Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2054 del 04/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2054 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18860-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MARAZZA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
DI PALMA CARMELA;
– intimata avverso la sentenza n. 295/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 14.1.2013, depositata il 05/03/2013;

Data pubblicazione: 04/02/2015

r

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per la ricorrente l’Avvocato Marco Marazza che si riporta agli
scritti.

FATTO E DIRITTO
parziale accoglimento del gravame proposto da Di Palma Carmela,
dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto a termine
intercorso tra l’appellante e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal
29.10.1998 al 7.12.1998 ed accertava la intercorrenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 29.10.1998
con condanna della società a pagare alla Di Palma, a titolo di
risarcimento del danno, l’indennità ex art. 32, comma 5, L.n.
183/2010 nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a
decorrere dalla costituzione in mora.
Il termine al primo contratto era stato apposto ” per esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione
degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale
introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi
servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio
sul territorio delle risorse umane”.
La Corte territoriale, ritenuta la insussistenza di una ipotesi di
scioglimento del contratto per mutuo consenso diversamente dal
primo giudice, rilevava che detto contratto era stato stipulato dopo lo
spirare del termine massimo di vigenza della contrattazione che
autorizzava le ipotesi “ulteriori” di legittima apposizione del termine ai
contratti di lavoro con la società Poste Italiane (e cioè dopo il
30/4/1998). Applicava, quindi, lo
Ric. 2013 n. 18860 sez. ML – ud. 04-12-2014
-2-

ius superveniens di cui all’art. 32,

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 marzo 2013, in

comma 5 0 , legge n. 183/2010 determinando l’indennità nella indicata
misura.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane
s.p.a. affidato a due motivi.
La Di Palma è rimasta intimata.

dicembre 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in
data 29 agosto 2013 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in
caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in
coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa
idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Per tutto quanto sopra considerato, va dichiarata cessata la
materia del contendere.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la
Di Palma rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

Ric. 2013 n. 18860 sez. ML – ud. 04-12-2014
-3-

Indi la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014

Il Presidente

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