Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20544 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20250/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE di POZZUOLI (OMISSIS), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo

studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato POTITO Enrico giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 24/10/08, depositata il 31/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 123/32/08, la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pozzuoli avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Pozzuoli nei confronti del diniego di rimborso dell’IVA, per il periodo dall’ottobre 1983 al 31 dicembre 1985, per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal bradisismo, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 19 del 1984, art. 3 e del D.Lgs. n. 648 del 1976, art. 40. Il giudice di appello riteneva di dover confermare la decisione di primo grado, dichiarando di condividere – tout court – le argomentazioni dell’ente appellato.

Avverso la sentenza n. 123/32/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Ed invero, sussiste il vizio di omessa motivazione della (sentenza (art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4), nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, nell’ipotesi in cui il giudice di merito omette del tutto di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in modo da evidenziare il percorso argomentativo seguito (Cass. 16762/06, 16581/09).

Nel caso di specie, la CTR si è limitata ad affermare di non poter fare altro che condividere, le argomentazioni del Comune di Pozzuoli recepite dalla sentenza di prime cure – “che non è stata superata dall’ appello dell’Ufficio” – senza dire per quali ragioni, e senza spendere una sola parola – neppure per confutarli – sui motivi di appello proposti dall’amministrazione finanziaria. Si palesa evidente, pertanto, la nullità dell’impugnata sentenza per carenza di motivazione. Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 “;

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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