Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20545 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11009-2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANFREDI

EUSTACHIO n. 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE VINCELLI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TALAMONE n. 1,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7099/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28 l’avv. V.M. chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione del proprio compenso in relazione all’assistenza prestata in favore della società L.M. e C. S.n. c., di L.M. e di N.L. in alcune controversie civili. La domanda veniva accolta in prime cure con provvedimento del Tribunale n. 32576/2000. Il contenzioso proseguiva in appello, in cassazione e in fase di rinvio e veniva infine definito con sentenza n. 5942/2012 della Corte di Appello di Roma.

Con successivo atto di citazione notificato il 19.3.2002 V.M. invocava la condanna di L.M. al pagamento dei compensi relativi alla diversa opera professionale da lui svolta in favore del convenuto nell’ambito di alcuni giudizi penali e amministrativi non compresi nella domanda proposta con la prima controversia, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28.

Si costituiva in questo secondo contenzioso il convenuto contestando la pretesa ed eccependo il bis in idem, per essere l’attore stato già retribuito per tutta la sua opera professionale in forza del provvedimento n. 32576/2000 emesso dal Tribunale di Roma.

Con sentenza n. 625/2007 il Tribunale accoglieva l’eccezione e rigettava la domanda attorea, osservando che il V. aveva sin dalla citazione introduttiva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, la somma di Lire 11.400.000, ed aveva altresì percepito, a seguito di pignoramento presso terzi promosso in base al già richiamato provvedimento del medesimo Tribunale n. 32576/2000, l’ulteriore importo di Euro 20.081,56 a totale soddisfazione di quanto dovutogli per l’intera attività professionale svolta in favore del convenuto L..

Interponeva appello il V. e si costituiva in seconde cure il L. per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 7099/2014, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello valorizzando la circostanza che la decisione del Tribunale di Roma n. 32576/2000 “… benchè nella parte motiva sembra far riferimento solo ai compensi richiesti dal professionista per le cause civili, nel dispositivo specifica che nell’importo liquidato in suo favore, di Lire 32.119.450, sono comprese le prestazioni professionali civili (per una complessiva somma di Lire 22.305.000… e le prestazioni amministrative e penali), quantificate in Lire 7.434.290” (cfr. pag.4 della sentenza impugnata). Di conseguenza la Corte territoriale, pur dando atto in conclusione dell’esposizione del fatto che nelle more era intervenuta la sentenza della Corte di Appello n. 5942/2012 (cfr. pag.3 della decisione impugnata) che aveva definito il giudizio nel cui ambito era stata a suo tempo emessa la decisione di prime cure n. 32756/2000, ha rigettato l’impugnazione proposta dal V. in base al dictum della pronuncia di prima istanza da ultimo richiamata.

Ricorre per la cassazione di detta decisione V.M. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso L.M..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe violato il principio rescissorio delle sentenze di secondo grado, decidendo la controversia sottoposta al suo esame in base ad una decisione di prime cure (n. 32756/2000) che era stata sostituita da successiva sentenza di appello (n. 628/2005), a sua volta riformata da questa Corte di Cassazione e ulteriormente sostituita dalla decisione finale della medesima Corte territoriale, in funzione di giudice del rinvio, n. 5949/2012.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare il contenuto della pronuncia del giudice di rinvio che aveva definito il primo contenzioso (n. 5942/2012), nella quale erano state dettagliate le prestazioni professionali che avevano costituito l’oggetto di quel primo giudizio.

Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Ed invero la Corte di Appello di Roma ha posto a base della decisione oggi impugnata il provvedimento del Tribunale di Roma n. 32756/2000, trascurando la decisiva circostanza che essa fosse stata appellata, sostituita da successiva sentenza della medesima Corte di Appello n. 628/2005, a sua volta cassata e superata dalla pronuncia della stessa Corte capitolina n. 5949/2012, emessa in funzione di giudice del rinvio.

Per effetto del principio sostitutivo della sentenza emessa all’esito del giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto fare esclusivamente riferimento alla decisione conclusiva del primo giudizio, n. 5949/2012, il cui contenuto supera qualsiasi precedente statuizione.

Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Roma n. 32756/2000, operato nella pronuncia oggi impugnata n. 7099/2014, è quindi scorretto in quanto tale prima decisione, proprio per effetto del complessivo svolgimento del giudizio nel cui ambito essa risultava emessa, non era più esistente nel momento in cui la Corte romana ha pronunciato la sentenza oggi sottoposta al vaglio di questa Corte.

Da ciò consegue la riforma della decisione impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale dovrà decidere la domanda proposta dal V. tenendo conto esclusivamente delle risultanze della sentenza n. 5949/2012 della Corte di Appello di Roma, emessa in sede di rinvio, e non delle precedenti pronunce emesse nell’ambito del giudizio conclusosi con il provvedimento da ultimo richiamato.

Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 340 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa pronuncia e il contrasto tra la decisione impugnata e il giudicato interno, va ritenuto assorbito dall’accoglimento delle prime due censure.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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