Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20534 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27163-2015 proposto da:

D.N., e B.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato

FRANCESCO MAZZOLENI, ed elettivamente domiciliati presso il suo

studio in PORTOGRUARO (VE), BORGO SANT’AGNESE 95;

– ricorrente –

contro

M.E., Z.N., BA.AR. e W.D.,

rappresentati e difesi dagli Avvocati FRANCESCO SANTINI ed ENRICO

BRACCO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo, in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE di SAN MICHELE al TAGLIAMENTO, in persona del Sindaco pro

tempore C.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato

BRUNO BAREL ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Luigi Manzi in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 971/2015 della CORTE di APPELLO di VENEZIA,

pubblicata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2006 D.N. ed B.A. – comproprietari dell’immobile sito in (OMISSIS) – convenivano in giudizio M.E., Z.N., BA.AR. e W.D. per fare accertare che l’immobile (OMISSIS), confinante con l’immobile di proprietà degli attori, era stato realizzato dai convenuti a una distanza di m. 7,50 dalla loro abitazione, in violazione della distanza minima inderogabile di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, prescritta dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Gli attori, di conseguenza, chiedevano che i convenuti venissero condannati in solido a demolire il loro manufatto sino al rispetto della distanza legale, per l’intero sviluppo in altezza e in larghezza del fabbricato, e al risarcimento del danno morale, ovvero, in alternativa, che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni nella somma ritenuta di giustizia.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto e l’autorizzazione a chiamare in causa il COMUNE di SAN MICHELE al TAGLIAMENTO, per essere manlevati da ogni eventuale condanna che fosse in loro danno pronunciata.

Autorizzata la chiamata in causa, all’esito della notifica, il Comune restava contumace.

Istruita la causa con prove documentali e CTU e precisate le conclusioni, con sentenza n. 263/2011 del 12.12.2011, il Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro, rigettava la domanda attorea, sul presupposto che il comparto edificatorio costituito con Delib. Consiglio Comunale 31 marzo 1999, n. 33, ai sensi dell’art. 5.4 NTA del PRG dell’epoca, nell’ambito del quale fu rilasciata la concessione edilizia e fu realizzata la costruzione per cui è causa, fosse, ai fini del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c. uno strumento equivalente ai “piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, nell’ambito dei quali sono consentite fra gli edifici anche distanze inferiori a 10 metri.

Avverso detta sentenza proponevano appello D.N. e B.A. chiedendone la riforma.

Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli appellanti e la conferma della sentenza impugnata, presentando appello incidentale e richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento, accolta dalla Corte d’appello.

Costituitosi il Comune di San Michele al Tagliamento, con sentenza n. 971/2015, depositata in data 13.4.2015, la Corte d’Appello di Venezia respingeva l’appello confermando la sentenza impugnata e condannava gli appellanti alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione D.N. e B.A. sulla base di tre motivi; resistono M.E., Z.N., Ba.Ar. e V.D., nonchè il Comune di San Michele al Tagliamento con rispettivi controricorsi. I ricorrenti ed il Comune hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente i ricorrenti eccepiscono la inammissibilità del controricorso di M.E. ed altri, in ragione della dedotta mancanza di attestazione di conformità degli atti e della indicazione degli estremi del fascicolo informatico cui il materiale si riferirebbe.

L’asserito conseguente vizio di notifica del materiale oggetto della dichiarazione (compreso il controricorso), ove pure ravvisabile sulla base degli scarsi elementi apportati dai ricorrenti a supporto della eccezione medesima, renderebbe la stessa giammai inesistente, bensì nulla e, quindi, superabile (e suparata) dalla affermazione della stessa parte circa la effettiva ricezione della stessa e, quindi, il raggiungimento dello scopo.

2.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, “Ex art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione di legge per errata applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c. (e omessa applicazione del comma 1, n. 2 cit. norma) in relazione alla L. n. 1150 del 1942, artt. 7, 10, 13, 23 e 28 nonchè dell’art. 14 preleggi”. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c. in quanto, in difetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, la regola normativa da applicare non era quella prevista dall’art. 9, u.c., bensì quella generale di cui al comma 1, n. 2, dei 10 metri tra pareti finestrate. La sentenza ha violato l’art. 14 preleggi, in quanto il comparto previsto dall’art. 870 c.c. e dalla L. n. 1150 del 1942, art. 23 non può essere fatto rientrare, attraverso un’applicazione analogica o un’interpretazione estensiva o evolutiva del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c. tra gli istituti che possono derogare alle distanze tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi.

2.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, “Ex art. 360 c.p.c., n. 5: (la) violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 (e al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9)” in quanto la Corte di merito ha ritenuto rispettosa delle norme l’edificazione degli allora convenuti in quanto ciò era risultato alla stregua degli accertamenti del CTU. Osservano i ricorrenti che, in base all’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, la Corte d’Appello avrebbe dovuto riportare concisamente le conclusioni della CTU. Invero, gli esiti della medesima sarebbero di segno opposto, in quanto le deroghe nel caso in oggetto non erano ammesse all’epoca della presentazione delle istanze, del rilascio delle autorizzazioni e dell’esecuzione dell’edificio in quanto il comparto edificatorio è strumento diverso da quello previsto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9che ammette distanze inferiori nel caso di edifici che formino oggetto di un P.P., per cui le deroghe sono ammesse all’interno del P.P., ma debbono sempre essere rispettate le distanze nei confronti degli edifici insistenti nei lotti confinanti.

2.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano, “Ex art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5 del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (in relazione alla L.R.V. n. 61 del 1985, art. 10), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12”, in quanto i medesimi, in sede di appello, avevano evidenziato che, sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concludere che il R.E.C., in quanto approvato nel 1999 e dunque successivo al D.M. n. 1444 del 1968, risultasse in contrasto con l’art. 9 più volte citato, dovendosi disapplicare, L. n. 2248 del 1865, ex art. 5 il suo art. 16 n. 7, laddove prescrive la sola distanza dal confine (6 metri) e sostituire ex lege detta previsione con l’obbligatoria distanza di m. 10 tra pareti finestrate di edifici frontistanti.

3. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – I motivi sono inammissibili.

3.2. – Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 24773 del 2018). Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

3.3. – Viceversa, il presente ricorso, così come formulato nei suoi tre motivi, si connota (oltre che per una sovrabbondante esposizione delle argomentazioni contenute negli atti processuali, dei giudizi di primo e secondo grado, minuziosamente riportate, ma evocate rapsodicamente e frammentariamente, e per il richiamo, talvolta superfluo o non pienamente comprensibile quanto alla inerenza delle norme indicate ai fini della soluzione della controversia) per la indicazione della asserita violazione delle norme di volta in volta richiamate in riferimento contestuale a diverse censure specificamente riconducibili alle ragioni di impugnazione per cassazione previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ed in particolare alle ragioni di cui agli evocati nn. 3 e 5.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

3.4. – Il presente ricorso risulta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, appaiono piuttosto contraddistinte dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possanao essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito

di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

3.5. – Inoltre, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge (dedotto nel primo e nel terzo motivo) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, la censura con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotta e formulata, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate (soprattutto allorquando dette norme siano numerose e riguardino aspetti eterogenei), ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 2831 del 2009; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 11501 del 2006).

3.6. – Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

La Corte di merito ha, infatti, dato congrua ed argomentata motivazione circa la valutazione del quadro probatorio acquisito;

là dove – nel rilevare che “il Comune di Bibione, attraverso il Piano regolatore e le successive varianti aveva inteso operare una pianificazione unitaria di quella certa porzione del territorio comunale, assegnadole una valenza urbanistica particolare, tale da garantire, appunto, in via generale e non certo avuto riguardo ai singoli edifici, il raggiungimento di un assetto complessivo unitario” – ha infatti affermato che “pertanto, il comparto edilizio in questione era stato fatto legittimamente rientrare, dal primo Giudice, nella previsione di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c. trattandosi di cosiddetto piano attuativo di terzo livello, nell’ambito del potere comunale di conformazione del territorio”.

Trattasi di un apprezzamento di fatto sottratto al giudizio di legittimità; rispetto al quale, nuovamente, dunque, le censure si risolvono nella contestazione in fatto della decisione della Corte d’appello, in ragione dell’esito difforme rispetto alle attese dei ricorrenti (Cass. n. 13054 del 2014).

3.7. – A ciò va aggiunto (con riferimento al secondo motivo) che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 13 aprile 2015) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Tuttavia, dalla analisi del motivo, tali specifiche indicazioni non si evidenziano con la necessaria chiarezza e specificità; ciò in particolare, con riferimento alla asserita decisività del fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, giacchè nella specie la Corte di merito, lungi dall’ometterne l’esame, a fronte del sostanziale silenzio del CTU che rispetto al quesito s’era in sostanza limitato a riproporre le norme in materia di distanze, ha esercitato le sue prerogative in tema di valutazione della prova, giungendo a concludere a favore della legittimità di quel comparto a derogare la norma sulle distanze, richiamato ai fini della decisione i soli accertamenti di fatto, non le considerazioni giuridiche del CTU valorizzate dai ricorrenti.

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti M.E., Z.N., Ba.Ar. e V.D., che liquida in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, ed in favore del resistente Comune di San Michele al Tagliamento, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 di cui Euro 200,00 per spese; oltre al rimborso forfettario a ciascuna parte controricorrente delle spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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