Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20537 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21089/2009 proposto da:

M.V., P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avv. PERRONE Antonella Anna Maria, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ACQUAPPESA (Cosenza);

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2009 della Commissione Tributaria

Provinciale di COSENZA del 12.3.09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” P.A. e M.V. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 330/4/09 in data 12-3-09 depositata in data 16-4-09 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (giudice unico) che dichiarava la estinzione del giudizio proposto dai predetti contribuenti per cessazione della materia del contendere per avere gli stessi definito la controversia per condono ai sensi della L. n. 516 del 1982.

La Agenzia resiste con controricorso con cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso appare inammissibile per plurime ragioni, la prima delle quali, avente natura assorbente, attiene alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, omettendo l’appello, senza il consenso della controparte Agenzia delle Entrate, non citato dai ricorrenti ed escluso dalla Agenzia, con violazione dell’art. 360 c.c., comma 2, che pare applicabile anche al processo tributario, per il generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in Euro 800,00, oltre I.V.A. prenotata a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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