Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20542 del 06/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20542 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24453/2013 R.G. proposto da
Edil Lido costruzioni edilizie di Guidi Fiorella s.a.s., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Mario Lazzaretti, con domicilio eletto in Roma, via Cuboni n. 12,
presso lo studio dell’Avv. Elisa Noto.
– ricorrente contro
Giannecchini Enzo e Ceragioli Alfiero, rappresentati e difesi
dall’Avv. Alessandro Baldini e dall’avv. Mario Macchia, con domicilio
eletto presso quest’ultimo in Roma, via Leopoldo Nobili 11.
– con troricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1247/2013,
depositata il 26.7.2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18.1.2018 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato;

Data pubblicazione: 06/08/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
u d-ito

e • ì,


FATTI DI CAUSA

La Edil Lido – Costruzioni edilizie di Fiorella Guidi s.a.s. (da ora
ELCE) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della

La Giannecchini e Ceragioli s.n.c. aveva adito il tribunale di Lucca,
chiedendo la condanna della Elce al pagamento di £. 30.068.593
quale corrispettivo delle opere realizzate presso il fabbricato sito
alla località Brenti di Camaiore nonché di un indennizzo a causa del
recesso anticipato dal contratto; in via riconvenzionale la Elce
aveva chiesto il risarcimento del danno per vizi delle opere.
Il Tribunale, con sentenza n. 1707 del 24.11.2005, ha respinto la
domanda principale ed ha accolto la riconvenzionale, condannando
la resistente al pagamento di C 39.943,55 a titolo di risarcimento
per vizi delle opere al fabbricato e di C 41.543,79 per i difetti delle
opere eseguite su un muro di contenimento, oltre spese ed
accessori.
Proposto appello dalla Giannecchini e Ceragioli s.n.c., la Corte di
Firenze, con sentenza n. 1198 del 9.8.2010 ha ridotto la condanna
ad C 24.414,22 per danni derivanti dai lavori eseguiti all’edificio,
rigettando la domanda per i danni al muro di contenimento,
condannando la Elce al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia è stata cassata con rinvio, con sentenza di questa
Corte n. 8016 del 2012.
Il giudizio è stato riassunto dinanzi ad altra sezione della Corte
d’appello di Firenze, che con sentenza n. 1247 del 26.7.2013, ha
pronunciato sulle sole spese di lite, ritenendo non riassunta l’unica
domanda risarcitoria non ancora definita.
Il ricorso è sviluppato in cinque motivi.

Corte d’appello di Firenze n. 1198, depositata in data 9.8.2010.

Giannecchini

Enzo

e

Ceragioli

Alfiero

hanno

depositato

controricorso, nella qualità di soci della Giannecchini Enzo e
Ceragioli Alferio s.n.c., cancellata in pendenza di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 115, comma
primo, c.p.c. e dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo

primo, n. 5 c.p.c…
A parere della ricorrente, la sentenza ha ritenuto abbandonata la
domanda di risarcimento per i danni al muro di contenimento, non
considerando che i convenuti, costituendosi nel giudizio di rinvio,
avevano ammesso di aver pagato le somme liquidate a tale titolo
dal Tribunale, e che, perciò, la sentenza di primo grado era passata
in giudicato; la Corte distrettuale avrebbe omesso di prendere in
esame l’avvenuto adempimento e l’acquiescenza alla suddetta
sentenza, compensando erroneamente le spese di giudizio.
1.1. La censura è infondata
Si è detto che la Giannecchini e Ceragioli s.n.c. aveva chiesto la
condanna della ricorrente al pagamento dei corrispettivi
dell’appalto per aver eseguito lavori ad un edificio e ad un muro di
contenimento. La convenuta aveva proposto riconvenzionale di
risarcimento per i vizi ad entrambe le opere.
Il tribunale di Lucca ha respinto la domanda principale ed accolto la
domanda riconvenzionale, liquidando il danno in C 39.943,35 per i
lavori al fabbricato ed in C 41543,79 per quelli al muro, mentre la
Corte territoriale di Firenze, con pronuncia n. 1198/2010, ha
confermato la condanna al risarcimento dei danni al fabbricato,
scomputando quanto dovuto a titolo di corrispettivo alla
appaltatrice, ma ha riformato la sentenza di primo grado
relativamente ai difetti delle opere al muro, ritenendo che di essi
non dovesse rispondere l’appaltatore, avendo agito in stretta
osservanza delle direttive del progettista.
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oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma

La sentenza è stata cassata da questa Corte – con pronuncia n.
8612/2012- con accoglimento del ricorso per vizi di motivazione
limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni al
muro, con passaggio in giudicato degli altri capi di pronuncia.
La Giannecchini e Ceragioli s.n.c., dopo la sentenza di primo grado,
ha provveduto al pagamento dell’importo del risarcimento liquidato
dal tribunale per entrambe le voci di danno, e dopo la sentenza di

quanto corrisposto per i danni al muro. Cassata quest’ultima
pronuncia, ha corrisposto nuovamente dette somme, ritenendo che
la pronuncia di cassazione avesse fatto rivivere la pronuncia del
tribunale, non avendo, per tali motivi, proposto opposizione al
decreto ingiuntivo n. 732/2012 ottenuto dalla controparte per il
pagamento degli importi liquidati in primo grado a titolo di
risarcimento.
La ricorrente lamenta che il giudice del rinvio, senza considerare
che tale ultimo versamento era incontestato e che in tal modo
l’appellato aveva, a suo parere, prestato acquiescenza alla
sentenza di primo grado, ha ritenuto abbandonata la domanda,
senza tenerne conto ai fini della pronuncia sulle spese processuali.
In realtà la Giannecchini e Ceragioli s.n.c. aveva effettivamente
rappresentato al giudice del rinvio di aver versato le somme
liquidate a titolo di risarcimento dei danni al muro ma ciò nel
dichiarato intento di ottemperare alla pronuncia di legittimità che,
pur cassando, a suo parere non condivisibilmente, la sentenza della
Corte d’appello di Firenze, “andava però rispettata”.
Di conseguenza, il fatto che detto pagamento fosse pacifico e
risultante dagli atti non consentiva di considerare la resistente
automaticamente soccombente rispetto alle azioni risarcitoria non
ancora definita, poiché tale condotta, lungi dal costituire un
incondizionato riconoscimento della responsabilità per i danni da
parte dell’appaltatrice, era stato il frutto di un’errata
interpretazione degli effetti della sentenza di legittimità, come è
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parziale riforma adottata in appello, ha ottenuto la restituzione di

detto anche nella sentenza impugnata, e non implicava alcuna
ammissione della spettanza del risarcimento né poteva di per sé
condurre ad un giudizio di fondatezza dell’azione sia pure ai soli
effetti della pronuncia sulle spese.
Per altro verso, la denunciata violazione del principio di non
contestazione riguardo all’effettuazione del pagamento non
consente di censurare il fatto che il giudice del rinvio non abbia

abbia rivalutato le acquisizioni processuali per regolare le spese in
base al principio della soccombenza virtuale, poiché è la stessa
ricorrente ad asserire che nessun nuovo esame della domanda era
più consentito, dovendo il giudice di merito conformarsi al giudicato
interno derivante dalla pronuncia di cassazione con rinvio e
dall’intervenuta acquiescenza alla sentenza del tribunale, derivante
dall’effettuazione del pagamento spontaneo di quanto liquidato in
primo grado a titolo di risarcimento.
Deve -tuttavia – escludersi che tale versamento fosse apprezzabile
quale spontanea acquiescenza alla pronuncia di primo grado e ciò
per la decisiva considerazione che quest’ultima non aveva ottenuto
alcuna reviviscenza a seguito della cassazione con rinvio di quella
d’appello.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di
autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma
rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi
unico ed unitario (Cass. s.u., 17.9.2010, n. 19701).
Non si è quindi in presenza della prosecuzione della pregressa fase
del giudizio di merito, bensì di un’autonomia fase del giudizio,
funzionale a colmare il vuoto aperto dalla pronuncia d’annullamento
(Cass. 17.11.2000, n. 14892; Cass. 18.6.1994, n. 5901).
Il rinvio per ragioni di merito (cd. proprio) costituisce la fase
rescissoria rispetto al giudizio (rescindente) di cassazione, che,
inserendosi nella formazione progressiva del giudicato, risulta
finalizzato all’emanazione di una nuova pronuncia di merito che
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rilevato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e non

decida la controversia (ovvero integri i capi rimasti indenni della
precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio
che la Corte ha ritenuto corretti o emendando i vizi motivazionali
rilevati in sede di legittimità.
Dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la
sentenza di primo grado “non rivive” in alcun caso: il rinvio è difatti
preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi

statuisca direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass.
7.2.2013, n. 2955; Cass. 9.3.2001, n. 3475; Cass. 20.4.1985, n.
2644).
Tanto si desume anche dal disposto dell’art. 393 c.p.c., a mente del
quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio,
non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado, bensì la sua inefficacia (cfr. Cass. 28 gennaio 2005, n.
1824).
In definitiva il fatto che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni
di rito, alla disciplina del corrispondente grado (di norma, quello di
appello), non comporta che esso debba essere inteso come una
rinnovazione dell’appello (in termini testuali, Cass. s.u. 9.6.2016,
n. 11844).
L’adempimento spontaneo non poteva – quindi – dar luogo ad
acquiescenza, mancando una pronuncia di merito che avesse
statuito sulla spettanza del risarcimento dei danni al muro.
2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 112 c.cp.c
in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. La Corte,
ritenendo non riassunta la domanda di merito, l’ha ritenuta
erroneamente abbandonata, andando ultra petita, mentre avrebbe
dovuto rilevare la formazione del giudicato di primo grado a seguito
della cassazione della pronuncia di appello.
2.1. Il motivo è infondato.
Si è già evidenziato come, in sede di costituzione nel giudizio di
rinvio, la Giannecchini e Ceragioli s.n.c. avesse rappresentato al
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ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,

giudice di merito di aver ottemperato alla pronuncia di primo grado
in ossequio al dictum di questa Corte.
Il fatto che il giudice di rinvio abbia erroneamente ritenuto la
domanda abbandonata non può integrare una violazione dell’art.
112 c.p.c. ma, al più, un errore di giudizio.
Per contro il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il
giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte

giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non
richiesto o diverso da quello domandato, alterando gli elementi
obiettivi dell’azione (Cass. 24.9.2015, n. 18868; Cass. 11.1.2011,
n. 455; Cass. 19.6.2009, n. 14468).
Si è poi già detto che nessun giudicato poteva essersi formato, per
cui neppure può imputarsi alla Corte di averlo rilevato.
3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 393, 329, 99 e
100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.. La
Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente
non avesse riassunto la causa mentre tale riassunzione vi era stata
per le sole domande rispetto alle quali la parte aveva interesse,
essendo le azioni di merito ormai definite per effetto di giudicato
conseguente all’acquiescenza della controparte.
3.1. Il motivo è infondato.
La censura muove nuovamente dall’assunto, che si è già respinto,
secondo cui la domanda di merito fosse stata definita con
acquiescenza alla sentenza di primo grado, laddove detta pronuncia
è stata travolta dalla riforma disposta dal giudice d’appello e non
ha ottenuto alcuna reviviscenza per effetto della cassazione con
rinvio della pronuncia di appello, non potendo quindi la parte
neppure farvi acquiescenza.
Per altro verso la Corte territoriale non ha affatto sostenuto che il
giudizio non fosse stato riassunto, ma, pur non avendo considerato
le vicende intervenute nella pendenza del termine per la
riassunzione, ha ritenuto che fossero state coltivate le sole richieste
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valere dalle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del

di liquidazione delle spese processuali, come ammette la stessa
ricorrente.
4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 385 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma primo, n 4 c.p.c., per aver la Corte
territoriale ritenuto che la cassazione con rinvio della decisione di
secondo grado comportasse il riesame nel merito della causa
mentre, essendo stati ritenuti infondati tutti i motivi di ricorso

di pronuncia relativo al rigetto del risarcimento dei danni al muro,
il rinvio doveva intendersi circoscritto alla pronuncia sulle spese.
4.1. Il motivo è infondato.
L’annullamento della sentenza d’appello per vizio di motivazione
non determina alcun accoglimento della domanda oggetto del capo
di pronuncia cassato, avendo solo l’effetto di eliminare la sentenza,
richiedendo al giudice del rinvio un nuovo esame.
In sede di rinvio, i poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda
che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di
motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per
l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è
tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla
sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel
caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da
solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è
investito del potere- dovere di valutare liberamente i fatti già
accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un
apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da
emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 6.7.2017, n.
16660; Cass. 29.5.2014, n. 12102).
Di conseguenza, l’annullamento della sentenza di secondo grado

relativamente ai danni al muro e per vizi di motivazione della
sentenza di appello aveva devoluto al giudice del rinvio il riesame
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formulati dalla società appaltatrice ed essendo stato cassato il capo

della domanda risarcitoria e non solo della richiesta di attribuzione
delle spese.
5. Con il quinto motivo si censura la violazione degli artt. 91 e 92
c.cp. in relazione all’art., 360, comma primo n. 3 c.p.c., per aver
compensato integralmente le spese di causa, senza tener conto che
gli appellati erano soccombenti rispetto al primo giudizio di appello,

5.1. Il motivo è infondato.
Non è superfluo ricordare che il sindacato della Corte di cassazione
è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa mentre ne esula ogni valutazione circa
l’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò
sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso
di altri giusti motivi, trattandosi profili rimessi alla discrezionalità
del giudice di merito (cfr, tra le tante, Cass. 7.4.2017, n. 9115;
Cass. 28.4.2014, n. 9368).
La sentenza impugnata ha, peraltro, rilevato che era passato in
giudicato il capo di pronuncia con cui era stato accertato il
controcredito dell’appaltatore a titolo di pagamento del
corrispettivo e di conseguenza ha ritenuto che, essendovi
soccombenza reciproca, potesse disporsi la compensazione
integrale delle spese.
Questa Corta ha statuito che anche il giudice del rinvio, cui la
causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, si deve attenere al principio
della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto
che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve
provvedere con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in
relazione all’esito finale della lite e quindi può legittimamente
pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese,
totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa nel giudizio
di cassazione che risulti complessivamente soccombente (Cass.
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a quello di legittimità nonché al successivo giudizio di rinvio.

9.10.2015, n. 20289; Cass. 29.3.2006, n. 7243; Cass. 16.4.1992,
n. 4686).

6.1. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese del
presente grado di legittimità, come da liquidazione in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a
versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17,

quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed in C
8000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario
spese generali in misura del 15%.
Si dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, 18.1.2018.

IL GIUDICE
Giuseppe F

TIENiS,RE
IL PRESIDENTE

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Pasquale D’Ascola

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DEPOSITATO

Roma,

IN CANCELLERIA

06 AGO. 2018

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-

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