Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20545 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 29/09/2020), n.20545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 137-2018 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA,V. AMEDEO

CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LAMPIASI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CATIA SALVALAGGIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. TREVISO

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrentè –

avverso l’ordinanza n. rg. 4132/2017 del TRIBUNALE di TREVISO,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., D.M.F. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Treviso aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale r.g.n. 8243/2016.

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza resa il 13 ottobre 2017, rigettava l’opposizione, affermando che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76, comma 4.

2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione D.M.F..

Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso.

Questa Corte, con ordinanza n. 11341/2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere il Tribunale ritenuto che il carattere personale della causa di separazione consensuale imponesse di considerare, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i soli redditi della ricorrente;

b) con il secondo motivo, che denuncia nuovamente “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che il conflitto di interessi tra le parti in causa imponesse di considerare unicamente i suoi redditi ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Entrambi i motivi sono fondati. Il ricorso pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 al comma 2 dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante “quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.

Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c., – che non ha ad oggetto diritti della personalità – rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.

Questa Corte, che si era già pronunciata sulla questione affermando l’esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. 30068/2017), ha di recente esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. 20385/2019). E’ stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711 c.p.c., comma 2), non comporta l’assenza di interessi configgenti. D’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l’art. 158 c.c., comma 2), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.

2. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della sezione seconda civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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