Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20537 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 1412/16) proposto da:

P.R. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv.

Italo Castaldi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,

in Roma, v. A. Regolo, n. 12/d;

– ricorrente –

contro

SIMA GESTIONI IMMOBILIARI a r.l., in persona del legale

rappresentante pro-tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6710/2015

(depositata il 2 dicembre 2015);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. CARRATO Aldo.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 22594/2009 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla Sima Gestioni Immobiliari s.r.l. nei confronti di P.R. al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 2.850,00, dedotta come dovuta a titolo di iva sull’importo di Euro 14.250,00, corrispostole (a seguito di pignoramento presso terzi in virtù di decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo) quale provvigione per un affare intermediato da essa attrice.

2. Interposto appello da parte della Sima Gestioni Immobiliari s.r.l. e nella costituzione dell’appellata (che formulava, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6710/2015, accoglieva il gravame principale e respingeva quello incidentale, condannando, in riforma dell’impugnata decisione, P.R. al pagamento, in favore dell’appellante società, del richiesto importo di Euro 2.850,00, oltre interessi dovuti nella misura di cui alla L. n. 231 del 2002 a far data dal 18 maggio 2006 e fino al saldo effettivo.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte laziale rilevava che, in effetti, la pretesa vantata dalla società appellante trovava fondamento nel decreto ingiuntivo riferito al pregresso giudizio intercorso tra le parti, con il quale, a fronte della richiesta di ingiunzione per Euro 14.250,00, oltre iva, il Tribunale adito si era limitato ad ingiungere soltanto il pagamento della citata sorte capitale e non anche dell’iva, ragion per cui doveva considerarsi legittima la pretesa azionata dalla Sima Gestioni Immobiliari s.r.l. nel successivo giudizio instaurato con riguardo all’ottenimento della differenza dovuta (e non precedentemente riconosciuta) per l’appunto a titolo di iva, computata nell’importo di Euro 2.850,00, dovendosi, altresì, ritenere infondata l’eccezione di prescrizione dedotta dalla P..

3. Avverso la richiamata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – la P.R.. L’intimata Sima Gestioni Immobiliari s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione ed errata interpretazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con particolare riferimento ai suoi artt. 3 e 6.

A tal proposito la ricorrente ha inteso evidenziare che le prestazioni di mediazione – nei sensi previsti dal citato D.P.R. – si sarebbero dovute considerare inequivocabilmente effettuate nel momento in cui erano state rese e, in tale momento, sorgeva quindi l’obbligo di emissione della fattura e non al momento del pagamento, ragion per cui il termine di prescrizione (del diritto alla percezione dell’accessorio dell’iva) avrebbe dovuto ritenersi decorrente dal momento in cui la prestazione si era esaurita, dovendo, perciò, ravvisarsi l’irrilevanza, al riguardo, del momento di rilascio della inerente fattura.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione ed errata applicazione degli artt. 2935 e 2950 c.c., posto che, nel caso di specie, la prescrizione del diritto ad esperire l’azione di rivalsa dell’iva (quale obbligazione accessoria di quella principale) cominciava a decorrere nello stesso momento in cui era sorto il preteso diritto al pagamento, onde, avendo il giudice adito nel precedente giudizio riconosciuto solo l’importo capitale malgrado che con il ricorso monitorio fosse stato chiesto anche il pagamento della relativa iva, la mancata proposizione nella conseguente causa di opposizione a decreto ingiuntivo della domanda per l’ottenimento dell’iva aveva comportato che da quel momento avrebbe dovuto avere inizio la decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione autonoma di rivalsa dell’iva (sull’asserito presupposto che essendo unico il termine di prescrizione sia per l’obbligazione principale, consistente nel pagamento della provvigione, sia per quella accessoria, relativa al pagamento dell’iva, anche il termine di decorrenza del termine iniziale della stessa prescrizione avrebbe dovuto reputarsi come unico).

3. Ritiene il collegio che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè all’evidenza connessi ed attinenti alla medesima questione giuridica.

Essi sono da dichiarare infondati e vanno, quindi, rigettati.

La ricorrente, con le formulate censure, sostiene che, nella vicenda dedotta in giudizio, si sarebbe dovuto applicare il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2950 c.c. (previsto per il diritto del mediatore al pagamento della provvigione), ragion per cui tale termine avrebbe dovuto trovare applicazione anche per l’obbligazione accessoria dell’iva, con decorrenza dello stesso dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere (ai sensi dell’art. 2935 c.c.).

E – continua la ricorrente – poichè, in virtù del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 6 (in materia di iva) le prestazioni in tema di mediazione si considerano effettuate al momento in cui sono rese, sarebbe consequenziale ritenere che l’obbligo di emissione della fattura sorge all’atto in cui la relativa prestazione è stata eseguita (e non già all’atto del pagamento), onde dal quel momento si sarebbe dovuto considerare decorrente il termine di prescrizione del relativo diritto anche con riguardo al pagamento dell’iva, siccome costituente un’obbligazione accessoria di quella principale consistente nella corresponsione della provvigione.

Con la sentenza di appello qui impugnata la Corte territoriale, nell’affrontare la posta questione della possibile estinzione del diritto della Sima srl a pretendere il pagamento dell’iva in separato successivo giudizio, afferma che il credito per tale obbligazione accessoria si sarebbe dovuto fondare sull’emissione della relativa fattura sicchè era con riguardo a tale momento che andava individuato il termine di decorrenza della prescrizione.

La ricostruzione prospettata nell’interesse della ricorrente non può ritenersi giuridicamente corretta.

Se è pur vero che, sul piano generale, la prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione (art. 2950 c.c.) comincia a decorrere, a norma dell’art. 2935 c.c., dalla data della conclusione dell’affare, poichè è da questo momento che il diritto può essere fatto valere (art. 1755 c.c.), diverso discorso deve essere fatto per la disciplina che investe la distinta prestazione accessoria dell’iva che inerisce ad un obbligo di natura tributaria e che, quindi, non risulta condizionata, con riferimento al profilo della prescrizione, dal regime applicabile all’obbligazione principale.

Infatti, secondo la condivisibile precedente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 17876/2013), in tema di IVA, il prestatore di servizi può emettere la relativa fattura all’atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto alla prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso, precisandosi che, tuttavia, il prestatore di servizi non può rivalersi dell’imposta nei confronti del committente senza aver emesso la fattura.

Si è, invero, osservato che, in base alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, dettata – per ciò che interessa il caso di specie – dal D.P.R. n. 633 del 1972 (con particolare riguardo all’art. 1 (operazioni imponibili), (prestazioni di servizi), 6 (effettuazione delle operazioni), 13 (base imponibile), 21 (fatturazione delle operazioni), per ciascuna delle operazioni imponibili, tra le quali rientrano le prestazioni di servizi, deve essere emessa dal prestatore una fattura per l’ammontare del corrispettivo, che costituisce la base imponibile dell’imposta dovuta. L’art. 18, comma 1, prevede, inoltre, l’obbligo, per il soggetto che ha effettuato la prestazione di servizi, di addebitare l’imposta, a titolo di rivalsa, al committente, e cioè al soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo.

In particolare, l’art. 6 dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Sulla base di tale inquadramento, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire – come già anticipato – che la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento, prevista dalla norma in esame per i prestatori di servizi, è una facoltà concessa agli stessi, i quali possono anche validamente fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma come già evidenziato – ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso (v., ad es., Cass. n. 6149/1995, Cass. n. 15690/2008 e Cass. n. 8222/2011). Ciò non significa, però, che il prestatore di servizi possa rivalersi dell’imposta nei confronti del committente indipendentemente dall’emissione della fattura. Se è vero, infatti, che, in base al sistema delineato dalla normativa sull’IVA, colui che ha effettuato una prestazione di servizi deve corrispondere all’Erario l’imposta sul corrispettivo spettantegli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del cliente, è del tutto evidente che, ai fini dell’esercizio della rivalsa, si rende comunque necessaria la fatturazione, potendo la stessa avvenire all’atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio. Tanto, del resto, si desume inequivocabilmente dal testo del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, il quale, dopo avere stabilito, al comma 1, che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, al comma 2, dispone che la rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura (cfr., per idonei riferimenti, anche la più recente Cass. n. 22276/2016).

Orbene, poichè nel caso di specie, la Corte di secondo grado ha accertato che il pagamento della sola sorta capitale della provvigione era avvenuto solo a seguito dell’assegnazione conseguente a pignoramento presso terzi eseguito dalla Sima Gestioni Immobiliari s.r.l. ed essendo stata emessa subito dopo la relativa fattura, era da quest’ultimo momento che doveva considerarsi decorrente il termine di prescrizione per l’ottenimento, in sede di rivalsa, da parte della committente (ovvero dell’attuale ricorrente) della somma dovuta a titolo di iva.

In particolare, il giudice di appello (v. pag. 10 dell’impugnata sentenza) ha compiutamente verificato, in punto di fatto, che la citata Sima s.r.l. aveva emesso la fattura relativa all’affare per il quale era stata svolta l’attività di mediazione in data 17 maggio 2006 (per come riscontrato documentalmente), ovvero non appena ottenuta l’assegnazione delle somme individuate da parte del giudice dell’esecuzione. Inoltre, il citato giudice ha accertato che, nell’emettere la fattura n. (OMISSIS), la Sima s.r.l. aveva provveduto a comunicare alla P.R. l’importo dovuto, segnalando che risultava pagato l’importo di Euro 15.285, 37 e che residuava quello ammontante ad Euro 2.850,00, imputato ad iva calcolata nella misura del 20% sulla somma capitale pacificamente riconducibile al “prezzo” della svolta mediazione, con la conseguenza che, poichè la citazione introduttiva del giudizio di primo grado era stata notificata in data 17 marzo 2007, risultava evidente che il diritto al “recupero” dell’iva da parte della Sima s.r.l. non si sarebbe potuto considerare prescritto e ciò neanche avuto riguardo al,termine minimo annuale previsto dall’art. 2950 c.c..

4. In definitiva, per le ragioni complessivamente spiegate, il ricorso deve essere rigettato, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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