Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20540 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.30/08/2017),  n. 20540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24161-2012 proposto da:

V.O., (OMISSIS), R.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GIUSTINIANI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IVAN SARTI;

– ricorrenti –

contro

C.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

ARMELLINI 55, presso lo studio dell’avvocarto FAMIGLIA BALDASSARRE

D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO MUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2053/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSTINIANI Giovanni, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.D.A., qualificandosi proprietario di un terreno (OMISSIS), ha adito con citazione notificata il 26.08.1999 il tribunale di Avellino richiedendo la condanna di R.V. e V.O., proprietari della finitima p.lla (OMISSIS), al ripristino, con accertamento dei confini, della strada vicinale ricadente per uguale larghezza sui due fondi giusta atto di divisione per notar A.M. G. del 22.12.1882 e illegittimamente accorpata un anno prima dal Ruotolo al di lui fondo.

2. Sulla resistenza dei convenuti, che hanno dedotto non riguardare l’atto per notar G. l’attuale p.lla (OMISSIS), ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale con sentenza depositata il 06.10.2009 ha rigettato la domanda attrice.

3. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello C.D.A., cui hanno resistito anche in secondo grado R.V. e V.O..

4. Con sentenza depositata l’08.06.2012 la corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello e, dando parziale seguito alle originarie domande di C.D.A., ha dichiarato essere comune la strada vicinale in questione, ha accertato il confine e ha ordinato il ripristino dei luoghi.

5. Avverso tale decisione i coniugi R.V. e V.O. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso C.D.A..

6. I ricorrenti depositano in prossimità della discussione copia autentica dell’atto per notar Grillo del 14.05.1886, deducendo essere stato esso reperito recentemente e trattarsi di documento rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c.. Depositano altresì memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente richiamarsi che, come più volte affermato da questa corte (v. ad es. Cass. n. 3934 del 29/02/2016), l’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, mediante il testuale riferimento all’ammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo. Nel caso di specie, il deposito di copia autentica dell’atto per notar G. del 14.05.1886 non appare in alcun modo correlato, anche in assenza di indicazioni dei ricorrenti, agli indicati fini, onde dello stesso documento non deve tenersi conto.

2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti” e “intrinseca contraddittorietà della sentenza”, deducendo:

– l’esistenza di un “vizio logico-giuridico” alle p. 6-7 ove si riporta che con atto per notar R. in data 15.09.1931 “il sig. F.L…. donava al proprio figlio F.M.” la p.lla (OMISSIS), particella che poi la sentenza indica come attribuita a F.R. in sede di divisione dopo la morte di F.L.;

– l’indicazione, alla p. 8 della sentenza, in due occasioni, del nominativo ” F.L. fu M.” invece di ” F.M. fu L.” (in entrambi i casi discutendosi del contenuto del rogito per notar R. del 26.05.1937, ove è indicato il viottolo comune come separante la proprietà del predetto da quella del fratello R., nonchè lo stesso è menzionato come cedente alla signora D.M.A.).

In relazione a quanto innanzi, i ricorrenti deducono una presunta confusione in cui sarebbe caduta la corte d’appello nella lettura degli atti, sia ipotizzando come attribuita in sede divisionale una porzione fondiaria fuoriuscita dall’asse per donazione, sia assegnando al padre ruoli negoziali invece svolti dal figlio, e richiamano come viziati nella motivazione i passaggi della sentenza concernenti detti aspetti.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Trascurando la circostanza che, essendo stata la sentenza impugnata depositata anteriormente all’11.09.2012, al presente procedimento è applicabile ratione temporis il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ancora consente la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (mentre – pur accennando altrove a contraddittorietà – il motivo è impostato su un presunto “omesso esame”, parametro introdotto dalla detta riforma), deve richiamarsi che, in entrambe le formulazioni, il parametro di cui al n. 5 predetto richiede il riferimento a un “fatto” controverso o comunque oggetto di discussione, di cui la parte ricorrente deve farsi carico di dimostrare la “decisività” per il giudizio. Tale fatto controverso non è stato indicato nell’ambito del motivo.

2.3. Sul punto questa corte (v. Cass. n. 16655 del 29/07/2011) ha chiarito che, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale).

2.4. Nel caso di specie, oltre a denunciare una mera imprecisione testuale (in due luoghi) della sentenza, nella parte in cui è inesattamente indicato il prenome e il patronimico del signor F., il motivo di ricorso fa assurgere a fatto controverso, su cui si sarebbe realizzata una carenza motivazionale, la mera narrazione in sentenza dei contenuti degli atti di provenienza (che costituiscono attività di valutazione di plurimi elementi fattuali), in relazione in particolare al trasferimento di una particella che appare dapprima oggetto di donazione e poi di divisione, circostanza questa che può essere spiegata in varia guisa (il controricorrente – senza che competa a questa Corte entrare nel merito – offre, ad esempio, una spiegazione alla p. 4 del controricorso), ma di cui i ricorrenti non indicano in alcun modo la decisività (decisività che, peraltro, a fronte dell’assenza di ogni dibattito processuale sulla titolarità della particella in questione, potrebbe di per sè escludersi alla luce del fatto che gli atti di provenienza sono, nel citato passaggio della sentenza impugnata, richiamati al fine di tracciare l’esistenza del viottolo comune sul confine).

2.5. L’inammissibilità già derivante dalla natura non fattuale dell’oggetto dell’apprezzamento giudiziario, dall’assenza di controversia su esso e comunque di decisività, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 esime dal valutare altri profili di inammissibilità, in relazione in particolare all’autosufficienza del motivo.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, indicate nell’ambito del motivo negli artt. 115 e 116 c.p.c., sviluppando poi doglianze circa gli obblighi di motivazione in materia probatoria e lamentando la pretermissione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado e l’affidamento del ragionamento probatorio alla sola documentazione.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile. Al di là della formulazione del motivo in ogni altra parte generica, lo stesso non contiene, in particolare, alcuna specifica doglianza idonea a chiarire in qual modo norme di diritto, sostanziale o processuale, siano state violate, posto che pacificamente il giudice del merito, quale peritus peritorum, può motivatamente disattendere le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (motivazione – peraltro non specificamente attinta dal motivo di ricorso – che, nel caso di specie, appare offerta alla p. 4 della sentenza impugnata, ove si dà atto della sostanziale elusione da parte del consulente del riscontro ai quesiti postigli).

4. Dovendo il ricorso essere complessivamente rigettato, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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