Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20540 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20768-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE SARNO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SALVATORE DE SARNO;

– ricorrente –

contro

B.G., B.F., B.E., B.A.,

rappresentati e difesi dell’avvocato PAOLO POLLICE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2183/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso ove si

esclude la inammissibilità;

udito l’Avvocato POLLICE Paolo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 12/11/2008, i sigg. B.G., B.E., B.F. e B.A., nella loro qualità di eredi di Br.Gi., convenivano B.A. innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo quanto segue: Il (OMISSIS) moriva, ab intestato, il sig. Br.Gi..

Alla data di apertura della successione, il sig. Br.Gi. era, tra l’altro, comproprietario, per una quota pari al 50%, di vari immobili, di cui l’altra metà apparteneva al fratello del defunto, sig. B.A..

Gli immobili meglio descritti nell’atto di citazione, secondo la prospettazione degli attori, erano: 1) un appezzamento di terreno con fabbriche annesse sito in (OMISSIS); 2) fondo rustico sito in (OMISSIS); 3) su detti fondi insiste un complesso immobiliare costituito da cinque locali al piano terra, un fabbricato costituito da quattro altri terranei, con ingresso dal civico (OMISSIS), cinque quartini al primo piano, con ingresso dal civico (OMISSIS); 4) due locali siti in (OMISSIS); 5) quartino ed opificio industriale sito in (OMISSIS), alla (OMISSIS); 6) un appezzamento di terreno, sito in (OMISSIS), con fabbricato rurale.

Dalla morte di Br.Gi., la detenzione dei beni veniva esercitata, in modo esclusivo, dal comproprietario, sig. B.A., il quale avrebbe fatto proprie le relative rendite, affermando, il proprio diritto esclusivo sui beni che appartenevano, anche al fratello, attuando atti che sarebbero stati sottoposti all’attenzione del Giudice Penale. I proventi dei rapporti di locazione sarebbero stati versati su conto corrente cointestato, acceso presso il Banco di Napoli, “svuotato”, dal sig. B.A..

Essendo rimasto privo di riscontro ogni tentativo di concordare le modalità di divisione dei beni, sulla base di quanto esposto (e sopra integralmente riportato), gli eredi di Br.Gi. chiedevano all’On. Tribunale di Napoli di adottare i seguenti provvedimenti: a) in via istruttoria, disporre CTU per accertare l’eventuale divisibilità dei cespiti precitati e predisporre il progetto di divisione; b) in caso di indivisibilità, disporre la vendita dei cespiti; ordinare al sig. B.A. di rendere il conto delle rendite percepite.

Nel caso di controversia sul diritto alla divisione e (o) sulla necessità della vendita: previo accertamento del diritto degli attori alla divisione, dichiarare lo scioglimento della comunione; predisporre, all’esito, il progetto di divisione; condannare il sig. B.A. alla restituzione delle rendite percepite, da determinarsi in corso di causa; con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

Si costituiva il convenuto B.A., il quale, per quanto di ragione, eccepiva: l’infondatezza della domanda, in quanto B.A., già proprietario al 50% dei beni oggetto della domanda di divisione, deteneva la totalità degli stessi in virtù di atto di transazione, intervenuto con il fratello Br.Gi. il 30/3/2004, nella quale il dante causa degli attori dichiarava di cedere al fratello la piena proprietà di tutti i beni indicati in citazione; chiedeva, nell’ipotesi di impugnativa: A) accertarsi la efficacia dell’atto di transazione con una sentenza avente efficacia traslativa tale da dichiarare, in favore del convenuto, l’attribuzione della esclusiva proprietà di tutti gli immobili indicati in tale atto transattivo; B) previo accertamento della provenienza degli immobili elencati nella comparsa di risposta depositata in primo grado, nonchè del diritto del sig. B.A., in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ordinarsi il trasferimento dei predetti immobili nella misura del 50% al convenuto, con una sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti costituite.

In via istruttoria, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di varie società riconducibili al de cuius; la nomina di un CTU, nella persona di un dottore commercialista, con l’incarico di accertare la proprietà degli immobili (intestati a società di comodo), la loro provenienza storica e la provenienza dei fondi necessari per il loro acquisto, nonchè la nomina di un esperto calligrafo, con l’incarico di accertare l’autenticità o meno della sottoscrizione apposta dal sig. Br.Gi. in calce all’atto di transazione.

Si costituiva (ad adiuvandum per il convenuto), l’Avv. Vincenzo Cadavero il quale eccepiva, altresì, come non sussistesse il diritto alla divisione in quanto, nel caso in esame, vertendosi in tema di masse plurime, non avendo l’attore distinto le singole masse componenti il compendio, in mancanza di un accordo tra le parti, la domanda di divisione non poteva essere accolta.

Venivano formulate, dal codifensore, ulteriori eccezioni relative al fatto che la trascrizione della domanda era di mesi antecedente alla data della relazione notarile.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 2183 del 2014, disattendendo tutte le richieste ritualmente avanzate dal sig. B.A., così provvedeva: dichiarava il diritto degli attori di ottenere lo scioglimento delle comunioni di beni intestati al proprio dante causa Br.Gi. ed al convenuto B.A.; dichiarava non comodamente divisibile la massa comune indicata con la lett. c) (nella motivazione); dichiarava comodamente divisibili le masse indicate con le lett. a), b) e d) nella parte motiva; recepiva ed approvava, integralmente, il progetto divisionale predisposto dal CTU per le masse indicate in motivazione con le lett. a), b) e d), e per l’effetto determinava i lotti nei quali ciascuna delle masse predette doveva essere divisa secondo quanto indicato nella motivazione e nella relazione di CTU, cui al riguardo rimandava. Approvava il conto delle rendite percette e percipiende ed, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, condannava il convenuto B.A. (nato il (OMISSIS)) al pagamento in favore di B.G., B.E., B.F. e B.A. (nato il (OMISSIS)) della complessiva somma di Euro 557.972,84, oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo; accertava che il saldo creditore esistente sul conto corrente n. (OMISSIS) presso il Banco di Napoli alla data del decesso del cointestatario, sig. Br.Gi., ammontava ad Euro (OMISSIS).952,90 e, pertanto, in accoglimento della relativa domanda, condannava B.A. al pagamento in favore degli attori della metà della predetta somma, ovvero Euro 61.976,45, oltre interessi legali a far data dall’1/4/2001 fino al soddisfo; rigettava le domande riconvenzionali proposte dal convenuto; provvedeva, con ordinanza in pari data, a rimettere la causa sul ruolo istruttorio, al fine di conferire delega ad un notaio per procedere all’assegnazione dei lotti mediante estrazione a sorte, nonchè al fine di procedere alla vendita all’asta della massa indicata in motivazione e nella CTU con la lett. c), salvo che taluno dei condividenti non ne richiedesse l’attribuzione, ai sensi dell’art. 720 c.c. Secondo il Tribunale di Napoli, considerato che a seguito di CTU grafologica, la forma in calce all’atto di transazione richiamato da B.A. andava definitivamente escluso che potesse svolgere una qualsiasi interferenza nel processo, la suddetta transazione. Il Tribunale ha escluso altresì l’improcedibilità della domanda per avere essa ad oggetto lo scioglimento di masse plurime (perchè la comunione è determinata da titoli diversi) perchè nulla escluderebbe di proporre in un unico giudizio singole divisioni di ciascun compendio. Nel merito il Tribunale ha proceduto a sciogliere la comunione, formando le relative quote.

Avverso la predetta sentenza non definitiva, il sig. B.A. ha proposto appello per l’integrale riforma della sentenza. Gli eredi di Br.Gi., nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell’appello principale, con condanna di B.A. alle spese del grado, e, allo stesso tempo, hanno proposto un appello incidentale, formulando le seguenti conclusioni: dichiarare che il complesso immobiliare di (OMISSIS) faceva parte del giudizio, in quanto lo stesso B.A. ne ha chiesto il riconoscimento della proprietà esclusiva in forza dell’atto di transazione e, per l’effetto, dichiarare che il predetto complesso immobiliare apparteneva in proprietà piena ed esclusiva agli eredi di Br.Gi.; per l’effetto, condannare B.A. alla restituzione dei predetti immobili, in uno con le rendite percepite, a far data dal maggio 2004, sino alla restituzione nella misura che sarà accertata in separato giudizio oltre gli interessi legali; a seguito della eventuale declaratoria di nullità della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale per difetto di motivazione, rigettare, ex novo, la stessa domanda riconvenzionale proposta da B.A., confermando il dispositivo di cui alla sentenza parziale – sulla base dei motivi dianzi esposti e segnatamente: (i) improponibilità della riconvenzionale perchè del tutto slegata in fatto e diritto dalla domanda principale; (ii) prescrizione di eventuali pretese di carattere sostanziale e delle relative azioni; (iii) difetto di legittimazione attiva di B.A. e passiva degli odierni appellati; (iV) infondatezza nel merito; (v) completa assenza di un principio di prova.

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza n. 1469/15 del 2015, ha dichiarato l’appello principale proposto da B.A. e quello incidentale proposto dagli eredi del sig. Br.Gi. inammissibili, ed ha condannato il sig. B.A. al pagamento delle spese del grado.

La cassazione della sentenza n. 2183 del 2014 del Tribunale di Napoli è stata chiesta da B.A. con ricorso affidato a quattro motivi. Gli eredi di Br.Gi. ( G., E., F., A.) hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso B.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 107 c.p.c. In relazione alla censura ipotizzata all’art. 360 c.p.c., n. 3 sull’opportunità che il processo si svolga in confronto dei terzi ai quali la causa è comune. In particolare, il ricorrente lamenta il fatto che nè il Tribunale, nè la Corte di merito, abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune società (GEFA spa e la Capri Sport) riconducibili agli eredi di Br.Gi., non considerando che, alcuni beni di cui chiedeva l’assegnazione in proprietà esclusiva, appartenevano a queste società e, pertanto, la divisione richiesta avrebbe interessato, anche soggetti non presenti in giudizio.

1.1.= il motivo è infondato.

E’ giusto il caso di osservare che il litisconsorzio (comunanza della lite) si verifica quando in un processo civile vi sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo), o più attori e più convenuti (misto). Può essere litisconsorzio necessario o facoltativo. a) il litisconsorzio necessario costituisce la partecipazione necessaria nel processo civile di una pluralità di soggetti, ed è disciplinato dell’art. 102 c.p.c., a norma del quale: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito “. B) il litisconsorzio facoltativo si ha quando più soggetti possono partecipare allo stesso processo per ragioni di opportunità al fine di non avere decisioni contrastanti per cause connesse. L’art. 103 c.p.c. recita: “Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando, tra le cause che si propongono, esiste una connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel caso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero, quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza. ” 1.3.= Ora, nel caso in esame, l’attuale ricorrente ha chiesto con domanda riconvenzionale che venisse attribuita allo stesso, anche la proprietà esclusiva di beni che risultavano essere intestati a società riconducibili a Br.Gi. e da questi acquistati con denaro prelevato dalla società comune che svolgeva attività di commercio di legno. Pertanto, appare chiaro che, seguendo la prospettazione dell’attuale ricorrente, la chiamata in causa delle società intestatarie di beni, potrebbe, tutt’al più, integrare gli estremi di un litisconsorzio facoltativo.

Epperò, la chiamata in causa del litisconsorte sarebbe sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, e il relativo potere, comunque, esercitato non può essere oggetto di censura, nè con il mezzo di appello e nè, tanto meno, con il ricorso in cassazione (Cass. n. 4857 del 1999; conforme Cass. n. 6460 del 1996 che precisa, inoltre, che la censura di mancata chiamata in causa non può neppure essere oggetto di motivo di appello).

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e art. 2721 c.c. e ss. e dell’art. 245 c.p.c. in relazione alla censura ipotizzata all’art. 360 c.p.c., n. 3 omessa rinnovazione della CTU calligrafica ed ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale richiesta da B.A.. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe correttamente istruito l’istanza di verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla presunta transazione del 30 marzo 2004 perchè si sarebbe limitata ad accogliere i risultati cui è pervenuta la CTU in merito all’esame calligrafico senza considerare di ampliare la struttura probatoria e accogliere le richieste dallo stesso attuale ricorrente: a) di prova testimoniale, e b) di rinnovo della CTU grafologica anche in considerazione dell’esito del processo penale che aveva discolpato B.A. dai reati p e p. dall’art. 61 c.p., n. 2 e art. 485 c.p. (primo capo di imputazione) e dell’art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e art. 640 c.p. (secondo capo di imputazione).

2.1.= Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non tiene conto che la sentenza del Tribunale era sorretta da una doppia motivazione (non solo aveva escluso l’autenticità della scrittura del 30 marzo 2004 che, secondo il ricorrente, sarebbe intercorsa con il proprio fratello, ma aveva dichiarato la nullità dello stesso preteso contratto di transazione) e la seconda motivazione (quella appunto relativa alla nullità del documento di cui si dice per indeterminatezza dell’oggetto), non risulta abbia formato oggetto di appello, tanto è vero che l’ordinanza della Corte di Appello motiva la decisione dell’insussistenza di un accordo transattivo tra i due fratelli B. sull’assoluta infondatezza della domanda riconvenzionale, senza dichiarare o riconfermare la declaratoria di nullità della transazione perchè mancava il relativo motivo. Senza dire che, non conteneva, l’ordinanza di inammissibilità della Corte di merito, alcun riferimento alla nullità della pretesa transazione, il ricorrente, per evitare l’inammissibilità della censura in esame avrebbe dovuto indicare (riportandone il contenuto) il motivo di appello, con il quale aveva censurato la declaratoria di nullità pronunciata dal Tribunale.

Come è stato già detto da questa Corte (cfr. Cass. n. 18641 del 27/07/2017) ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 112 c.p.c. e art. 191 c.p.c. e ss. in relazione alla censura ipotizzata all’art. 360 c.p.c., n. 3 nullità della CTU estimativa e contabile espletata nel giudizio di primo grado. In particolare il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale erroneamente non avrebbe disposto il rinnovo della CTU, non tenendo conto della complessità dei rapporti economici intercorsi tra i fratelli B. che avrebbero meritato anche la presenza di un commercialista, e che la CTU espletata era lacunosa la quale, per altro, non aveva effettuato la verifica dell’ammontare delle somme esistenti sul conto corrente presso il Banco di Napoli.

3.1.= Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Intanto, il ricorrente non tiene conto che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Tuttavia, il Collegio condivide l’orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice, quando non aderisca alla richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche, in ordine alla quale siano state specificate le ragioni, è tenuto a motivare sul punto (Cass., 2 agosto 2004, n. 14775). Epperò, nel caso in esame, la Corte distrettuale con ampia motivazione ha spiegato le ragioni per le quali non riteneva di accogliere la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica, specificando, tra l’altro, che “(….) dal tenore della domanda originaria di parte appellata può obiettivamente ricavarsi la conclusione, secondo cui la stessa includeva anche il riparto delle somme giacenti sul conto corrente intestato, essendo lo stesso deputato a ricevere i frutti dei beni di cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione, nonchè il rendiconto di modo che il riparto delle somme in oggetto appare rientrare, evidentemente, nell’ambito della domanda di rendiconto, senza, quindi, alcuna violazione della previsione di cui all’art. 112 c.p.c. (….)”.

3.1.= Sotto altro aspetto, va qui osservato che le censure formulate con il motivo in esame al di là dell’apparenza dei vizi denunziati, postulano la rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla doppia decisione conforme e risultano destituite di fondamento alla stregua delle emergenze processuali indicate nella decisione impugnata, la quale ha segnatamente evidenziato “(….) ritenuto che le critiche mosse con l’atto di appello alla consulenza tecnica di ufficio relativa alla stima degli immobili e dei frutti percepiti da parte dell’appellante, non appaiono condivisibili, dovendosi viceversa ritenere che l’ausiliario d’ufficio abbia adeguatamente considerato il materiale probatorio versato in atti, determinando gli elementi oggetto dell’indagine in maniera confortata da considerazioni motivate sia dal punto di vista logico che dal punto di vista scientifico (…)”.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla censura ipotizzata all’art. 360 c.p.c., n. 3 soccombenza reciproca e compensazione (totale o parziale) delle spese.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello, nonostante abbia statuito l’inammissibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale e, dunque, una reciproca soccombenza, tuttavia, non avrebbe disposto una compensazione totale delle spese del giudizio, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all’art. 92 c.p.c.

4.1.= Il motivo è infondato perchè non coglie o non censura l’effettiva ratio decidendi della statuizione sulle spese del giudizio operata dalla Corte distrettuale. Infatti, il ricorrente non tiene conto che la Corte distrettuale ha adoperato il criterio della “prevalente soccombenza, tenuto conto che, mentre B.A. impugnava l’intera sentenza, gli appellati si limitavano a chiedere in via incidentale i frutti che B.A. avrebbe riscosso anche nel 2004 da appartamenti siti in (OMISSIS). E, tale statuizione è conforme a diritto. Infatti, dall’art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità (Cass. n. 2149 del 31/01/2014).

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. va condannato a rimborso a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 10.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA