Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2054 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2054 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 11788-2012 proposto da:
CASA DI CURA C.G. RUESCH S.P.A. C.F. 00730590635, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TURRA’ SERGIO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3158

contro

CACACE ANNAMARIA C.F.

TSSLDN69070D662H,

TASSONE

LOREDANA C.F. CCCMNR52M50F839R, domiciliate in ROMA,

Data pubblicazione: 30/01/2014

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese
dall’avvocato FERRARA RAFFAELE, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7577/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per:
inammissibilità per cessazione.

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di NAPOLI, depositata il 16/03/2012 R.G.N. 3495/2011;

R. Gen. N. 17788/2012
Udienza 6/11/2013
Casa di Cura C. G. Ruesch S.p.A.
c/ Tassane Loredana +1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con altro e precedente ricorso per cassazione Annamaria Cacace e Loredana
Tassone avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 8320/06

Casa di Cura C. G. Ruesch S.p.A. e riformando parzialmente, la sentenza del
Tribunale di Napoli che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento, ex lege n.
223 del 1991, delle medesime, condannando la datrice di lavoro alla reintegra delle
stesse nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, aveva ritenuto improponibile la
domanda di reintegra, in quanto era intervenuto il passaggio in giudicato dei decreti
ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto, affermando che
le conseguenze derivanti dall’inefficacia dei licenziamenti in questione non potevano
che essere solo di natura risarcitoria. Questa Corte, con decisione n. 24433 del 2
dicembre 2012, riteneva che la percezione del trattamento di fine rapporto, pur
ottenuta a seguito di iniziativa giudiziaria ma non ricollegabile all’intento di porre
fine ad ogni questione comunque connessa al pregresso rapporto di lavoro, non
potesse essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita
dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento.
e che l’ambito e la portata del giudicato andassero valutati ed individuati in stretta
relazione alla domanda dalla quale il titolo giudiziario direttamente derivava.
Rilevato che, nella specie, tale accertamento non era stato svolto dalla Corte di
appello, che si era limitata a considerare le sole circostanze della presentazione della
richiesta di trattamento di fine rapporto e del passaggio in giudicato dei relativi
decreti ingiuntivi, omettendo di valutare, quindi, per ciascuna delle lavoratrici, altri

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del 13 dicembre 2006/20 febbraio 2007, che accogliendo, in parte, il ricorso della

R. Gen. N. 17788/2012
Udienza 6/11/2013
Casa di Cura C. G. Ruesch S.p.A.
c/ Tassone Loredana +1

significativi comportamenti, e che tale carenza valesse a configurare la dedotta
insufficienza della motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia,
accoglieva il ricorso delle lavoratrici e rinviava alla Corte di appello di Napoli in

7577/2011 del 16 marzo 2012, valutati gli altri significativi comportamenti emergenti
dagli atti, confermava la sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegra
ritenendo che non potesse dirsi integrata alcuna rinuncia da pa delle lavoratrici.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Casa di Cura C.G. Ruesch
S.p.A. affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso Loredana Tassone e Annamaria Capece.
Infine sono state depositate copie dei verbali delle conciliazioni concluse tra le
parti, in sede giudiziale, in data 12/2/2013 e 16/10/2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che sono intervenuti accordi conciliativi tra la società
ricorrente e le lavoratrici Loredana Tassone e Anna Maria Cacace, come da copie in
atti dei verbali di conciliazione del 12/2/2013 e del 16/10/2013, redatti dinanzi al
Tribunale di Napoli, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, ivi comprese le
controricorrenti.
Dai predetti verbali risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto una intesa
transattiva concernente la controversia de qua dando, altresì, atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e rinunciandosi, da
parte della società, agli atti del presente giudizio; rinuncia accettata dalle lavoratrici
che, a loro volta, hanno rinunciato agli atti del controricorso.

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diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Corte partenopea, con decisione n.

R. Gen. N. 17788/2012
Udienza 6/11/2013
Casa di Cura C. G. Ruesch S.p.A.
c/ Tassane Loredana +1

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, cui
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire,

l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006, n. 25278; Cass. 13 luglio 2009, n.
16341).
2. Infine, va osservato che anche le spese del presente giudizio di cassazione sono
state regolate in sede transattiva dalle parti nel senso di porre tali spese a carico della
Casa di Cura C.G. Rush S.p.A., onde al contenuto di tale accordo deve farsi rinvio
per quanto attiene a tale regolamentazione, nulla ulteriormente disponendosi.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta

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