Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2054 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14306-2005 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato

LEUCI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIVELLINO

DEMETRIO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

SEGATO GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI PARDO

SALVATORE con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2005 della CORTE D’APPELLO di

CAMPOBASSO,emessa il 26/01/2005; depositata il 14/02/2005; R.G.N.

73/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato DEMETRIO RIVELLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di immobile adibito ad esercizio di attività di ristorazione intercorrente tra il G. (locatore) ed il C.(conduttore), per esclusivo inadempimento del locatore consistente nell’aver concesso in locazione l’immobile nella consapevolezza della mancanza dei requisiti essenziali (venuti meno per effetto di opere edilizie effettuate sull’immobile) allo svolgimento delle attività previste in contratto. Il Tribunale aveva, dunque, condannato il locatore al risarcimento dei danni cagionati al conduttore e consistiti nell’impossibilità di svolgere l’attività di ristorazione nell’immobile.

Il ricorso per cassazione del G. è svolto in due motivi.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attraverso il primo motivo il ricorrente censura (per violazione dei principi in tema di prova) il punto in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il danno a carico del conduttore s’era protratto da quando questo aveva cessato la propria attività nell’immobile locato ((OMISSIS)) fino alla naturale scadenza del contratto di locazione, senza aver provato il locatore che la controparte fruisse di reddito presso altri locali. Assolutamente priva di alcun sostegno giuridico è la tesi del ricorrente secondo il quale sarebbe stato a carico del conduttore offrire la dimostrazione di non avere, in quel lasso di tempo, percepito reddito altrove.

Infondato è anche il secondo motivo, nel quale il ricorrente censura la sentenza per avere acriticamente accolto i risultati della CTU relativi alla quantificazione del danno. La sentenza rende sul punto una congrua e logica motivazione, riferendosi al mancato reddito subito dal C. nel suddetto periodo, calcolato in base al reddito del quale egli aveva invece fruito nel periodo di effettivo e- sercizio del locale; reddito ricavato da dati oggettivi, quali le denunce del reddito del C. stesso ed i pubblici indici di riferimento (peraltro, non contestati dal locatore).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corre rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA