Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2054 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.4695/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

GIAGUARO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

F.R.; F.F. (nato il (OMISSIS));

F.F. (nato il (OMISSIS)) tutti rappresentati e difesi dall’avv.

Stefano Fiorentino, elettivamente domiciliati in Roma, via Banco di

Santo Spirito, 42, presso Gnosis Forense s.r.l.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7169/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della CAMPANIA, depositata 1117.7.2015; udita la relazione della

causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del

02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Giaguaro e i soci indicati in epigrafe hanno impugnato l’avviso di liquidazione per imposta di registro, relativo ad una Delib. assembleare del 20 gennaio 2009, con la quale veniva disposto da parte dei soci un finanziamento fruttifero in favore della predetta società, lamentando che la base imponibile del prelievo fiscale è stata determinata con riferimento all’importo del finanziamento e non con riferimento al suo corrispettivo in denaro e cioè l’ammontare degli interessi pattuiti per la durata dell’intero contratto, in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. h). Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello, che la Commissione regionale ha accolto ritenendo erroneo il concetto che gli interessi e la restituzione del capitale si fa cumulino per formare il corrispettivo del mutuo; il corrispettivo è infatti costituito solo dagli interessi pattuiti e non anche dalla somma concessa in finanziamento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo. I contribuenti si sono costituiti con controricorso. Successivamente i contribuenti hanno presentato istanza di definizione agevolata, depositando anche il modello F24 relativo al pagamento della prima rata, ma ricevendo provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate e di conseguenza hanno chiesto la riattivazione del processo, impugnando altresì il provvedimento di diniego, cui l’Agenzia replica con controricorso.

La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 2 dicembre 2021.

Diritto

RITENUTO

che:

1. – Preliminarmente sul diniego di definizione agevolata.

La domanda di definizione agevolata è stata negata perché l’avviso di liquidazione, secondo l’Agenzia delle entrate, non è un atto impositivo ma un atto di mera riscossione.

La parte deduce che il diniego di condono è illegittimo perché l’avviso di liquidazione nel caso di specie ha natura di atto impositivo e rientra tra gli atti definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 3.

Il motivo di opposizione è fondato.

Il diniego opposto dall’agenzia contrasta con il principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (Cass., Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021).

Ne consegue, poiché la parte ha documentato di aver versato la prima rata dell’importo dovuto, e la ragione del diniego -opposto dalla parte- è da ritenersi infondata, che il giudizio è da dichiarare estinto ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA