Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20546 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20351-2014 proposto da:

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMO ROSSI e GIANCARLO LOMBARDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso unitamente e congiuntamente dagli avvocati

MARZIA GRAFFI e FLAVIANO DE TINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/05/2014, R.G. N. 108/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GIANCARLO LOMBARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 6.5.14 la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame interposto dalla Milano Assicurazioni S.p.A. contro la sentenza non definitiva n. 201/09 e quella definitiva n. 304/11 in forza delle quali il Tribunale di Udine aveva condannato detta società a pagare la complessiva somma di Euro 129.796,78 oltre interessi e rivalutazione in favore di M.L. – ex responsabile dell’ispettorato sinistri di (OMISSIS) – per compensi di lavoro straordinario e TFR.

Per la cassazione della sentenza ricorre UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. (società costituita a seguito di fusione per incorporazione di varie società, fra cui la Milano Assicurazioni S.p.A.) affidandosi a due motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale basato la propria decisione su documentazione predisposta dallo stesso odierno controricorrente riguardo alle spese sostenute, alle trasferte eseguite e all’orario di lavoro svolto, per altro erroneamente affermandone la mancata contestazione da parte della società; inoltre prosegue il ricorso – i giudici d’appello hanno prestato credito alle sole deposizioni di testi indicati dal lavoratore omettendo qualsivoglia valutazione dei contrari elementi probatori segnalati dalla società sul numero di sinistri trattati e sui tempi di loro liquidazione da parte dell’ispettorato di Udine, in linea rispetto agli altri ispettorati dislocati sul territorio nazionale, tenuto conto altresì dell’organico di ognuno di essi.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’effettivo superamento, da parte del lavoratore, del limite di ragionevolezza dell’orario di lavoro oltre il quale spetta il compenso per lavoro straordinario anche ai funzionari direttivi come l’odierno controricorrente.

2- I due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi sono inammissibili perchè, ad onta del generico rinvio (quanto al primo mezzo) a norme di diritto neppure indicate (e già ciò importa inammissibilità del mezzo medesimo: cfr., ex aliis, Cass. n. 635/15; Cass. n. 828/07), in realtà suggeriscono esclusivamente una generale rivisitazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, nel caso di specie applicabile ratione temporis, novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134) nè, a maggior ragione, ai sensi degli altri canali di accesso al giudizio di legittimità tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c.

La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, co. 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In tal modo il legislatore è tornato, pressochè alla lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5 codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma deve indicare il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello mancante” (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Invece, il ricorso in oggetto, oltre a non rispondere ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle S.U., invoca una generale rivisitazione nel merito di tutto il materiale probatorio acquisito in sede di merito, il che non è consentito innanzi a questa Corte Suprema.

Nè può dirsi che l’impugnata sentenza abbia omesso di esaminare i fatti decisivi per la ricostruzione dei crediti azionati dall’odierno controricorrente (tempi e modalità del suo lavoro, trasferte, numero di sinistri etc.).

3- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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