Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20546 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21760/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OVEL SRL in fallimento (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

28 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato BOTTACCHIARI Roberto, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 27/03/09,

depositata l’01/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 215/40/09, in data 27 marzo 2009, depositata il 1 giugno 2009, confermativa della sentenza della CTP di Latina che aveva annullato l’atto di accertamento della Agenzia delle Entrate di Latina nei confronti di O.V.E.L. s.r.l., concernente le imposte IRPEG, IRAP, IVA per l’anno 1995, sul rilievo della mancata allegazione all’atto del PVC della Guardia di Finanza che aveva verificato le violazioni contestate.

La società in fallimento resiste con controricorso.

Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Commissione nella sentenza aveva ritenuto la necessità della allegazione del PVC all’atto di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 (statuto del contribuente) sul presupposto della motivazione dell’atto “per relationem” con un verbale “conoscibile” laddove in fatto era pacifico per ammissione del contribuente che il PVC le era stato in precedenza notificato, con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; con il secondo violazione dell’art. 7 cit. in quanto per giurisprudenza pacifica la allegazione del PVC non è necessaria ove l’atto sia stato in precedenza notificato; con il terzo violazione della stessa disposizione di legge nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in quanto la Commissione aveva omesso di verificare se l’atto riproducesse il contenuto essenziale del PVC; con il quarto insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo affermato che al contribuente era stata assicurata una mera conoscibilità del citato PVC anzichè una conoscenza piena in quanto in precedenza notificato.

In controricorso la società sostiene che la notifica del PVC non era sufficiente ad integrare il presupposto di cui all’art. 7 cit., non essendo stati notificati gli allegati al PVC stesso.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il fatto delle notifica o meno del PVC attiene non alla domanda bensì ai presupposti in fatto della stessa, per cui non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c..

Gli altri motivi appaiono fondati.

La Commissione ha ritenuto che la allegazione al PVC all’atto di accertamento che su questo si fonda sia atto indefettibile e non surrogabile ai fini della validità dell’atto ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, laddove la stessa non è necessaria ove il PVC sia stato portato altrimenti a piena conoscenza del contribuente mediante notificazione (v: Cass. n. 18073 del 2008) ovvero quando sia in esso riprodotto il contento essenziale dell’atto (v. Cass. n. 28058 del 2009) con conseguente fondatezza del secondo e del terzo motivo; del pari sembra fondato il quarto motivo, in quanto la Commissione non ha considerato il fatto essenziale, ai fini della decisione della controversia della avvenuta notifica del PVC alla società contribuente prima dell’accertamento, fatto pacifico ed ammesso espressamente dalla società intimata, in ordine al quale si osserva che non è necessaria anche la notifica degli allegati od atti comunque ivi citati, essendo materia relativa non alla motivazione dell’atto di accertamento, ma alla prova dei fatti in sede contenziosa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide t motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto e, non essendovi questioni di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo della contribuente.

La stessa deve essere condannata alle spese di questa case di legittimità, laddove si ritiene di compensare tra le parti le spese delle fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i rimanenti, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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