Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20543 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 11/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20543

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CORTESE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27229/2014 R.G. proposto da:

C.P., titolare dell’impresa individuale Agenzia

d’Intermediazione Immobiliare C., rappresentato e difeso

dall’Avv. Gennaro Maria AMORUSO e presso di lui elettivamente

domiciliato in Roma, via Domenico Fontana n. 12;

– ricorrente –

contro

P.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano

PASSARETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n.

113, presso lo studio dell’Avv. Flavia Lozzi;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1882/2014,

depositata in data 20.3.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11/05/2017 dal Consigliere Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– C.P., titolare dell’impresa individuale Agenzia d’Intermediazione Immobiliare C., convenne innanzi al Tribunale di Cassino P.V. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Euro 7.200,00 a titolo di provvigione dovutagli per l’attività di mediazione espletata su suo incarico;

– il C. espose in particolare: che il P. lo aveva incaricato della vendita di un proprio immobile, sottoscrivendo apposito documento contenente l’indicazione del prezzo di acquisto in Euro 180.000,00; che egli aveva successivamente reperito un acquirente per tale importo, ottenendo anche il versamento di un acconto, e così invitato il convenuto a recarsi in agenzia per perfezionare l’affare; che quest’ultimo, tuttavia, si era rifiutato di procedere alla vendita, pretendendo ingiustificatamente un corrispettivo più elevato;

– su tali basi l’attore sostenne che la compravendita non si era perfezionata a causa della condotta ingiustificata del P., che costituiva inadempimento al contratto di mediazione e lo legittimava a pretendere la provvigione di sua spettanza;

– P.V. si costituì chiedendo il rigetto della domanda, poichè l’attore – in prossimità della scadenza del termine previsto nell’incarico – gli aveva segnalato l’esistenza di un possibile acquirente ma mai comunicato una formale proposta d’acquisto;

– il tribunale accolse la domanda;

– il P. appellò la sentenza ed il C. si costituì chiedendo il rigetto del gravame;

– la Corte d’Appello di Roma accolse l’impugnazione, riformando integralmente la sentenza di primo grado;

– al riguardo i giudici d’appello rilevarono che la comunicazione inoltrata dal C. al P. non conteneva alcuno specifico richiamo ai termini della proposta, limitandosi a far riferimento ad un incontro precedentemente svoltosi fra le parti che, tuttavia, non era stato dimostrato nel corso dell’istruttoria; ritennero, pertanto, che il C. non avesse provato d’aver esattamente adempiuto al proprio incarico, restando così insuperata l’eccezione di inadempimento sollevata dal P. in relazione ai suoi obblighi di correttezza ed informazione;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.P. sulla base di due motivi; l’intimato ha depositato controricorso; il ricorrente ha depositato memoria integrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– va preliminarmente respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del controricorso per difetto di valida procura, in quanto priva di riferimenti agli elementi essenziali del presente giudizio; questa Corte, infatti, ha più volte affermato (v. per tutte Cass. 4.5.2016, n. 8798) che la procura apposta a margine del controricorso deve intendersi munita tanto del carattere di anteriorità al giudizio quanto del requisito della specialità, rivelando tale collocazione lo specifico collegamento tra la stessa ed il giudizio di legittimità;

– il ricorso va dichiarato improcedibile;

– esso, infatti, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dalla data di esecuzione della sua notifica; nel caso in esame, risulta invece notificato all’intimata il 6.11.2014 ed è stato depositato il 29.11 dello stesso anno, e perciò dopo ventitrè giorni dalla data di effettiva esecuzione della notifica;

– è vero che la predetta notifica è stata seguita da altre effettuate alla parte personalmente o presso il difensore nominato nel giudizio di merito; ma tali ultime notificazioni si risolvono nella reiterazione superflua della prima notifica, regolarmente ed efficacemente eseguita, e non possovo perciò provocare il differimento della decorrenza del termine di deposito, necessariamente ancorata alla prima notificazione eseguita;

– è stato infatti chiarito (per tutte v. Cass. 25.2.2009, n. 4536; Cass. 16.4.2008, n. 9967) che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso- unicamente- il termine decorre dalla data della seconda notifica;

– tale ultima fattispecie qui, pacificamente, non ricorre;

– alla declaratoria di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo; sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15% sui compensi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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