Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2054 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. III, 28/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 28/01/2021), n.2054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29737-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6965/2019, depositata

il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.M., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di protezione internazionale da lui avanzata nelle varie forme gradate, a seguito del diniego della competente Commissione Territoriale.

2.11 Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

1.1.Assume che era stato leso il suo diritto di asilo costituzionale e che non era stato considerato che il paese di provenienza presentava condizioni socio politiche prive di tutela dei diritti fondamentali, condizione tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Preliminarmente si osserva che manca del tutto la sommaria esposizione del fatto, con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3: infatti, non è stata affatto riportata la vicenda narrata e ciò non consente alla Corte di apprezzare nessuno degli errori denunciati (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. SU 22575/2019; Cass. 7025/2020).

3.2. In ogni caso, entrambe le censure – prospettate senza alcuna relazione al percorso argomentativo del decreto impugnato mascherano una non consentita richiesta di rivalutazione di merito concernente questioni già compiutamente esaminate dal Tribunale, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale. (cfr. Cass. 18721/2019)

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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