Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20546 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 29/09/2020), n.20546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8408-2016 proposto da:

ADMIRAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO DI BRINA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

HOTEL BEL AIR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,

presso lo studio dell’avvocato CARLO MILARDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFREDO SGUANCI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

R.M., + ALTRI OMESSI, in qualità di eredi di R.M.,

B.F., in qualità di erede di G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 155/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato Leonardo Di Brina, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato Alfredo

Sguanci, difensore della resistente, che si è riportato agli atti

depositati ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione dell’1 ottobre 2001 la società Admiral s.n.c. e S.A. proponevano opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 11 gennaio 1996, n. 50, che, in sede di regolamento di confini, aveva accertato lo sconfinamento da parte delle costruzioni di G.S. ai danni del contiguo fondo di proprietà di R.M., con conseguente condanna di S. al rilascio della zona di terreno illegittimamente occupata e all’abbattimento delle costruzioni su di essa realizzate.

Gli opponenti deducevano che in data 19 novembre 1996 era stata costituita la Admiral s.n.c. di G.S. & co. a cui S. aveva conferito gli immobili in parte costruiti sul terreno di proprietà di R.M., ossia l’Hotel Admiral e la villa adiacente (villa poi acquistata da S.A. con atto pubblico dell’8 ottobre 1999); chiedevano “in sede rescindente” l’accoglimento dell’opposizione e “in sede rescissoria” di “accertare l’intervenuta usucapione delle porzioni immobiliari.. di cui.. è stata disposta la condanna al rilascio e all’abbattimento delle costruzioni su di esse realizzate” ovvero, in via subordinata, di “accogliere la richiesta di accessione invertita ex art. 938 c.c.” delle suddette porzioni immobiliari.

Si costituiva in giudizio la società Hotel Bel Air s.r.l. (cui R.M. aveva conferito l’immobile), eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per non avere gli opponenti fatto valere un diritto autonomo rispetto a quello di S. e comunque l’infondatezza della loro pretesa.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 137/2006, rigettava l’opposizione, negando che gli opponenti avessero la qualità di terzi, così come la domanda di accertamento di acquisto per usucapione e di trasferimento per accessione invertita.

2. La sentenza era impugnata da Admiral s.n.c. e da S.A.. La Corte d’appello di Napoli – con sentenza 18 gennaio 2016, n. 155 – ha rigettato il gravame, confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Admiral s.r.l. (succeduta alla Admiral s.n.c.), anche quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di S.A..

Resiste con controricorso Hotel Bel Air s.r.l., che propone altresì ricorso incidentale.

Gli intimati eredi di R.M. indicati in epigrafe e B.F. (erede di G.S.) non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 404 e 344 c.p.c. e art. 1146 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello, nel confermare la declaratoria di mancanza di legittimazione a proporre l’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1, ha ritenuto che la posizione di Admiral e di S., quali aventi causa a titolo derivativo di S., ha fatto loro perdere la qualità di “terzi”, così non considerando che l’usucapione è diritto autonomo, acquisito a titolo originario.

b) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 950,1158,1165 e 1146 c.c. e art. 2653 c.c., nn. 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha ritenuto interrotto il termine di usucapione ventennale nei confronti di Admiral e di S. in quanto il proprietario delle porzioni immobiliari oggetto di causa ( R.) aveva proposto nei confronti di S. (ossia il costruttore in sconfinamento, dante causa dei ricorrenti) domanda di regolamento di confini, senza considerare che tale domanda non era stata trascritta nei registri immobiliari e non poteva quindi essere loro opponibile.

c) Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2, art. 1158 c.c. e art. 2653 c.c., nn. 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello nel negare l’unione del possesso di S. a quello dei suoi successori a titolo particolare non considera che “nel caso di specie ricorrevano, in fatto, tutti i presupposti per l’accessione”.

d) Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1146 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che S. (l’ultimo compratore) non potesse unire il proprio possesso a quello di S. (primo dante causa costruttore del bene sul suolo altrui che aveva posseduto uti dominus) a causa della sussistenza di un passaggio intermedio del bene posseduto (dal S. ad Admiral).

2. Il primo motivo è infondato. La ricorrente ha in primo grado proposto domanda di opposizione di terzo ai sensi del comma 1 dell’art. 404 c.p.c., rimedio straordinario concesso al terzo nei confronti della sentenza pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. La qualità di “terzo” ai fini della disposizione è pacificamente riconosciuta, oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, a chi, rimasto estraneo al processo deciso con la sentenza impugnata, sia titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello fatto valere nel processo a quo (cfr., ex multis, Cass. 6179/2009 e Cass. 8888/2010). Nel caso in esame, tale qualità non poteva essere riconosciuta alla società Admiral e ad S.A., aventi causa di G.S., convenuto da R.M. nell’azione di accertamento dei confini definita con la sentenza opposta. “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l’effettivo titolare del diritto in contestazione” così che “è esclusa l’esperibilità da parte sua dell’opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1” (Cass. 21492/2018).

D’altro canto la qualità di aventi causa di S. è invocata da Admiral e S. nel presente giudizio e sta alla base della loro richiesta (nella “fase rescissoria” del giudizio) di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà degli immobili controversi ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2 (secondo il quale “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”). Che la qualità di terzi titolari di un diritto autonomo non possa essere a loro riconosciuta è già comunque come sottolinea la Corte d’appello (pp. 10-11 del provvedimento qui impugnato) – stato accertato. A fronte dell’intervento spiegato da Admiral e S., ai sensi dell’art. 344 c.p.c., nel giudizio d’appello promosso da S. avverso la sentenza opposta, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 864/2006, ha dichiarato inammissibile l’intervento “per non essere gli interventori titolari di un diritto autonomo incompatibile con quello controverso tra le parti, come del resto riconosciuto dagli stessi interventori avendo essi invocato l’accessione del possesso”.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la mancanza di legittimazione di Admiral e S. a proporre l’opposizione.

3. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi secondo, terzo e quarto, volti tutti a dimostrare la fondatezza della domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione dei beni controversi. Tale domanda, infatti, lungi dall’essere stata proposta autonomamente (come sostiene la ricorrente), è stata formulata quale oggetto della fase rescissoria seguente all’accoglimento dell’opposizione (v. le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado riportate alle pp. 4-5 del ricorso).

Il ricorso principale va quindi rigettato.

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale che, articolato in un unico motivo, contesta “violazione e la falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., comma 2, artt. 184-bis e 153 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tre appellati ai quali non era stato notificato l’atto di impugnazione nel termine perentorio fissato ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Il ricorso incidentale di Hotel Bel Air, vittorioso in appello a fronte del rigetto dell’impugnazione di Admiral e S., va infatti qualificato come ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè solo in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione, con la precisazione che l’esame di detto ricorso incidentale condizionato “può essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato, giacchè, in caso contrario, il ricorrente incidentale manca d’interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale” (così Cass. 15362/2008).

5. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il Collegio, d’ufficio, condanna altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), la ricorrente principale al pagamento, in favore della controparte Hotel Bel Air, di Euro 5.000 per avere proposto il ricorso con colpa grave.

Admiral ha infatti impugnato di fronte a questa Corte la pronuncia d’appello di conferma di quella di primo grado, che aveva rigettato una domanda, come si è sopra sottolineato e come avevano già evidenziato i giudici di merito, manifestamente contraddittoria e infondata, riproponendo argomenti già sottoposti al giudice d’appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Hotel Bel Air s.r.l. delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonchè di ulteriori Euro 5.000 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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