Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20538 del


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20538 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

ORDINANZA

Data pubblicazione:

c uAc-3-7.

sul ricorso 24615-2012 proposto da:
BOVE SERGIO BVOSRG71D15F839V, elettivamente domiciliato in
v i A bè coRSO
Li
ROMAALUNGOTEVERE MICHELANGELO si, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentato e difeso
dagli avvocati MANFREDI MANFREDONIA, SERGIO
MANFREDONIA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585;
– intimata avverso la sentenza n. 306/15/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 4.7.2011, depositata il 13/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 24615 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello principale dell’Agenzia e rigettato quello
incidentale della parte contribuente Bove Sergio -appelli proposti contro la sentenza
n.136/01/2009 della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso della parte
contribuente – ed ha così annullato l’avviso di classamento di una unità immobiliare
urbana, recante attribuzione di una categoria (A/1, classe 2) diversa da quella
precedentemente in atti (Al2, classe 3).
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere non necessario il
sopralluogo e la previa instaurazione del contraddittorio con la parte contribuente,
atteso che pacificamente l’unità immobiliare non era stata interessata da nessuna
variazione edilizia e —quanto alla questione della adeguata motivazione del
provvedimento di classamento- nel senso che l’Ufficio aveva chiarito nel corso della
discussione processuale molti dati indicati nella motivazione dell’atto, sicchè si
poteva ritenere congruo il riclassamento come effettuato dall’Agenzia.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Invero, deve essere preliminarmente esaminata la questione del difetto dell’integrità
del contraddittorio processuale, implicitamente sollevata in questo grado di giudizio
dalla parte controricorrente (sia pure sub specie della omessa pronuncia e della
violazione di legge, in riferimento all’eccepita omissione di notifica del
provvedimento di classamento a tutti i soggetti intestatari della partita, siccome

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letti gli atti depositati

prevede l’art.74 della legge 21.11.2000 n.342, vizio che potrebbe avere rilievo più in
punto di efficacia che non di validità del provvedimento di cui si tratta), questione
che —attenendo a materia rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del
giudizio- non è necessario verificare che sia stata già oggetto del contraddittorio nei
gradi pregressi.

provvedimento di classamento anche alla comproprietaria Piscitelli Alessandra,
facendo autosufficiente descrizione sia della consistenza di tale contestazione
dell’immobile, sia della proposizione della questione anche nei pregressi gradi di
giudizio.
La questione è preliminare ed assorbente rispetto anche all’esame della fondatezza
della questioni relative alla legittimità dei provvedimenti impugnati, siccome risulta
manifesto che il giudice di appello ha fatto erroneo governo delle disposizioni che
regolano il necessario contraddittorio processuale tra comproprietari dello stesso
immobile (o comunque tra i contitolari di distinti diritti reali inerenti allo stesso
immobile) in materia che costituisce poi presupposto vincolante ai fini dell’esercizio
della potestà tributaria per ogni aspetto per il quale rilevi la rendita catastalmente
attribuita.
Infatti, con nota pronuncia successivamente confermata da altre (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 15489 del 30/06/2010; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24101 del
28/12/2012, la quale ultima ha statuito in fattispecie di scissione tra usufrutto e nuda\
proprietà) la Suprema Corte ha messo in chiaro che:”In tema di contenzioso
tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari
più soggetti, al fine di ottenere l’accertamento della natura agricola dello stesso, dà
luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi
ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere
impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI)
– possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo.
(In applicazione del principio, la S.C. ha annullato i giudizi di primo e secondo grado

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La parte ricorrente prospetta, infatti, che sia stata omessa la notifica del

di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei
comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di
merito disposto l’integrazione del contraddittorio)”.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti di uno dei contitolari del diritto di proprietà, senza che qui

che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di
primo grado (la CTP di Napoli), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura
irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre
parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 marzo 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Napoli che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le
parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2014

punzionatio Gindroddill

consti se anche a quest’ultimo sia stato notificato avviso di accertamento- non resta

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