Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20537 del 12/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 12/10/2016), n.20537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio 26, presso

l’avv. Massimo Morelli, che, unitamente all’avv. Mimma Guelfi, la

rappresenta e difende giusta delega in calce controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria (Genova), Sez. 4, n. 134/4/11 del 19 maggio 2011, depositata

il 25 novembre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento che, rettificando la dichiarazione DOCFA relativa all’edificio della chiesa (OMISSIS), attribuiva al map. (OMISSIS), classificato in E/7 la rendita di Euro 1.282,00 in luogo di quella proposta in Euro 654,00. L’ente religioso si opponeva sostenendo che stante la destinazione al culto dell’edificio in questione, la relativa rendita doveva essere pari a zero.

L’impugnazione era accolta in primo grado e in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’ente religioso con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo, l’amministrazione eccepisce il difetto di interesse dell’ente religioso rispetto alla richiesta affermazione di una rendita dell’immobile pari a zero, non essendo in discussione il diritto all’esenzione per l’immobile stesso in ragione della destinazione dello stesso al culto: sicchè quand’anche la rendita non fosse stata equiparabile a zero, nessun pregiudizio poteva derivare all’ente. Peraltro l’eccezione di difetto d’interesse, sollevata in giudizio, non era stato oggetto di esame da parte del giudicante (secondo motivo).

2. Con il terzo motivo l’amministrazione contesta, sulla base della denunciata violazione di una serie di norme, la corrispondenza a diritto dell’affermazione che all’edificio destinato al culto non debba attribuirsi alcuna rendita catastale, a quest’ultimo essendo riconosciuta dalla legge una esenzione dall’imposizione.

3. Il terzo motivo è fondato ed ha valore assorbente.

4. Infatti non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall’imposizione riconosciuta da un edificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la rendita catastale non costituisce un’imposta nè un presupposto d’imposta (v. Cass. n 13319 del 2006; n. 3354 del 2015).

5. D’altro canto non risulta smentita da alcuna circostanza il fatto che la rendita fosse stata attribuita in sede di dichiarazione DOCFA dal proponente e che l’intervento dell’amministrazione sia consistito solo nella modifica in aumento del valore attribuito: su questo punto è mancato qualsiasi accertamento.

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, che pronuncerà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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