Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20534 del 12/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 12/10/2016), n.20534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91,
presso l’avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
Equitalia Esatri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte (Torino), Sez. 31, n. 78/31/10 del 20 settembre 2010,
depositata il 22 dicembre 2010, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 ottobre 2016
dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura Generale dello
Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l’impugnazione da parte del contribuente della cartella esattoriale n. (OMISSIS), contestata per vizi propri ed attinenti al ruolo, emessa a seguito dell’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo all’anno (OMISSIS) (IVA, IRPEF, IRAP), che era stato a sua volta impugnato dal contribuente, con esito per lui negativo nei gradi di merito.
Anche l’impugnazione della cartella aveva per il contribuente un esito negativo nei gradi di merito: la sentenza in epigrafe, che rigettava l’appello del contribuente, era quindi impugnata con il ricorso per cassazione qui in esame, cui resisteva con controricorso la sola Agenzia delle entrate, rimanendo, invece, contumace, il concessionario.
L’avviso di accertamento era anch’esso impugnato con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 29502/08: nelle more il contribuente presentava istanza per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 20, art. 39, comma 12, ma l’Ufficio negava la definibilità della lite. Il provvedimento di diniego era impugnato dal contribuente con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 26150/12.
Chiamata la causa all’odierna udienza il Collegio ha disposto per l’adozione della motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVAZIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e mancata applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, per non essere stata dichiarata, come peraltro si chiede sia dichiarata, l’estinzione del giudizio in conseguenza dell’avvenuta definizione per condono dell’atto impositivo presupposto.
2. La censura non è fondata. Questa Corte, dopo aver riunito i ricorsi iscritti ai nn. R.G. 29502/08 (relativo all’impugnazione dell’atto impositivo presupposto) e 26150/12 (relativo all’impugnazione del diniego della richiesta definizione agevolata della lite concernente il predetto atto), li ha rigettati con la sentenza n. 9837 del 2016: con la conseguenza che la lite non è stata definita ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e l’atto impositivo presupposto è risultato confermato. Di qui l’impossibilità di accogliere la pretesa che il giudizio relativo alla cartella che sul presupposto di quell’atto impositivo è stata emanata possa essere dichiarato estinto.
3. Pertanto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016