Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20544 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20544 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 25807-2014 proposto da:
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eux-e/C1

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A.

ilioo no Vi 1-3

RICCI STEFANO,Clettivamente domiciliat in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI,
RE

é.

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;

– ricorrente contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/0 IL TRIB. DI BRESCIA;
– intimato –

2018
nonchè contro

551

D

A,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 06/08/2018

- resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA(2—12, 14 (;3A3)j,4 2Z10,01L,”
udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatti di causa
L’avv. Stefano Ricci ebbe a proporre istanza di liquidazione del compenso
spettantegli per la difesa dell’imputato Vito Monno in procedimento penale in
regime di patrocinio a spese dello Stato.
Avverso il decreto di liquidazione l’avv. Ricci propose opposizione ed il relativo

rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame nel corretto contraddittorio.
Riassunta la causa avanti il Giudice lombardo,questi procedette a riliquidare il
compenso richiesto aumentandolo ad C 725,00 per onorari ed C 90,62 per spese
generali.
L’avv. Ricci, anche per il cliente Vito Monno per quanto occorra,ha proposto
ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Il Ministero della Giustizia non s’è costituito ritualmente a resistere.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dall’avv. Stefano Ricci s’appalesa siccome infondato e va
rigettato.
Con il primo articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione
della norma in art 82 dPR 115/2002 e vizio di motivazione in relazione alla citata
disposizione normativa poiché il Tribunale lombardo non aveva illustrato
motivazione circa la riduzione della quantificazione del compenso richiesto senza
una puntuale illustrazione dei criteri seguiti nella diversa tassazione.
Il ricorrente lamenta che il Giudice non abbia indicato i criteri astratti seguiti nella
liquidazione e non abbia motivate le ragioni, in base alle quali ebbe a non
riconoscere determinate poste presenti nella richiesta di liquidazione a fronte di
attività professionale espletata in concreto.
Con il secondo mezzo d’impugnazione l’avv. Ricci ha lamentato erronea
compensazione delle spese di lite del procedimento di opposizione, comprese
quelle afferenti il primo giudizio di legittimità.
1

provvedimento adottato dal Tribunale fu cassato da questo Supremo Collegio con

In effettui il Giudice bresciano ha puntualmente esposto le ragioni, sulla cui base
ha proceduto alla tassazione del compenso,mettendo in rilievo come andava
riconosciuto all’avv. Ricci il compenso per tutte le prestazioni indicate in
richiesta, ma anche che le stesse andavano compensate in misura inferiore a
quella ivi proposta.

propria valutazione circa la modestia dell’importo riconosciuto senza però anche
evidenziare come gli importi riconosciuti fossero lesivi dei minimi tariffari e,non
già, bensì prossimi agli stessi ma comunque superiori.
Dunque la critica mossa appare fondata su mera diversa quantificazione
dell’ammontare del compenso spettante per singola prestazione eseguita,
tuttavia nell’ambito dei limiti della tariffa,sicché s’appalesa siccome censura sul
merito della valutazione operata dal Giudice dell’opposizione non apprezzabile da
questa Suprema Corte.
Quanto alla seconda critica mossa,afferente la ritenuta errata statuizione di
compensazione delle spese di lite,deve rilevare la Corte come la stessa
s’appalesa siccome inammissibile.
Difatti il Giudice bresciano ha puntualmente motivato l’esercizio della sua facoltà
discrezionale di compensazione del spese,indicando ragioni fattuali
effettivamente esistenti, sicché la mera diversa valutazione delle stesse da parte
dell’impugnante non può,in astratto, configurare la denunziata violazione di
legge, poiché il Giudice ha esercitato il suo potere discrezionale nei limiti
riconosciuti dalla legge.
In difetto di regolare costituzione dell’Amministrazione nulla v’è da provvedere
sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.

2

A fronte di detta puntuale motivazione il ricorrente si limita a contrapporre la

Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art 13
comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 8 febbraio 2018.
Il Presidente

D’flùOotiario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

Q 6 AGo. 20it

Lina Matera

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