Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20539 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22866-2017 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso da se medesimo, ex art.

86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI

73 sc. B int. 2 presso il signor D.V.A.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, n. cronol. 3067/2017

depositata il 20/04/2017, R.G.n. 2288/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere GORJAN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELENTANO

CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato B.M., difensore di se medesimo, che

si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. B.M., ebbe a svolgere attività professionale quale difensore di G.A., imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito di procedimento penale.

Ad esito di detta procedura il professionista propose istanza per la liquidazione del compenso in relazione all’opera difensiva prestata ed in sede di indagini preliminari ed in sede di udienza avanti il G.U.P..

Avverso il decreto di liquidazione l’avv. B. propose opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ritenendo la tassazione del suo compenso illegittima poichè inferiore ai minimi tariffari e non riconosciuto, siccome dovuto,il compenso per l’attività difensiva prestata in relazione alla misura cautelare adottata nei confronti dell’assistita.

Il Giudice designato del Tribunale di Chieti provvide a rideterminare la liquidazione – per altro riconoscendo somma identica a quella fissata nel decreto opposto – operando propria tassazione delle singole voci riconosciute in relazione alla complessiva attività difensiva espletata dal professionista.

Avverso detta ordinanza l’avv. B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Il Ministero della Giustizia non s’è costituito a resistere.

La causa era dapprima trattata in sezione sesta ma venne rimessa all’odierna pubblica udienza,ad esito della quale,sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dell’avv. B.,agente in proprio,questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. B.M. s’appalesa fondato e va accolto. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme D.M. n. 55 del 2014, ex art. 12 e art. 2233 c.c., in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, in quanto il Giudice teatino nella liquidazione non s’era attento ai parametri stabiliti per la tassazione del compenso al difensore secondo la disciplina legislativa sul patrocinio a spese dello Stato, così riconoscendo compenso inferiore ai minimi tariffari senza adeguata motivazione.

Con la seconda ragione di doglianza l’avv. B. deduce nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza della disposizione ex artt. 132 e 134 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., posto che il Tribunale non ha esplicato motivazione che consenta di individuare le ragioni logico-giuridiche alla base della decisione assunta.

I due motivi di ricorso sono collegati, sicchè possono esser esaminati unitariamente, e sono fondati.

Difatti in tema di liquidazione del compenso al professionista, che ebbe ad operare in favore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il criterio direttivo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, il quale pone siccome limite massimo di liquidazione i valori medi di tariffa forense – Cass. sez. 2 n 31404/19.

Dunque ex se i valori medi previsti secondo i parametri dalla tariffa forense non rappresentano la doverosa base di partenza per il calcolo del compenso dovuto nell’ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, siccome invece appare opinare il ricorrente.

Inoltre è anche facoltà del Giudice derogare ai valori medi mediante l’applicazione degli aumenti e diminuzioni previsti in tariffa,tuttavia detta facoltà deve essere esercitata mediante l’esplicazione delle ragioni fondanti detta scelta – Cass. sez. L n 12537/19, Cass. sez. L n 22991/17 Cass. sez. 2 n 11601/18 – mentre, in difetto di minimi inderogabili di tariffa, l’unico limite inderogabile da osservare parte del Giudice risulta essere rappresentato dall’adeguato compenso ex art. 2233 c.c..

Il Giudice teatino non s’è attenuto a dette regole poichè non ha esposto motivazione a conforto delle sue statuizioni in punto tassazione del compenso, ritenuto dovuto al difensore, in relazione alle singole fasi del giudizio.

Difatti ebbe ad individuare degli importi dettagliati per ciascuna delle singole fasi del procedimento penale; sulla sommatoria di detti importi ebbe ad operare gli abbattimenti, previsti – presumibilmente – D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 e dalla norma D.P.R. ex art. 106 bis cit., per così individuare l’importo dovuto a titolo di compenso per l’opera professionale prestata – per altro diverso rispetto a quello poi riportato in dispositivo -, ed ha motivato detta scelta richiamando il criterio afferente l’importanza delle questioni affrontate nel procedimento penale de quo. Tuttavia il Tribunale non ha precisato secondo quale criterio di scelta ha individuato come base del calcolo – sulla quale poi ha operato gli abbattimenti gli importi assegnati in relazione alle singole fasi, in cui s’è articolato il procedimento penale.

Viceversa la richiesta motivazione è finalizzata proprio a consentire d’individuare la ragione fondante la scelta del valore fissato a base del calcolo in relazione alla singola fase, poichè solo in tal modo è possibile individuare ed apprezzare le ragioni fondanti le riduzioni effettuate rispetto ai valori medi di tariffa prima dell’abbattimento prescritto dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato in relazione alla difesa nel processo penale.

Difatti,come dianzi visto, è insegnamento di questa Corte che gli aumenti o gli abbattimenti del valore medio di tariffa deve esser motivato dal Giudice, mentre nella specie un tanto non è avvenuto, essendosi il Giudice teatino limitato ad indicare delle cifre sensibilmente inferiori rispetto a valori medi fissati in tariffa pur considerando il massimo dell’abbattimento previsto.

Di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa al Tribunale di Chieti,in persona di altro Magistrato, per nuovo esame rispettoso delle regole dianzi illustrate.

Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Chieti in persona di diverso Magistrato,che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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