Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20545 del 30/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 23/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20545

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23089-2013 proposto da:

L.V.T., (OMISSIS), C.L. (OMISSIS),

C.F. (OMISSIS), quali eredi di L.V.S. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 112, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI PEDULLA’, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO PEZZANO;

– ricorrenti –

contro

L.V.V.G. (OMISSIS), L.V.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale del 15.5.2017 in Firenze per Notaio Dr.

A.S.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 781/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ELENA PASQUINI con delega

dell’Avvocato ANTONIO PEZZANO difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato LORENZO

SPALLINA, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 09.06.1993 l’avv. Daniela Marcucci Pilli, in qualità di tutore di S.L., autorizzata dal Giudice Tutelare con decreto in data 03.06.1993, convenne innanzi al Tribunale di Firenze V. e L.V.R., quest’ultima, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, L.V.V. e La.Ma.Ma.Ri., deducendo che:

– con rogito, per notaio P., del 15.06.1988 S.L. aveva trasferito a L.V.R., nipote ex filio, la nuda proprietà di tre locali, ad uso negozio, siti nel (OMISSIS);

– con rogito per notaio Ca. del 11.12.1989 S.L. aveva trasferito al figlio L.V.V. la nuda proprietà di due appartamenti per civile abitazione, siti nel (OMISSIS);

– con rogito per notaio Ca. del 17.01.1990 S.L. aveva trasferito a L.V.V. la nuda proprietà di un edificio, adibito a officina meccanica, sito nel (OMISSIS), e di un locale a uso commerciale, sito nel (OMISSIS);

– a seguito della stipula dei predetti contratti L.V.T., L.V.C. e L.V.S., nipoti della S., in quanto figlie del suo figlio premorto L.V.A., avevano promosso giudizio di interdizione nei confronti della stessa S.L., successivamente concluso con accoglimento della domanda;

– le condizioni di infermità mentale della S. risalivano quantomeno al settembre 1989, allorchè la stessa aveva subito una recidiva di ictus cerebrale, come accertato dal CTU nominato nel procedimento di interdizione ancora pendente, ma tali condizioni erano verosimilmente risalenti ad epoca ancora anteriore, atteso che già nel 1986 L.V.V. aveva promosso, nei confronti della madre, giudizio di inabilitazione, definito con il rigetto della domanda.

Ciò premesso, l’Avv. Marcucci Pilli chiedeva l’annullamento ex art. 428 c.c., dei contratti come sopra indicati o, in subordine, l’annullamento dei predetti contratti, ai sensi degli artt. 1427,1434 e 1439 c.c., con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni immobili alienati.

L.V.V., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su L.V.R., si costituiva contestando la fondatezza delle domande attoree e formulava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale.

L.V.T., L.V.C. e L.V.S. intervenivano volontariamente in giudizio, facendo proprie le domande formulate dall’Avv. Marcucci Pilli.

Successivamente, C., S. e L.V.T. si costituivano in giudizio, in qualità di eredi con beneficio di inventario di S.L., deceduta in data (OMISSIS), e insistevano per l’accoglimento della domanda proposta dalla ex tutrice della S..

Il Tribunale di Firenze, sezione Stralcio, accoglieva la domanda di annullamento dei contratti ex art. 428 c.c., affermando che poteva ritenersi accertata l’incapacità della S. sulla base delle testimonianze assunte e delle perizie effettuate, sia nel giudizio di inabilitazione proposto nel 1986, che nel giudi7io di interdizione promosso nel maggio 1990. Riteneva, inoltre, sussistente la malafede del soggetto che aveva concluso i contratti con l’incapace, atteso che la S. aveva manifestato la volontà che i suoi beni venissero divisi equamente tra i due figli, circostanza che rendeva superfluo procedere alla compravendita di tali beni che sarebbero pervenuti agli eredi legittimi alla sua morte.

La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande formulate dalle attrici, ritenendo che non potesse ritenersi provata l’incapacità di intendere e di volere della S. al tempo dei contratti.

Ad avviso del Giudice di appello, infatti, dal rigetto della domanda di inabilitazione proposta nel 1986, discendeva la piena capacità di intendere e di volere della S. alla data del 27.04.1987.

Con riferimento all’epoca antecedente agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico nel successivo giudizio di interdizione, periodo in cui erano stati stipulati i contratti impugnati, la Corte territoriale riteneva non sussistessero elementi di prova in ordine alle condizioni psichiche della S. ed, in particolare, al suo presunto stato di incapacità naturale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1770/2012, accolse il ricorso proposto da T., C. e L.V.S. e rinviò la causa alla Corte di merito affinchè procedesse ad una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti, in relazione alla incapacità naturale della S.. In particolare, la Suprema Corte rilevò che in caso di rigetto dell’istanza di inabilitazione, non può ritenersi accertato nient’altro altro che l’assenza, al momento della sentenza, dei requisiti per pronunciare l’inabilitazione, vale a dire la mancanza di una permanente e seria menomazione delle facoltà mentali dell’interessato.

La Corte territoriale aveva dunque errato nell’affermare che quel rigetto avesse comportato una sorta di intangibile riconoscimento della pienezza della capacità di intendere e di volere fino a quel momento ed era pertanto incongrua la valutazione di irrilevanza dei fatti e degli accertamenti anteriori, i quali andavano considerati in sè ed in rapporto al contesto successivo ed agli sviluppi della malattia dell’interessata.

In relazione al requisito della malafede dei contraenti, la Suprema Corte rinviava alla Corte territoriale affinchè tenesse conto anche dell’eventuale divario tra il valore di mercato dei beni ed i prezzi esposti nei singoli contratti, ove accertato.

La Corte d’Appello di Firenze, quale giudice di rinvio, rigettò la domanda di annullamento dei contratti di compravendita ex art. 428 c.c., non essendo provato lo stato di incapacità di intendere e di volere della S. al momento della stipula degli atti impugnati. La Corte territoriale, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, escluse l’operatività della presunzione legale derivante dal rigetto della domanda di inabilitazione. Rilevò tuttavia che l’incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza dell’operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di capacità dell’interdicendo e dell’irretroattività degli effetti della suddetta decisione; presunzione, quest’ultima, che non risultava superata nel caso in esame.

Per la cassazione di detta sentenza, propongono ricorso, con tre motivi, L.V.T., nonchè L. e C.F., questi ultimi quali eredi di L.V.S..

V. e L.V.R. resistono con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo, articolato, motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.c., comma 1, degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato la nozione di incapacità naturale richiesta dall’art. 428 c.c., poichè ha ricercato la retrodatazione dei presupposti dell’interdizione e la loro persistenza sino alla pronuncia di interdizione, anzichè utilizzare lo schema della presunzione con riferimento agli elementi del giudizio attestanti la mancanza di piena consapevolezza, in capo alla S., di efficacia e conseguenze degli atti posti in essere al momento della stipula.

Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, l’erronea conclusione della Corte territoriale, del mancato raggiungimento della prova dell’incapacità di intendere e di volere della S. al momento della stipula degli atti impugnati.

I ricorrenti, inoltre, deducono l’omesso esame degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio e la mancata applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza di cassazione con rinvio n. 1770/2012 di questa Corte.

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, diversi elementi acquisiti in atti, quali l’istanza di inabilitazione proposta da L.V.V. in data 13.05.1986, il divario tra il valore di mercato e il prezzo indicato negli atti, le CTU mediche (effettuate dal Dott. M. nel procedimento di interdizione e dalla Dott.ssa As. nel procedimento di inabilitazione), il supplemento di CTU (effettuato dal dott. M. in data 08.03.1993), le prove testimoniali e la circostanza che i contratti erano stati fatti sottoscrivere alla S. dal figlio V., mentre la stessa si trovava in casa di cura, non sarebbero stati valutati secondo i criteri posti dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione.

Il motivo, con il quale vengono cumulativamente proposte diverse censure, è inammissibile per taluni profili, ed infondato per altri.

La censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è infondata.

La Corte territoriale ha correttamente qualificato la nozione di incapacità naturale richiesta dall’art. 428 c.c., richiamata da questa Corte nella pronuncia di rinvio, ed ha concluso, con valutazione di merito logicamente argomentata, per la mancanza di prova di tale incapacità.

Il giudice d’appello, conformandosi al principio di diritto enunciato da questa Corte, ha escluso che la pronuncia di rigetto della domanda di inabilitazione costituisse una preclusione all’accertamento dell’incapacità richiesta dall’art. 428 c.c., ai fini dell’annullamento dell’atto, non comportando, di per sè, il riconoscimento della piena capacità di intendere e di volere della contraente fino alla data di tale pronuncia, ma, al contempo, ha ritenuto, con valutazione di merito adeguatamente motivata, che gli elementi acquisiti non fossero sufficienti a far ritenere sussistente, al momento della stipula dei contratti, una menomazione delle facoltà intellettive e volitive dell’alienante tali da impedire una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente. Ne discende che non è ravvisabile la dedotta violazione di legge, risolvendosi tale censura nella sollecitazione ad operare una nuova valutazione, nel merito, degli elementi istruttori, non ammissibile in sede di legittimità.

Con riferimento alla censura relativa al mancato utilizzo dello schema della presunzione, espressamente richiamato dalla Suprema Corte nel principio di diritto enunciato, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’invalidità del negozio per incapacità di intendere e di volere la prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce, peraltro, giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (Cass. Civ. Sez. 2^ sent. del 28/03/2002 n. 4539).

Nel caso in esame, la Corte territoriale risulta essersi conformata a tale consolidato orientamento, statuendo, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, in quanto coerente e logicamente argomentata ed esente da errori di diritto in materia di valutazione delle presunzioni, che gli elementi acquisiti non consentissero, nemmeno in via presuntiva, di ritenere sussistente l’incapacità di intendere e di volere richiesta dall’art. 428 c.c., ai fini dell’annullamento dell’atto.

Nè si perviene a conclusione diversa richiamando l’indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicchè in concreto si verifica l’inversione dell’onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo (Cass. Civ. Sez. 2^, sent. del 09/08/2011 n. 17130).

Ed infatti, la presunzione di incapacità nel periodo intermedio opera solo nel caso di positivo accertamento dell’incapacità in due determinati periodi di tempo, mentre, nel caso di esame, lo stato di incapacità naturale risulta accertato esclusivamente nel giudizio di interdizione, e precisamente nel 1991, e, pertanto, manca un ulteriore ed antecedente termine di riferimento temporale.

In relazione alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), tale motivo è inammissibile in quanto esso, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5) (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), applicabile ratione temporis al presente ricorso.

La Corte, sulla base delle relazioni mediche espletate nel procedimento di interdizione ed in quello di inabilitazione, nonchè degli elementi probatori acquisiti, ha infatti ritenuto, con valutazione di merito adeguata, di dover escludere lo stato di incapacità di intendere e di volere della S. al momento della stipula degli atti impugnati, in considerazione della mancanza di elementi idonei a retrodatare l’incapacità naturale, positivamente accertata nel giudizio di interdizione nel 1991, ai primi giorni del 1986.

Il giudice di appello ha inoltre ritenuto la mancanza di elementi sufficienti a fondare la prova della persistenza dello stato di infermità ininterrottamente, fino all’accertamento compiuto nell’espletata consulenza medica, compresi i periodi intermedi, ed, in particolare, nell’arco temporale in cui erano stati stipulati gli atti impugnati.

Non sussiste, dunque, il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione. Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.c., comma 2, degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè 1′ omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la Corte ha erroneamente omesso l’esame del divario tra il prezzo indicato ed il valore di mercato dei beni alienati, considerando l’elemento della malafede come assorbito dal primo motivo, atteso che la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza d’appello, invitando il giudice del rinvio a compiere l’accertamento circa la sussistenza del suddetto divario.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che nella pronuncia di cassazione con rinvio questa Corte aveva affermato la rilevanza dell’ eventuale divario tra valore di mercato e prezzo esposto quale sintomo rivelatore della “malafede” del contraente non incapace (Cass. 14 maggio 2003, n. 7403, Cass. 9 agosto 2007, n. 17583; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4677).

Orbene, poichè secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’annullamento del contratto ex art. 428 c.c., comma 2, sono richiesti due requisiti, e cioè l’incapacità naturale di un contraente e la malafede dell’altro contraente (Cass. Civ. Sez. 3^, sent. del 01/10/2004 n. 19659), la Corte territoriale ha correttamente dichiarato assorbito l’accertamento del requisito della malafede, quale desumibile della sussistenza del divario tra il prezzo di mercato e il prezzo pattuito dalle parti. L’accertamento della insussistenza dell’incapacità di intendere e di volere della S., infatti, comportava il venir meno di uno dei due requisiti essenziali richiesti dall’art. 428 c.c., rendendo superflua l’indagine sulla sussistenza del secondo requisito che, di per sè solo, non avrebbe consentito la pronuncia di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 428 c.c..

Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione di legge, nè l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, atteso che la Corte territoriale ha correttamente applicato le disposizioni in materia di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ritenendo a tal fine necessaria la contemporanea presenza dei due requisiti prescritti dall’art. 428 c.c., ed ha correttamente omesso l’esame della malafede, difettando il requisito della decisività.

Con il terzo motivo i ricorrenti chiedono 1′ integrale riforma della sentenza della Corte d’Appello in relazione alla statuizione sulle spese, con condanna dei controricorrenti al pagamento delle spese legali di tutti i gradi del giudizio con restituzione delle somme già ricevute; in subordine, chiedono la condanna dei medesimi la restituzione delle maggiori spese pagate in virtù della sentenza della Corte d’Appello n. 1490/2009, successivamente cassata, rispetto a quelle liquidate, per tale grado di giudizio, dalla sentenza della Corte d’Appello in sede di rinvio n. 781/2013.

La reiezione del ricorso comporta l’assorbimento della censura sul capo della sentenza impugnata relativo alla regolazione delle spese dell’intero giudizio, poste a carico dei ricorrenti in forza del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..

Esula invece dal presente giudizio il profilo afferente alla differenza tra l’ammontare delle spese di lite liquidate nella prima sentenza della Corte d’Appello di Firenze (sentenza n. 1419/2009 pubblicata il 28.10.2009), cassata con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 1770/12, e quelle liquidate con la, sentenza della medesima Corte d’Appello, all’esito del giudizio di rinvio – sentenza n. 781/2013 – impugnata con il presente ricorso, dovendo rilevarsi, anche in relazione a tale doglianza, la genericità della censura, che non si sostanza in una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ed il difetto di autosufficienza, fermo il diritto per gli odierni ricorrenti alla restituzione del maggior importo corrisposto alla controparte in forza della sentenza cassata, previe le dovute compensazioni, da far valere, se del caso, in separato giudizio.

Il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, alla refusione a L.V.V. e L.V.R. delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA