Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20540 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20540 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 22306-2016 proposto da:
BONADUCE FABIO, CEREBUCH GUERRINO, DIMOPOLI PASQUALE,
SERPO MARIA, ALBERTI GIUSEPPE, CUCUMAZZO LUIGI, LEBAN
MARIO, PRESOTTO MAURA, SOMMA PAOLO, TARTAGLIONE
GABRIELLA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO FRISANI;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 06/08/2018

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 06/04/2016, Cron.n. 1958/2016, R.G.n.
501/15;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE

D’ASCOLA.

ti tA

Fatti di causa e ragioni della decisione
1)

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Ancona, i ricorrenti

chiedevano la condanna dei Ministero della Giustizia all’equa riparazione per !a
irragionevole durata di giudizi di equa riparazione, promossi

davanti alla Corte d’Appello di Roma e, dopo la

riunione, riassunti davanti alla Corte d’Appello di Bologna, alla quale la Corte
dorica li aveva rimessi per competenza territoriale.
Nell’odierno ricorso espongono:
che la Corte felsinea aveva definito il primo procedimento, cui era stato
attribuito il numero di r.g. 348/2013, con decreto 18 dicembre 2013.
che la Corte di appello di Ancona, alla quale era stata chiesta l’equa riparazione
per la durata irragionevole del procedimento instaurato ai sensi della legge
Pinto, ha accolto parzialmente l’opposizione all’iniziale decreto di rigetto
dell’istanza;
che con decreto n. 1958 dei 6 aprile 2016 ha accolto parzialmente il ricorso
e liquidato per ciascun ricorrente soltanto ia somma di euro 500, prendendo in
considerazione soltanto il tempo di durata del giudizio di equa riparazione
superiore ai tre anni, considerandolo alla stregua di un ordinario giudizio di
cognizione.
ii Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
2)

Con unico motivo i ricorrenti denunciano a violazione dell’art. 2 comma 1,

c 2, c 2bis e ter , art. 3 della legge n. 89/2001 e dell’ai -t. 6 CEDU,, nella parte in
cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre

n. 22306-16

IYAscola rei

3

2010 e il 22 marzo 2010

il 4 febbraio

anni della durata del giudizio presupposto, relativo alla materia dell’equa
riparazione.
Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la
giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della
Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari,
computabile in un anno o due a seconda degli svi uppi del giudizio di equa
riparazione.
3)

In controricorso l’avvocatura dello Stat.() deduce che la sentenza della

Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della
durata del processo, tenendo conto dell’oggetto di esso, del comportamento
delle parti e dell’esito del processo.
Rileva che

ricorrenti avevano :ntrodotto erroneamente il giudizio di equa

riparazione innanzi la Corte di appello di Roma e che era stata dichiarata la
competenza territoriale di Bologna; che taie errore era imputabile alla parte, la
quale aveva atteso ia declaratoria di incompetenza anche dopo che nel marzo
2010 era stata pubblicata la sentenza dela Corte di Cassazione 6306/10, che
aveva introdotto H princi pio sulla base .del quae era stata ravvisata
l’incompetenza.
Il Ministero della Giustizia nega pertanto la fondatezza del ricorso e chiede che
comunque non si tenga conto dei tempo trascorso tra la declaratoria di
incompetenza di Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.
4)

Il ricorso è fondato.

Sulla base delie argomentazioni svolte in ricorso, questa Corte ha già avuto
modo di ritenere che nell’ambito di un processo instaurato ai sensi della legge

n. :2306-16

D’Ascola re!

4

cd. Pinto, per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata di un altro
processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora
non ecceda termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n.
36 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.
CU i

si applica alla durata

del processo di equa riparazione in primo grado. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 16857
del 09/08/2016).
Quanto ai protrarsi di un giudizio a causa d declaratoria di incompetenza è
stato osservato che i! giud i ce dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio
presupposto che abbia visto una rase concludersi con pronuncia dichiarativa di
incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola Fase,
la durata che corrisponde al grado, avendo invece l’onere di determinare quale
avrebbe dovuto essere !a durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla
base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria
del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e
so:traendo dalla durata complessiva del diudizio tutto il tempo (solitamente il
periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua
riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass. n. 26208 del
19/12/2016).
Discende da quanto esposto raccoglimento del ricorso e la cassazione del
provvedimento impugnato 1.3 cognizione va rimessa alla Corte di appello di
Ancona in diversa composizione, che, distinguendo le posizioni e.ventualmente
non identiche, si atterrà, neilo svoigimen 😮 del giudizio, ai principi di diritto di
cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

n. 22306-16

D’ Ascola i e!

2,comma 2 bis, della I, n. 89 del 2001, nella parte in

PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017.
Il Presidente

kiinsr$
414-10 Gkudizixdo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

06 A. 2018

sulle spese del giudizio di legittimità.

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