Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20544 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 17/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20544

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 23484/12) proposto da:

A.G. (c.f.: (OMISSIS));

A.C. (c.f.: (OMISSIS));

entrambi rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Lucina Benevolo, dall’avv. Mauro Livi e dall’avv.

Marco Daverio; con domicilio eletto presso lo studio del secondo in

Roma, via Timavo n. 3;

– ricorrenti –

contro

B.P. (c.f.: (OMISSIS));

B.L. (c.f.: (OMISSIS));

eredi di B.L. entrambe rappresentate e difese, in forza di

procura a margine del controricorso, dall’avv. Gigliola Mazza Ricci;

con domicilio eletto presso lo studio della predetta in Roma, via

Pietralata n. 320;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1047/2012 della Corte di Appello di Torino del

17 febbraio -11 giugno 2012, non notificata;

udita la relazione di causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2017 dal Consigliere Dr. BIANCHINI Bruno.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che B.M. chiese che venisse ordinato a A.G. di rilasciare un terreno di proprietà, al medesimo ceduto in comodato gratuito;

che il convenuto contestò la fondatezza della domanda chiedendo altresì che venisse accertata l’intervenuta usucapione del predio;

che il Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, accolse la domanda di rilascio, respingendo quella riconvenzionale, in considerazione di una dichiarazione, depositata presso il Comune di Villadossola, nell’interesse dell’ A., con la quale quest’ultimo affermava essere l’affittuario del terreno, ed avendo altresì valutato il contenuto di una istanza di proroga inoltrata al Comune per sospendere l’ordine di demolizione di manufatti edificati abusivamente nel terreno, che entrambi gli A. sottoscrissero, quali autori delle opere abusive, assieme alla B., quale proprietaria;

che con sentenza 1047 del 17 febbraio – 11 giugno 2012 la Corte di Appello di Torino respinse sia l’appello di G. e A.C. – confermando che dalla documentazione prodotta sarebbe stato riaffermato il riconoscimento del diritto dominicale della B., sia il gravame incidentale dei chiamati all’eredità della B. medesima, diretto a vedersi riconosciuto un risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell’immobile, successivamente alla richiesta di restituzione;

che la sentenza di cui sopra ha formato oggetto di ricorso da parte di G. e A.C., sulla base di due motivi;

che hanno proposto controricorso P. e B.L.;

che B.F. non ha svolto difese;

che il procedimento è stato inviato per la trattazione all’udienza camerale non partecipata del 17 maggio 2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo è stata dedotta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1140,1141 e 1158 c.c.; è stato altresì fatto valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla contestata esistenza di un contratto verbale di comodato; ci si è lamentati della mancata ammissione delle prove per testi;

che nello svolgimento del mezzo le parti ricorrenti hanno dedotto una divergente interpretazione degli atti e documenti oggetto di esame nei pre-gressi gradi di merito, con particolar riferimento: a – alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 23 settembre 2003 a firma di A.G., in cui quest’ultimo si era dichiarato affittuario dei terreni di cui al fol. (OMISSIS), mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarazione che si assume priva di forza argomentativi dal momento che il secondo mappale sarebbe stato già di proprietà del dichiarante: b – alla richiesta di proroga del 21 aprile 2006 in cui le rispettive qualità (di proprietaria la B. e di costruttori gli A.) non sarebbero state enunciate;

che, per quanto concerne l’erronea delimitazione dei confini applicativi delle norme sopra descritte, essa sarebbe derivata dalla mancanza di qualunque esame sull’esistenza o meno del contratto di comodato e dalla, sopra dedotta, inconducenza delle qualità personali (proprietaria; affittuario di fondo) contenuta nelle richieste rivolte al Comune a far venir meno la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., come pure ad impedire il formarsi dell’animus possidendi;

che con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.c., là dove non fu disposta la compensazione delle spese di lite in grado di appello, nonostante che i contrapposti gravami di merito fossero stati respinti.

RITENUTO:

che il primo mezzo manifesta una non condivisione dei risultati interpretativi delle emergenze di causa, attraverso la mera contrapposizione della propria valutazione degli atti, senza far emergere alcuna distonia logica nel ragionamento giudiziale: al proposito va sottolineato che per la “tenuta” della sentenza è sufficiente che il giudicante approdi ad una soluzione logica e congruamente motivata, dunque senza la necessità che la scelta interpretativa rivesta di per sè i caratteri di ineluttabilità logica (ad escludere cioè ogni diverso esito ermeneutico dei dati di causa); convincentemente la Corte di Appello ha messo in rilievo quegli elementi formali, nelle dichiarazioni versate in atti, che si confacevano più al riconoscimento di una posizione, rispetto al fondo, di contemplatio domini piuttosto che ad altra con essa confliggente; va peraltro messo in rilievo che il mezzo presenta anche dei profili di inammissibilità per violazione del principio di specificità, là dove non ha riportato il contenuto dei documenti richiamati nè tanto meno delle prove per testi che si assumono illegittimamente pretermesse;

che il secondo motivo è infondato in quanto, in presenza del rigetto dei contrapposti gravami, non è automatico (e quindi doveroso) il disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che nella ricerca della soccombenza quale regola di ripartizione dell’onere delle spese, va dato rilievo ad una serie di parametri che hanno ad oggetto, tra gli altri, il principio della causalità nel determinare l’inizio della lite ed il contenuto dei reciproci appelli.

che le spese del giudizio di legittimità vanno ripartite secondo le regole della soccombenza, secondo la quantificazione descritta in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna G. e A.C. al pagamento in solido delle spese di lite, liquidandole in Euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200 (duecento) ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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