Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20545 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. II, 19/07/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 19/07/2021), n.20545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29104/2016 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA P.P. S.R.L., in persona del suo

amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CORRADI, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARCO VASCOTTO, STEFANO PETRONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentato e difeso da sé stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2016 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 5 ottobre 2015, la Società Agricola P.P. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto notificatole in data 25 luglio 2015, con cui il Tribunale di Udine le aveva ingiunto il pagamento di Euro 87.899,72 (oltre a interessi, spese e compensi per Euro 3.688,95) in favore dell’avvocato E.O., a titolo di pagamento per compensi professionali.

Il Tribunale di Udine, ritenuta tardiva la notificazione dell’atto di opposizione, introdotta con ricorso anziché con citazione, con sentenza 5 aprile 2016, n. 459, dichiarava l’opposizione inammissibile. Ad avviso del Tribunale, “quando con l’opposizione si intenda contestare non solo il quantum della pretesa azionata in via monitoria dal legale, ma anche l’an della stessa, l’opposizione deve essere proposta, anche nella vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, con la forma dell’atto di citazione”.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Società Agricola P.P. s.r.l..

La Corte d’appello di Trieste con ordinanza n. 1423/2016 dichiarava l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

3. Contro la sentenza di primo grado ricorre per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., la Società Agricola P.P. s.r.l.. Il ricorso è basato su un motivo con cui si contesta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 14 e 4, art. 12 preleggi e artt. 40 e 104 c.p.c., per avere il Tribunale di Udine ritenuto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., inidoneo ad introdurre validamente la fase di opposizione al decreto ingiuntivo.

Resiste con controricorso E.O..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In data 30 novembre 2020 la D.D.M s.r.l. Società Agricola, già Società Agricola P.P. s.r.l., ha depositato atto con il quale, premesso che “nelle more le parti hanno definito transattivamente la vertenza”, ha dichiarato ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione.

2. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c..

3. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, così che non opera il disposto di cui dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

Il Collegio ritiene di compensare le spese del presente giudizio alla luce della manifesta fondatezza del ricorso. Secondo le sezioni unite di questa Corte, infatti, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può sì essere introdotta ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., fermo però restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., essendo esclusa la possibilità di introdurre l’azione con il rito ordinario di cognizione; la controversia, poi, “resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur” (Cass., sez. un., n. 4485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le relative spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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