Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20541 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 30/07/2019), n.20541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6802-2015 proposto da:

S.A., B.R., M.C.,

T.C., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato ALDO FERRARI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI

MICUCCI;

– ricorrenti –

contro

F.S., MA.CO., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 245, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

FANTINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO TIBERI;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 572/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi;

udito l’Avvocato SANGUINETTI Stefano, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Pierluigi MICUCCI, difensori dei ricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TIBERI Roberto, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 22 luglio 2014, ha rigettato l’appello proposto da Mi.Ar., B.R., T.A., Ca.Re., M.C. e S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 88 del 2010, e nei confronti di F.S. e di Ma.Co..

1.1. Nel 1984 Mi.Ar. ed altri condomini dell’edificio sito in (OMISSIS), avevano agito nei confronti del geom. F. e della coniuge Ma.Co., proprietari di tre appartamenti ubicati all’ultimo piano dell’edificio condominiale, assumendo che, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’edificio appaltati all’impresa P. e seguiti dal geom. D. in qualità di direttore dei lavori, i convenuti avevano realizzato illegittime trasformazioni a vantaggio della proprietà esclusiva, il cui costo era stato ripartito tra tutti i condomini. Su tale assunto, gli attori avevano domandato la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino delle opere illegittimamente realizzate, al rimborso delle relative spese e al pagamento dell’indennità di sopraelevazione, nonchè la revisione delle tabelle millesimali.

1.2. Il Tribunale, istruita la causa a mezzo prove e CTU, rigettò la domanda.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo corretta la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado. Il presupposto dell’azione di condanna risiedeva, infatti, nella simulazione relativa del contratto di appalto, posto che gli attori avevano allegato che il ruolo di direttore dei lavori solo formalmente era stato attribuito al geom. D., mentre in realtà era stato svolto dal convenuto geom. F., e poichè tale assunto era rimasto indimostrato, correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, C.P., T.C., B.R., M.C. e S.A.. Resistono con controricorso F.S. e Ma.Co.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa dei controricorrenti, per carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 3.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso riporta il contenuto della domanda formulata dagli originari attori, e ciò rende ammissibili le questioni processuali sottoposte al sindacato di legittimità, nel cui esercizio questa Corte ha il potere di esaminare direttamente gli atti, essendo giudice del fatto processuale (ex plurimis, Cass. 21/04/2016, n. 8069; Cass. 10/10/2014, n. 21421).

2. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia e ultrapetizione.

Secondo i ricorrenti non sussisterebbe la connessione necessaria tra la domanda esplicitamente formulata e quella di simulazione: il riferimento, contenuto in citazione, alle vicende relative alla direzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, era finalizzato soltanto ad illustrare il contesto nel quale si erano verificati i fatti, senza alcuna incidenza sull’accertamento dei lavori realizzati nell’edificio condominiale – in assunto illegittimamente ed a vantaggio della proprietà esclusiva dei condomini F. – Ma. – e sulle conseguenti richieste di condanna. La Corte d’appello aveva deciso, pertanto, su una domanda mai formulata ed omesso di pronunciare su quella effettivamente proposta.

3. Con il secondo e con il terzo motivo è denunciata, in via subordinata, violazione dell’art. 1417 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e si contesta l’applicazione della disciplina della prova in materia di simulazione.

4. Con il quarto motivo è denunciata, sempre in via subordinata, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e omessa motivazione con riferimento alla valutazione delle prove della simulazione.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

5.1. Ribadito che l’interpretazione della domanda è compito del giudice di merito e che la Corte di cassazione può soltanto controllare la legittimità del procedimento di interpretazione e la logicità del suo esito, è vero tuttavia che, ove la parte sostenga che il giudice abbia pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione degli atti (ex plurimis, Cass. 10/10/2014, n. 21421; Cass. 12/05/2003, n. 7198; Cass. 02/05/1997, n. 3782).

Ciò è quanto è accaduto nel caso in esame nel quale la Corte d’appello è incorsa nell’errore processuale denunciato là dove ha ritenuto sussistente una domanda di simulazione relativa del contratto di appalto che non era stata formulata, e che neppure poteva ritenersi implicitamente proposta, in evidente assenza di pregiudizialità logico-giuridica rispetto alla domanda realmente formulata dal gruppo di condomini, che lamentavano l’illegittimità di alcuni lavori edilizi realizzati nel corso della ristrutturazione del fabbricato condominiale, e chiedevano la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, al rimborso delle spese e al pagamento dell’indennità per la sopraelevazione. I fatti dedotti sin dalla citazione originaria dal gruppo di condomini a fondamento della domanda svolta nei confronti dei due condomini convenuti riguardano la consistenza e legittimità dei lavori realizzati, tema rispetto al quale la simulazione relativa del contratto di appalto (o anche dell’incarico di direzione lavori) è palesemente estranea, non costituendo il presupposto dell’azione svolta dai condomini.

5.2. La fattispecie in oggetto si colloca, all’evidenza, al di fuori del perimetro dell’attività di qualificazione della domanda, ed integra il vizio processuale denunciato, anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia sulla domanda realmente formulata.

6. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe le doglianze prospettate in via subordinata con i rimanenti motivi, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio a giudice designato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda nei termini sopra indicati, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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