Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20542 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 11/05/2017, dep.30/08/2017),  n. 20542

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CORTESI Arturo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24299/2014 R.G. proposto da:

F.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe FRIGOTTO

ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta

elettronica certificata;

– ricorrente –

contro

D.C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo DALL’IGNA

ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta

elettronica certificata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1541/2013,

depositata in data 27.6.2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio

2017 dal Consigliere Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 26.4.1995, D.C.G., proprietario di due terreni distinti ai mappali (OMISSIS), convenne innanzi al Tribunale di Verona il proprietario del fondo confinante F.V. lamentando che egli aveva posto in essere varie turbative in danno del proprio fondo, fra cui la realizzazione di una costruzione senza il rispetto delle distanze legali e l’illegittimo esercizio del passaggio al suo interno; chiese dunque al tribunale di ordinare la cessazione di tali condotte, oltre al risarcimento del danno;

– si costituì il F. contestando la domanda e spiegando riconvenzionale affinchè fosse accertata, fra l’altro, l’esistenza in favore del suo fondo di una servitù coattiva di passaggio e mantenimento di edificio a distanza inferiore da quella legale;

– con sentenza depositata il 21.2.2006 il tribunale accolse in parte le rispettive domande, compensando le spese;

– la sentenza fu appellata da F.V.; D.C.G. si costituì chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale;

– la Corte d’Appello di Venezia respinse entrambe le impugnazioni;

– in particolare, e per quanto qui ancora di interesse, i giudici d’appello ritennero non accoglibile la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. in favore del fondo di proprietà del F., rilevando che egli stesso aveva dato causa all’interclusione realizzando un’autorimessa che impediva l’accesso al proprio fondo dalla pubblica via; d’altro canto, ed allo stesso proposito, osservarono che in favore del fondo del F. esisteva già una servitù di passaggio costituita per contratto, divenuta tuttavia nel tempo non più esercitabile per effetto di successive alienazioni di porzioni confinanti senza previsione del mantenimento della servitù a carico dei residui fondi non alienati; a tale ultimo proposito, i giudici d’appello rilevarono che il F. avrebbe dovuto pretendere dal proprio dante causa di ottenere il diritto di passaggio senza indennità, nei termini previsti dall’art. 1054 c.c., anzichè domandarne la costituzione coattiva a carico del fondo confinante;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.V. sulla base di tre motivi; l’intimato ha depositato controricorso; le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– dev’essere preliminarmente rilevata la tardività delle memorie integrative depositate dalle parti;

– con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 1054 c.c., dolendosi del rilievo officioso, da parte della corte d’appello, della questione secondo cui egli avrebbe dovuto prioritariamente rivolgere la domanda di costituzione della servitù nei confronti del proprio dante causa; rileva, peraltro, che tale azione si era già prescritta prima dell’inizio della controversia;

– con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 99,101 e 359 c.p.c., affermando che in relazione alla questione di cui al motivo che precede la Corte d’Appello avrebbe dovuto consentire alle parti di contraddire sul punto;

– con il terzo motivo lamenta infine omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1051 c.c.; assume che in ogni caso la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva, essendo in proposito irrilevante il fatto che egli stesso aveva dato causa all’interclusione;

– i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente poichè riguardano la medesima questione, sono infondati;

– invero, nel prevedere la costituzione di servitù di passaggio a favore del proprietario del fondo intercluso senza il pagamento di alcuna indennità, l’art. 1054 c.c.presume che le parti, nel dar vita ad un atto con il quale un fondo è rimasto intercluso, abbiano avuto coscienza di tale ultima circostanza, tenendone conto nella determinazione del prezzo;

– tale è la ragione per cui il proprietario del fondo rimasto intercluso a seguito di alienazione non può chiedere la costituzione della servitù di passaggio ai proprietari confinanti estranei all’atto di alienazione, e in base ai criteri di brevità e di minor aggravio dettati dall’art. 1051 c.c. (v. in tal senso Cass. 14.5.1997, n. 4207; Cass. 23.8.1985, n. 4506): se, infatti, i terzi confinanti fossero tenuti alla costituzione di servitù, la cennata presunzione verrebbe a cessare, ed essi finirebbero col subire le conseguenze di un’interclusione alla quale sono estranei, e che dovrebbero invece ricadere sulla controparte contrattuale di chi domanda la costituzione di servitù;

– sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha anche recentemente affermato che il proprietario del fondo rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o divisione non può rivolgersi ai confinanti per ottenere la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c., quantomeno ove non provi prioritariamente l’impossibilità di agire utilmente contro il proprio dante causa od i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui ha diritto (si veda Cass. 6.11.2014, n. 20404);

– della prioritaria applicazione dell’art. 1054 c.c. ha pertanto fatto corretta applicazione la sentenza impugnata; nè sussiste la lamentata violazione del diritto di difesa, poichè dalla lettura della comparsa di costituzione in appello dell’odierno intimato (v. pag. 5) emerge che questi aveva svolto allegazioni difensive sulla specifica questione;

– il rilievo di inapplicabilità dell’art. 1051 c.c. alla fattispecie rende superfluo l’esame del terzo motivo, che resta assorbito dal giudizio di infondatezza dei primi due;

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% sul compenso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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