Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20535 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27819-2015 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI

2-B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO SPAGNA;

– ricorrenti –

e contro

I.F., M.D., M.A., difesi e

rappresentati dall’avvocato M.D.;

– Controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1057/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento di quello incidentale;

uditi gli avvocati Corrado De Martini e M.D.;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa M.A., M.D. e I.G., chiedendo che le venisse riconosciuta, in qualità di figlia legittima ed erede di L.L., la quota di riserva, accresciuta della quota degli altri legittimari che vi avevano rinunciato, con conseguente riduzione delle quote spettanti ai predetti, nominati eredi in due successivi testamenti della predetta L.L..

2. Dopo numerose udienze e trascorsi molti anni dall’inizio del processo, il Tribunale rilevava che l’attrice aveva lamentato di essere stata totalmente pretermessa nel testamento di L.L. ed osservava che il legittimario pretermesso che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva e di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore.

Pertanto, il giudice, rilevato che era assolutamente incerto ed indeterminato l’oggetto della domanda, dichiarava la nullità dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., e fissava all’attrice un termine perentorio per integrare la domanda mediante la compiuta specificazione dei limiti in cui era stata lesa la quota di riserva e la esatta determinazione del valore della massa ereditaria e della quota di legittima violata dal testatore.

2. Con sentenza dell’8 novembre 2013 il Tribunale, non avendo la parte attrice ottemperato all’ordinanza nel termine perentorio ivi indicato, dichiarava l’estinzione del giudizio.

3. I.S. proponeva appello avverso la suddetta pronuncia. Con l’unico motivo di gravame si sosteneva che non fosse necessaria alcuna precisazione da parte dell’attrice in ottemperanza alla richiamata ordinanza, essendo la stessa legge a determinare la quota spettante al legittimario, tenuto conto anche del fatto che, nella specie, la domanda era stata proposta da un erede legittimario totalmente pretermesso e, dunque, la quota non poteva che essere quella stabilita dalla legge, pari a un terzo del totale. Inoltre, nell’atto di citazione erano stati elencati tutti i beni relitti per cui non potevano sussistere incertezze sull’oggetto della richiesta.

4. La Corte d’Appello di Catania rigettava integralmente l’appello confermando la sentenza di primo grado. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che la sentenza di primo grado aveva fatto applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata del testatore. Egli, dunque, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius.

Poichè l’attrice non aveva assolto tale onere, nonostante la sollecitazione del Tribunale, dovevano ritenersi infondate le censure svolte con l’appello. Peraltro, la stessa attrice nell’atto di citazione aveva rilevato che la sua quota si era accresciuta di quella degli altri legittimari rinuncianti, così ingenerando incertezza sull’effettiva determinazione della quota di legittima violata. Inoltre, l’attrice, nell’elencare i beni relitti, aveva fatto riferimento alle donazioni eseguite dalla de cuius in favore della figlia I.F., risultanti da atto pubblico, senza però specificare gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, fosse avvenuta la lesione della sua quota di riserva, mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiuta dalla de cuius. In definitiva, avendo la sentenza deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, l’appello doveva essere rigettato.

5. I.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 4 motivi di ricorso.

6. I.F., M.A. e M.D. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.

7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla data del 30 aprile 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ha fatto applicazione dell’art. 164, commi 4 e 5, nella versione entrata in vigore il 30 aprile 1995, in virtù della L. n. 353 del 1990, art. 90 come modificato prima dalla L. n. 477 del 1992, art. 2, comma 3 poi modificato dal D.L. n. 571 del 1994, art. 4, comma 1 ed, infine, sostituito dal D.L. n. 432 del 1995, art. 9.

La citazione introduttiva, invece, era stata notificata nell’agosto del 1994 e, dunque, il giudizio era disciplinato dall’art. 164 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla data del 30 aprile 1995. Sicchè, anche volendo ammettere che la citazione introduttiva fosse affetta da un vizio attinente alla editio actionis, poichè tutti i convenuti si erano regolarmente costituiti, ogni eventuale nullità era sanata e il giudice istruttore non poteva fissare un termine perentorio per correggere il vizio e, tantomeno, poteva dichiarare la nullità della citazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo dell’art. 164 c.p.c., nel testo vigente successivamente alla data del 30 aprile 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente evidenzia che il presente il giudizio era iniziato nel 1994 e le udienze istruttorie si erano protratte per 19 anni e, pertanto, il giudice istruttore non avrebbe potuto fare ricorso al provvedimento di fissazione del termine per correggere il presunto vizio del difetto di editio actionis, essendo decorso un così lungo lasso di tempo. I poteri di disciplina delle udienze e di controllo della regolarità del contraddittorio, previsti dall’art. 164 c.p.c. devono essere utilizzati nella prima udienza di trattazione e non in qualsiasi momento del processo. Dunque, l’ordinanza dell’8 febbraio 2013 era sicuramente illegittima e la mancata ottemperanza non poteva in nessun caso essere sanzionata con la declaratoria di nullità della citazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 164 c.p.c., nel testo vigente successivamente alla data del 30 aprile 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente evidenzia che l’art. 164 c.p.c., nel prevedere la sanzione di nullità della citazione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 dispone che il giudice fissi un termine perentorio per rinnovare la citazione, ma la norma non prevede la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 164 c.p.c. nel testo vigente successivamente alla data del 30 aprile 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 554,556,557 e 558 c.c.

La ricorrente ritiene erronea l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata, in quanto esso si riferisce all’onere probatorio gravante su colui che agisce con azione di riduzione per lesione di legittima e non all’editio actionis.

La ricorrente, peraltro, ritiene che l’onere probatorio gravante sull’attore in riduzione possa essere legittimamente assolto con l’indicazione completa degli elementi per il calcolo dell’asse ereditario e delle quote di legittima, come avvenuto nella specie, mediante l’indicazione precisa ed esaustiva di tutti i beni immobili e mobili, costituenti l’asse ereditario della madre L.L..

Dunque, prima ancora di non essere rilevante, l’orientamento giurisprudenziale richiamato era infondato in fatto avendo l’attore adempiuto all’onere probatorio a suo carico.

4.1 In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità della replica scritta fatta dal difensore dei controricorrenti alle conclusioni del P.G., infatti ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c. dopo l’esposizione delle conclusioni del,(pubblico ministero e quelle dei difensori delle parti non sono ammesse repliche.

4.2 Venendo al merito del ricorso, reputa il Collegio che il quarto motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento dei primi tre motivi.

La Corte d’Appello ha fatto applicazione del principio secondo il quale l’erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.

Tale principio, tuttavia, non trova applicazione quando l’esistenza della lesione deriva dal fatto che l’erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell’azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum.

Ciò precisato in termini generali e passando al caso in esame, l’attrice, nella citazione dichiarata nulla, aveva evidenziato che la madre aveva redatto un primo testamento con il quale aveva nominato eredi universali i nipoti A. e M.D., figli di I.F. e aveva dichiarato di aver soddisfatto le sue aspettative ereditarie con alcuni beni immobili (un appartamento sito in (OMISSIS) e un terreno con villette in (OMISSIS)) e, successivamente con un secondo testamento aveva nominato unico erede universale I.G.. Inoltre, precisava che gli eredi avevano espressamente riconosciuto l’infondatezza delle presunte donazioni indicate dalla L. nel primo testamento. Dunque, secondo la prospettazione dell’attrice, si era realizzata una sua totale pretermissione rispetto ai beni ereditari.

Ciò premesso, nella citazione si indicavano dettagliatamente, oltre a tutti i beni relitti al momento dell’apertura della successione, anche i beni immobili e mobili costituiti in dote in favore di I.F..

L’attrice, dunque, aveva allegato tutto quanto era necessario secondo la sua prospettazione per procedere alla riunione fittizia e alla determinazione della sua quota ereditaria.

Ne consegue che è erronea la pronuncia della Corte d’Appello di conferma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto nulla la citazione.

L’accoglimento del quarto motivo di ricorso avente ad oggetto la questione della nullità della citazione per insufficienza degli elementi ivi indicati assorbe i restanti motivi aventi ad oggetto la pronuncia di estinzione del giudizio che i giudici del merito avevano fatto conseguire alla declaratoria di nullità.

5. L’unico motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4,commi 1 e 2, ed allegata tabella, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente incidentale lamenta che nel governo delle spese di lite la Corte di Appello di Catania abbia applicato i parametri relativi allo scaglione errato ovvero relativo al valore fino a C 5200 anzichè quello superiore. Pertanto avrebbe dovuto liquidare C 1080 per la fase di studio, Euro 877 per la fase introduttiva, Euro 1820 per la fase decisionale oltre all’aumento previsto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4 per essere tre gli assistiti.

5.1. Il motivo proposto con il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale.

6. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i primi tre motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale con assorbimento dei primi tre motivi e del motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA