Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20543 del 12/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 12/10/2016), n.20543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11267-2010 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DURAZZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SCAPATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SEBASTIANO GRAZIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/10/2009 R.G.N. 855/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato GRAZIANO SEBASTIANO;

udito l’Avvocato GIANNICO GIUSEPPINA per delega orale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Massa accoglieva la domanda proposta da P.G., nei confronti dell’INPS, di cui era dipendente con inquadramento in C2, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lamentata forzata rinunzia alla progressione in C3, pari alle retribuzioni non percepite anche con riferimento agli ulteriori sviluppi di carriera; rigettava, invece, la domanda di risarcimento pretesamente derivante dalla perdita di chances a causa della dedotta viziata procedura di selezione finalizzata al concorso per ispettore di vigilanza, di cui la stessa non era risultata vincitrice e per la partecipazione al quale la lavoratrice assumeva che l’Istituto aveva preventivamente ed illegittimamente preteso la rinunzia alla progressione in C3.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 14 ottobre 2009, accogliendo parzialmente il gravame interposto dall’INPS avverso la pronunzia di primo grado, respingeva tutte le domande originariamente proposte dalla ricorrente e condannava la medesima a restituire all’Istituto quanto erogato in esecuzione della sentenza impugnata, compensando le spese di entrambi i gradi di merito.

La Corte territoriale osservava, per ciò che qui ancora rileva, che la selezione di personale idoneo da immettere nel profilo di ispettore di vigilanza, al fine di potenziare l’attività ispettiva, è stata espressamente riservata agli “idonei alla selezione per ispettori di vigilanza che rivestono la posizione C1-C2”; e che da ciò consegue che la P. poteva partecipare a questa selezione solo in quanto fosse ancora inquadrata in C2. Per la qual cosa, era da considerare legittima la richiesta avanzata dall’INPS alla dipendente di rinunziare alla progressione in C3 al momento dell’assegnazione della sede in cui si sarebbero svolti i corsi di formazione professionale previsti per poter sostenere la prova concorsuale di cui si tratta.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la P. articolando quattro motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed erronea ricostruzione della fattispecie concreta, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che “il termine assegnazione” fosse riferito alla sede di svolgimento dei corsi di addestramento preliminari alla prova pratica; con la conseguenza che la P. avrebbe potuto liberamente e volontariamente scegliere se rinunciare alla promozione per il conseguimento della posizione economica C3 o partecipare ai corsi di addestramento. A parere della ricorrente, invece, la rinuncia avrebbe dovuto essere richiesta dopo il superamento della prova pratica e prima dell’indicazione della sede in cui si sarebbero tenuti i corsi di formazione successivi sia all’esito del concorso sia all’assegnazione della sede di servizio.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Al riguardo, è, innanzitutto, da osservare che – anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, dalla quale non è dato comprendere se oggetto della censura sia l’interpretazione da dare al bando di concorso o, come sembra plausibile, il bando stesso, senza che peraltro venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto alle doglianze, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011) – lo stesso, così come formulato relativamente al dedotto vizio di motivazione è inammissibile.

Invero, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 10551 del 2016), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare o rispetto al quale sussisterebbe insufficienza e contraddittorietà della motivazione, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , nella formulazione che risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”. Ed i “fatti” relativamente ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono “i fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati all’art. 2967 c.c., ovvero i fatti secondari” (Cass. n. 10551 del 2016, cit.); ma, in ogni caso, non può ritenersi che il “fatto” sia equivalente ad una questione o argomentazione, perchè queste ultime non attengono ad un preciso accadimento o ad una circostanza precisa “da intendersi in senso storico-naturalistico” e, dunque, appaiono irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo.

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la P. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1418 c.c. sostenendo che il thema decidendum sottoposto all’attenzione della Corte di legittimità concerna, appunto, l’applicazione delle predette disposizioni con riferimento agli atti di rinuncia e di transazione posti in essere da chi rivesta lo status di lavoratore subordinato ed assumendo che non vi sia alcun dubbio in merito alla qualificazione, in termini di rinuncia, dell’atto sottoscritto dalla stessa, quale condizione per partecipare ai corsi di addestramento finalizzati ad una prova teorico-pratica al cui esito sarebbe stato individuato il personale interno da adibire alla funzione ispettiva; con la conseguenza che, poichè la detta rinuncia ha avuto per oggetto un diritto – la progressione ad un livello superiore (C3) – riconosciuto al prestatore di lavoro dalla contrattazione collettiva di riferimento (CCNL 1998-2001 Comparto Enti pubblici non economici) con carattere di inderogabilità, la medesima sarebbe annullabile ai sensi dell’art. 2113 c.c..

2.2. Il motivo è infondato.

La fattispecie di cui si tratta non rientra nella categoria degli atti negoziali, in quanto tali sussumibili nell’ipotesi normativa di cui all’art. 2113 c.c.; ed a quest’ultima disposizione non può dunque farsi riferimento, posto che l’opzione che la P. ha dovuto operare tra l’avanzamento nella categoria C3 e la partecipazione al corso di formazione finalizzato alla procedura di selezione per ispettori di vigilanza ha ad oggetto un atto procedimentale-concorsuale, in ordine al quale non può parlarsi di diritti acquisiti o maturati ai quali la stessa sarebbe stata costretta a rinunziare; al riguardo, ineccepibili appaiono le argomentazioni della Corte di merito, altresì supportate da dovizia di riferimenti giurisprudenziali della Corte di legittimità, nella parte in cui viene sottolineato che la dipendente non aveva acquisito un diritto alla progressione in carriera, avendo probabilmente solo maturato i requisiti per poter partecipare alla selezione per la progressione economica in C3, alla quale, momentaneamente aveva rinunziato, optando liberamente per la procedura di selezione per il concorso ispettivo.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione si lamenta, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, poichè non sarebbero stati espressamente contestati dall’INPS le allegazioni ed i fatti costitutivi del diritto dedotti dalla ricorrente, esplicitati negli atti in modo espresso e specifico, quali, ad esempio, l’avvenuta alterazione, in senso peggiorativo, della situazione patrimoniale della ricorrente, dato che, considerate le mansioni svolte e la sua professionalità in materia di riscossione dei contributi assicurativi dell’AGO, ella avrebbe, in termini di probabilità o in modo presuntivo, superato le prove selettive e conseguito l’idoneità alle funzioni ispettive, ove il datore di lavoro non avesse violato i principi di imparzialità, buona fede e correttezza nell’espletamento delle operazioni concorsuali.

3.3. Il motivo, travolto dal mancato accoglimento dei primi due, è comunque inammissibile, non palesando in modo compiuto quale sia l’effettiva doglianza in grado di scalfire le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Corte di merito. Invero, sembra imputarsi a quest’ultima di non aver adeguatamente valutato la concreta possibilità che la P. risultasse vincitrice del concorso, perchè più preparata degli altri concorrenti, data la sua esperienza pregressa nell'”area riscossione tributi e vigilanza”; ma, a fronte di un motivo esplicitato in modo perplesso, non puntuale, ed altresì privo di autosufficienza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14541/2014), del tutto ineccepibile appare l’iter motivazionale della Corte territoriale che, in ordine alla ipotetica perdita di chances di cui si duole la P. nell’appello incidentale, ha avallato la ratio decidendi del giudice di prima istanza osservando che, al riguardo, appaiono del tutto generiche le allegazioni contenute nel ricorso circa il fatto che la P. sarebbe senz’altro risultata vincitrice del concorso perchè più preparata degli altri concorrenti per la sua pregressa esperienza professionale, mancando qualunque deduzione probatoria relativamente alle mansioni svolte dalla stessa, le quali vengono solo esemplificativamente elencate nel ricorso introduttivo senza alcuna allegazione e deduzione circa la diversa e meno specifica professionalità degli altri concorrenti, così privando la Corte della possibilità di esprimere alcun giudizio comparativo sulle concrete probabilità della dipendente di risultare vincitrice.

Appare pertanto evidente, come già messo innanzi in rilievo, che la Corte territoriale ha operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta.

4. Con il quarto motivo viene denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed omessa considerazione di un fatto controverso e costitutivo della domanda, poichè la Corte di Appello non si è pronunziata sulla dedotta violazione, da parte del datore di lavoro del canone di imparzialità e del principio di correttezza e buona fede nell’espletamento delle prove selettive.

4.1. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Del tutto irrilevanti, innanzitutto, appaiono le dissertazioni, invero non del tutto chiare, circa presunte irregolarità da cui sarebbe affetta la procedura selettiva di cui si tratta, dal momento che non vengono chiarite quali sarebbero state le regole procedimentali e legali violate, che non vengono riportate, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex artis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

Il motivo è quindi inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che neppure il quarto mezzo di impugnazione è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.100,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA