Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20543 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18808/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IL MULINO SAS DI COSTAMAGNA DOMENICO & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 27.3.08, depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con l’impugnata sentenza la commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da Il Mulino s.a.s. di Costamagna Domenico e C. avverso la sentenza con la quale la commissione provinciale di Cuneo aveva respinto un ricorso avverso il diniego di definizione di ritardati o omessi versamenti dell’Iva 2003, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

La commissione regionale ha ritenuto che il comprovato ritardo nel versamento dell’ultima rata da parte della società non potesse determinare l’inefficacia dell’istanza di definizione, stante la presenza, nella L. n. 289 del 2002, di plurime disposizioni che inducono a ritenere comunque irrevocabile la domanda di condono.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, un motivo concluso da idoneo quesito, inteso a denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis, Legge cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per essere stata erroneamente sostenuta l’inesistenza di conseguenze nel caso di omesso o tardivo versamento delle rate del condono successive alla prima).

Il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, si riferisce alla definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente al 31.10.2003; e suppone l’inapplicabilità delle sanzioni per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del dovuto, anche se rateizzato.

Non è invero estensibile al meccanismo de quo – evocativo di una scelta legislativa di sostanziale clemenza – la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge, attinente alla definizione delle liti fiscali pendenti (cfr. già Cass. 18353/2007; Cass. 20966/2010).

Sicchè la definizione prevista dall’art. 9 bis, si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpv. c.p.c., rigettando l’impugnazione interposta avverso il diniego di definizione;

– che le spese processuali possono essere compensate per giusti motivi, non risultando la questione esser stata caratterizzata, al momento della proposizione del ricorso, da stabile giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il diniego di definizione.

Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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