Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20536 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18727/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/25008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 6/3/08, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania confermativa della sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di M.A. avverso un accertamento concernente l’IVA del 1997 basato su indagini della G. di F. che avevano rilevato una fortissima divergenza tra le rimanenze emergenti dal riscontro contabile e quelle effettivamente reperite in magazzino, con presunzione di vendita senza fattura della differenza.

Con il primo motivo l’Ufficio deduce insufficiente motivazione, avendo la CTR ritenuto la esistenza di altri magazzini oltre quello ispezionato, senza enunciare elementi concreti a supporto dell’assunto; con il secondo violazione dell’onere della prova, riferito dalla CTR all’Ufficio anzichè al contribuente; con il terzo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, in quanto detti magazzini, ove esistenti, in ogni caso dovevano essere stati denunciati per potere essere considerati.

Il primo motivo è palesemente fondato.

La CTR osserva in modo apodittico che “risultano depositi dichiarati, oggetto di precedenti verifiche, relativamente ai quali sono state emesse sentenze passate in giudicato”, assertivamente in atti, senza esporre di tali sentenze nè gli estremi identificativi nè il contenuto, nè indicare la ubicazione ed il numero dei depositi nè il motivo per cui non furono comunicati ai verificatori, rendendo impossibile verificare l’iter logico della decisione.

Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Campania, che provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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