempimento), deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare, al contrario, l’esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011). Eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile, infine, quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 15659 del 2011; Cass. SU n. 13533 del 2001).

5. Il ricorso devèessere, quindi, rigettato.

6. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del resistente.

7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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