Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20539 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20539 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 22301-2016 proposto da:
ERZETTI

TIZIANA,

RAGAllI

PAOLO,

SAMOTTI

SANDRO,

SARCHIELLI SILVIA, VINDIGNI MAURO, CORVAGLIA GIUSEPPE,
DI MAIO SERAFINO, ARGENIO FIORENZO, MAGGIO MAURIZIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA DEL POPOLO
18,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che

li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2017
2305

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore,

domiciliato ex lege in ROMA,

VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/08/2018

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 03/03/2016, Cron.n. 784/2016, R.G.V.G. n.
581/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatti di causa e ragioni della decisione
1)

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Ancona, i ricorrenti

chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la
irragionevole durata di giudizi di equa riparazione, promossi il

davanti alla Corte d’Appello di Roma e, dopo la

riunione, riassunti davanti alla Corte d’Appello di Bologna, alla quale la Corte
dorica li aveva rimessi per competenza territoriale.
Nell’odierno ricorso espongono:
che la Corte felsinea aveva definito il procedimento, cui era stato attribuito il
numero di r.g. 353/2013, con decreto 31 dicembre 2013.
che

la Corte di appe!lo di Ancona, alla quale era stata chiesta l’equa

riparazione per la durata irragionevole del procedimento instaurato ai sensi
della legge Pinto, ha accolto parzialmente l’opposizione all’iniziale decreto di
rigetto dell’istanza;
che con decreto n. 784/del 3 marzo 2016 ha liquidato per ciascuna delle
parti ricorrenti soltanto la somma di euro 500, prendendo in considerazione
soltanto il tempo di durata del giudizio di equa riparazione superiore ai tre
anni, considerandolo alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Memoria di parte ricorrente.
2)

Con unico motivo i ricorrenti denunciano a violazione dell’art. 2 comma 1,

c 2, c 2bis e ter , art. 3 della legge rL 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, nella parte in
cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre

n ‘ 9 301-16

D’AscoIa rei

3

2010 e il 22 marzo 2010

21 gennaio

anni della durata del giudizio presupposto, relativo alla materia dell’equa
riparazione.
Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la
giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della

computabile in un anno o due a seconda degli sviluppi del giudizio di equa
riparazione.
3)

In controricorso l’avvocatura dello Stato deduce che la sentenza della

Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della
durata del processo, tenendo conto dell’oggetto di esso, del comportamento
delle parti e dell’esito del processo.
Rileva che i ricorrenti avevano introdotto erroneamente il giudizio di equa
riparazione innanzi la Corte di appello di Roma e che era stata dichiarata la
competenza territoriale di Bologna; che tale e: – rore era imputabile alla parte, la
quale aveva atteso

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declaratoria di incompetenza anche dopo che nel marzo

2010 era stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che aveva
introdotto il principio sulla base del quale era stata ravvisata l’incompetenza.
Il Ministero della Giustizia nega pertanto la fondatezza del ricorso e chiede che
comunque non si tenga conto del tempo trascorso tra la cieciaratoria di
incompetenza di Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.
4)

Il ricorso è fondato.

Sulia base delle argomentazioni svolte in ricorso ., questa Corte ha già avuto
modo di ritenere che nell’ambito di un processo instaurato ai sensi della legge

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D’Ascola rei

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Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari,

cd. Pinto, per ottenere l’indennizzo da inragionevole durata di un altro
processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora
non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n.
36 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.

del processo di equa riparazione in primo grado. Cass. Sez 6 – 2, n. 16857
dei 9/08/2016).
Quanto al protrarsi di un giudizio a causa d deciaratoria di incompetenza è
stato osservato che giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio
presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di
incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase,
la durata che corrisponde al grado, avendo invece l’onere di determinare quale
avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per li giudizio presupposto sulla
base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria
del processo, anche della fase necessaria alia pmnuricia di incompetenza e
sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il
periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua
riassunzione davanti al glucice dichiarato competente (Cass.n. 26208 dei
19/12/2016).
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione del
provvedimento impugnato. La cognizione va rimessa alla Corte di appello di
Ancona in diversa composizione, che, distinguendo le posizioni eventualmente
non identiche, si atterrà, nello svolgrnento del giudizio, ai principi di diritto di
cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

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D’Ascola re.

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2,comma 2 bis, della I. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata

PQM
La Corte accoglie il ricorso;

Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
27 settembre 2017.
Il Presidente
Dr Stefano Petitti
tit(A

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla

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