Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20544 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6861-2015 proposto da:

AZIENDE AGRICOLE RIUNITE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

59, presso lo studio dell’avvocato LINDA MARIA DI RICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati BENITO ALENI, VALENTINA TONON

MEGGIOLARO;

– ricorrente –

BUNGE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO STERNINI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 188/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Aziende Agricole Riunite srl propone ricorso per cassazione contro Bunge Italia spa, già Cereo Italia spa, che resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28.1.2014 che ha accolto per quanto di ragione l’appello di Bunge ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha condannato essa Bunge a corrispondere alla odierna ricorrente a titolo di danni Euro 19.941 oltre accessori e due terzi di spese.

La causa, introdotta da Azienda Agricole Riunite per la risoluzione per inadempimento e danni di un contratto relativo allà incarico ricevuto per la essiccazione e stoccaggio di semi di soia, aveva registrato in primo grado l’integrale accoglimento della domanda e la condanna ai danni in Euro 114.416,59, con rigetto della riconvenzionale di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Per quanto ancora interessa la Corte di appello ha statuito che l’impossibilità della prestazione, ai fini dell’esonero della responsabilità del debitore, deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, caratterizzato da assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione e, valutati i documenti ed i testi escussi, è pervenuta alla decisione impugnata.

La ricorrente principale denunzia 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, artt. 115,167,342 e 112 c.p.c. riportando l’atto di appello ed invocando il principio di non contestazione; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 342 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; 4) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 194 e 195 c.p.c., art. 92 disp. att. c.p.c., con richiami alla ctu.

La ricorrente incidentale denunzia 1) violazione degli artt. 112,342,343,346 e 2909 c.p.c. riportando atti del processo e deducendo che oggetto del contratto era l’essiccazione e lo stoccaggio di soia nazionale e non di altro e diverso tipo di soia; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., art. 342 c.p.c., artt. 1362 e 1366 c.c., art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al secondo motivo di appello.

E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che lamenta il mancato accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità.

La prima promiscua censura è rivolta essenzialmente alla sentenza di primo grado ed è inammissibile per difetto di interesse trattandosi di parte totalmente vittoriosa in appello che vuole solo incidere sulla motivazione della sentenza impugnata (Cass. nn. 658/15, 7057/10, 6519/04, 2067/96), la quale non incontra limiti nel pervenire alla medesima decisione sulla base di un diverso iter motivazionale, indipendentemente da qualsivoglia eventuale sollecitazione in tal senso della parte vittoriosa.

La seconda censura genericamente denunzia vizi di violazione di legge processuale e sostanziale criticando l’attività ermeneutica posta in essere dalla Corte di appello e trascurando che l’opera dell’interprete è prerogativa del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo in relazione alla evidente deviazione dei canoni normativi, non essendo ipotizzabile un mero dissenso rispetto alla decisione con generica richiesta di riesame del merito, infondata perchè la questione dell’esclusiva non ha rilievo, sussistendo il danno da mancato guadagno anche se i magazzini siano stati utilizzati per altro.

Le censure del ricorso principale sono infondate e non decisive.

In ordine alle stesse, in parte promiscue nel riferimento a plurime violazioni, in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione, è sufficiente osservare che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

In particolare, in relazione al primo motivo ed al principio di non contestazione, va rilevato che esso opera in relazione a fatti chiaramente esposti e richiede in sede di impugnazione chiarezza e specificità (Cass. 6.12.2018 n. 31619), l’onere di contestazione riguarda solo le allegazioni assertive di controparte (Cass. 27.6.2018 n. 16908) e sussiste solo per i fatti noti alla parte, non anche per fatti ad essa ignoti (Cass. nn. 3576/13, 14652/16, 87/19).

Nella specie la Corte di appello ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l’assenza di elementi di valenza oggettiva da cui desumere l’andamento del mercato della soia nel corso della campagna nazionale di vendita del 2001 (pagina sette).

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità non riportando in maniera sufficiente l’appello della Bunge.

Il terzo motivo, meritale sull’esistenza o meno dell’esclusiva, è inammissibile, previa riqualificazione come omesso esame, non cogliendo la ratio decidendi.

La Corte di appello ha ridotto il risarcimento non perchè non siano stati provati l’esclusiva o l’esaurimento delle possibilità di stoccaggio, ma in quanto ha limitato il risarcimento al solo incremento patrimoniale netto che le Aziende agricole riunite avrebbero potuto trarre, utilizzando il criterio indicato dal ctu, circa il valore della umidità della merce, il tutto con motivazione sufficiente (pagina undici).

Donde il rigetto dei ricorsi e la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi, compensa le spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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