Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20536 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 12/10/2016), n.20536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91,

presso l’avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 22, n. 13/22/11 del 27 gennaio 2011,

depositata il 25 febbraio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione da parte del contribuente della cartella esattoriale n. (OMISSIS), contestata per vizi propri ed attinenti al ruolo, emessa a seguito dell’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo all’anno (OMISSIS) (IVA, IRPEF, IRAP), che era stato a sua volta impugnato dal contribuente, con esito per lui negativo nei gradi di merito. Anche l’impugnazione della cartella aveva per il contribuente un esito negativo nei gradi merito: la sentenza in epigrafe, che rigettava l’appello del contribuente, era quindi impugnata con il ricorso per cassazione qui in esame, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

L’avviso di accertamento era anch’esso impugnato con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 29502/08: nelle more il contribuente presentava istanza per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 20, art. 39, comma 12, ma l’Ufficio negava la definibilità della lite. Il provvedimento di diniego era impugnato dal contribuente con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 26150/12.

Chiamata la causa all’odierna udienza il Collegio ha disposto per l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e mancata applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, per non essere stata dichiarata, come peraltro si chiede sia dichiarata, l’estinzione del giudizio in conseguenza dell’avvenuta definizione per condono dell’atto impositivo presupposto.

2. La censura non è fondata. Questa Corte, dopo aver riunito i ricorsi iscritti ai nn. R.G. 29502/08 (relativo all’impugnazione dell’atto impositivo presupposto) e 26150/12 (relativo all’impugna-zione del diniego della richiesta definizione agevolata della lite concernente il predetto atto), li ha rigettati con la sentenza n. 9837 del 2016: con la conseguenza che la lite non è stata definita ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e l’atto impositivo presupposto è risultato confermato.

2.1. Di qui l’impossibilità di accogliere la pretesa che il giudizio relativo alla cartella che sul presupposto di quell’atto impositivo è stata emanata possa essere dichiarato estinto.

3. Pertanto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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