Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20535 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 06/10/2011), n.20535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Fossano, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla Via F. Cesi 44, presso lo studio

dell’avv. GESSINI Agostino, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Alberto Leone, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

N.A. e N.B., elett.te dom.te in Roma, alla Via dei

Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. MARINI Giuseppe, dal

quale sono rapp.te e difese, unitamente all’avv. Ernestina Pollarolo,

giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 52/2008/31 depositata il 15/12/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da N.A. e N.B. contro il Comune di Fossano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalle contribuenti contro la sentenza della CTP di Cuneo n. 80/03/06 che aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) ICI 2000. La CTR riteneva che il Comune avesse disapplicato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, nel determinare in via equitativa per relationem alla Delib. n. 47 del 2001, successiva e non sulla base della deliberazione di giunta specifica ed antecedente; rilevava che lo stesso Comune, con Delib. n. 119 del 2006, aveva ritenuto troppo elevati i valori del comparto e che in data 19/6/2008 aveva riconvertito l’area in questione da edificabile ad area verde;

affermava infine la nullità degli avvisi di accertamento per la mancata allegazione della deliberazione sulla base della quale era stato determinato il valore delle aree.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso N.A. e N.B.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 2007, art. 59, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il Comune non potesse determinare retroattivamente il valore della aree in questione sulla base della Delib. regionale 23 aprile 1998.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione ed errata interpretazione della L. n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha annullato gli avvisi sulla base della mancata allegazione della delibera sulla base della quale è stato determinato il valore delle aree.

In considerazione dei motivi di ricorso e della motivazione della sentenza impugnata va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle controricorrenti circa la mancata impugnativa di un’autonoma ratio decidendi. il Collegio non ritiene che il mero riferimento al P.R.G.C., con il quale il Comune “ha riconvertito la destinazione dell’area in questione da edificabile ad area verde” costituisca ragione distinta e autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione sul piano logico-giuridico, decisione fondata sull’assunta violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Inammissibile è il primo motivo di censura in quanto ininfluente. Ed invero la CTR dopo avere affermato che il Comune ha determinato il valore dei terreni…in via equitativa per relationem alla Delib. n. 47 del 2001 successiva e non sulla base della deliberazione di Giunta specifica ed antecedente, afferma altresì che le contribuenti hanno provato che il valore dei terreni fissato negli avvisi di accertamento impugnati è di circa …. Infatti lo stesso comune con deliberazione… ha ritenuto non congruo e quindi troppo elevati i valori…. La natura presuntiva da riconoscersi ai valori come indicati nella delibera (v. Sentenza n. 11171 del 07/05/2010; Cass. sent. 9135/2005) e la contraria prova offerta dalle contribuenti – e ritenuta idonea dalla CTR- comporta la ininfluenza della ritenuta irretroattività della delibera medesima. Fondata è la seconda censura alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 25371 del 17/10/2008), secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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