Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20534 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6324/2016 proposto da:

PROGETTI EDITORIALI SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUIDO UBERTO TEDESCHI;

– ricorrente –

contro

PASTICCERIA LIGABUE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore I.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1150/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. La società Pasticceria Ligabue s.r.l. e I.S. proponevano opposizione avverso il decreto n. 2149/2012, con cui il Giudice di pace di Reggio Emilia aveva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.174,10 in favore della società Progetti Editoriali s.r.l., a fronte del mancato pagamento di due fatture relative alla commercializzazione di spazi pubblicitari sul (OMISSIS), edizione (OMISSIS); gli opponenti sostenevano che nulla dovevano alla società Progetti Editoriali avendo dato regolare disdetta del contratto, stipulato tra le parti nell’aprile del 2007, di acquisto di servizi e spazi pubblicitari.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 2031/2013, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto opposto, affermando che l’importo ingiunto non era dovuto per essere stata data valida disdetta del contratto.

2. Avverso la decisione del Giudice di pace proponeva appello Progetti Editoriali, deducendo la tardività della disdetta e l’insussistenza dell’obbligo di acquisire nuovamente l’assenso di controparte per la rinnovazione del contratto.

Con sentenza 20 agosto 2015, n. 1150, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Progetti Editoriali s.r.l..

Gli intimati Pasticceria Ligabue s.r.l. e I.S. non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., dei principi in tema di interpretazione dei contratti – artt. 1362 c.c. e segg. – e in tema di recesso (art. 1373 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La clausola n. 17 del contratto concluso tra le parti “è chiara, stabilisce termini perentori ed è stata espressamente approvata per iscritto”; la motivazione della sentenza impugnata ignora tutto ciò oppure non vuole tenerne conto “senza alcuna giustificazione” ed è pertanto erronea “e in contrasto con la legge, il contratto tra le parti e tutte le emergenze processuali”.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente contesta l’interpretazione di una clausola, lamentando che il Tribunale, chiamato ad applicare una clausola dal significato chiaro, non si sia fermato come avrebbe dovuto alla interpretazione letterale della medesima. Il Tribunale, a fronte di una clausola (riportata in ricorso a p. 6) che riconosce il diritto di recesso, rimettendone però l’esercizio a una delle parti (Progetti Editoriali), essendo il dies a quo individuato nel mese di stampa del (OMISSIS) (che non è previsto avvenga a scadenze fisse), ha ritenuto necessario – al fine di rendere compatibile la clausola con i principi di correttezza e buona fede contrattuale – integrare il disposto contrattuale con l’obbligo di parte fornitrice di rendere conoscibile alla controparte il termine iniziale, con la conseguenza che solo a fronte dell’adempimento di tale obbligo (di cui non vi era prova nel caso di specie) si sarebbe potuta fare valere la tardività della disdetta.

In tal modo il Tribunale non ha violato le disposizioni invocate dalla ricorrente, ma ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto” (così Cass. 20106/2009; sull’importanza dell’interpretazione del contratto secondo buona fede v. da ultimo Cass. 6675/2018).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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