Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20541 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20541 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 22305-2016 proposto da:
ARGENIO FIORENZO, CONTE GIUSEPPE, DI NUZZO BARTOLOMEO,
DOVENNA DANIELE, FERRAZZUTTI MARIACRISTINA, ZACCARIA
ROBERTO, BEMBI ROBERTO, DEFACENDIS SABINO, MALANDRINO
PAOLO, ODDO ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAllA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO FRISANI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/08/2018

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 04/03/201 Cron. n. 786/2016, R.G.n.
57E/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatti di causa e ragioni della decisione
1)

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello d; Ancona, ricorrenti

chiedevano !a condanna de Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la
irragionevole durata di giudizi di equa riparazione, promossi H

davanti alla Corte d’Appello di Roma e„ dopo la

riunione, riassunti davanti alla Corte d’Appello di Bologna, alla quale la Corte
dorica li aveva rimessi per competenza territoriale.
Nell’odierno ricorso espongono:
che la Corte felsine., a aveva definito il primo procedimento, cui era stato
attribuito il numero di r.g. 356/2013, con decreto 13 gennaio 2014,
che la Corte di appello di Ancona, alla quale era stata chiesta l’equa riparazione
per la durata irragionevole del procedimento instaurato ai sensi della legge
Pinto, ha accolto parzialmente l’opposizione all’iniziale decreto di rigetto
dell’istanza;
che con decreto n. 786 dei 4 marzo 2316 ha accoito il ricorso e liquidato
sotanto la somma di euro 500, prendendo in considerazione soltanto il tempo
di durata del giudizio di equa riparazione superiore ai tre anni, considerandolo
alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione.
il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2)

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2 comma 1,

c 2, c 2bis e ter art. 3 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU„ nella parte in
cui i provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre

n. 22305-16

D’Ascola re!

3

2010 e U 22 marzo 2010

1 gennaio

anni della durata del giudizio presupposto, relativo alla materia dell’equa
riparazione.
Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la
giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della

computabile in un anno o due a seconda degli sviluppi dei giudizio di equa
riparazione.
In controricorso l’avvocatura dello Stato deduce che la sentenza della
Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della
durata del processo, tenendo conto dell’oggetto di esso, del comportamento
delle parti e dell’esito del processo.
Rileva che i rtorrenti avevano ntrodotto erroneamente il giudizio di equa
riparazione innanzi !a Corte di appello di Roma e che era stata dichiarata la
competenza territor:ale di Bologna; che tale errore era imputabile alla parte, ia
quale aveva atteso la declaratoria di incompetenza anche dopo che nei marzo
2010 era stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione 6305/10, che
aveva introdotto il principio sulla base dei quale era stata ravvisata
l’incompetenza.
Il Ministero della Giustizia nega pertanto la fondatezza del ricorso e chiede che
comunque non si tenga conto del tempo trascorso tra la declaratoria di
incompetenza di Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.
4) Il ricorso è fondato
Sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso, questa Corte ha già avuto
modo di ritenere che nell’ambito di un processo instaurato ai sensi della legge

n. 223C5-16

D’Ascola r21

I

A….,

4

Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari,

cd. Pinto, per ottenere l’indennizzo Cia irragionevole durata di un altro
processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora
non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n.
36 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.

del processo di equa riparaziane in primo grado. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 16857
del 09/08/2016)i
Quanto al protrarsi di un giudizio a causa di deciai -atoria di incompetenza è
stato osservato che giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio
presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di
incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase,
la durata che corrisponde al grado, avendo invece l’onere di determinare quale
avrebbe dovuto essere ia durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla
base della sua complessità, comprensiva„ tenuto conto della struttura unitaria
del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e
so:itraendo dalla durata complessiva del giudizio .cutto il tempo (solitamente il
periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua
riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass. n. 26208 del
19/12/2016).
Discende da guanto esposto l’accoglimento del .ricorso e la cassazione dei
provvedimento impugnato. La cognizione va rimessa alla Corte di appello di
Ancona in diversa composizione, che, distinguendo le posizioni eventualmente
non identiche, si ad rra, ne Th svolgimeni:o del giudizio„ ai principi Ci diritto Ci
cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

n. 22305-16

1D^ scola

r2! i1

5

2,comma 2 bis, della I. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata

PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017.
Il Presidente
Dr Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

05 AGO. 2018

sulle spese del giudizio di legittimità.

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