Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20534 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. FERRARA

Raffaele, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per

legge in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

I.G.M. di Pacifico Giovanni s.a.s., fallita, in persona del curatore

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

3923/07 depositata il 17 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 20 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza con la quale il tribunale ha dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di ammissione di crediti di lavoro.

A sostegno del ricorso viene proposto un unico motivo con il quale si deduce violazione della L. Fall., art. 101, per avere la Corte di merito ritenuto non nuova e quindi inammissibile la sua domanda tardiva di ammissione di un ulteriore credito derivante dal rapporto di lavoro in relazione al quale per altre voci aveva già richiesto ed ottenuto l’ammissione in via tempestiva.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione della L. Fall., art. 101, per avere il giudice del merito ritenuto inammissibile, in quanto non nuova rispetto a quella già proposta tempestivamente e relativa al credito per retribuzioni, ferie non godute e TFR, la domanda tardiva relativa alla indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità supplementare al TFR attinenti ad un unico rapporto di lavoro.

Il motivo è fondato.

Costituisce ius reception nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui “l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria” (così, di recente, Cassazione civile, sez. 1^, 14/10/2010, n. 21241).

Di tale generale principio non ha tuttavia fatto buon uso nella fattispecie il giudice del merito ritenendo che i crediti derivanti a vario titolo dal rapporto di lavoro abbiano tutti la stessa causa petendi e lo stesso petitum, costituendo le varie voci solo una variazione quantitativa della domanda.

In realtà la giurisprudenza della Corte è giunta a diversa conclusione evidenziando come nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscano crediti diversi per carenza di identità degli elementi indicati quelli attinenti alle varie voci (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR ecc.) essendo diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti e che non vi sia quindi alcuna preclusione alla azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre, enunciando il principio secondo cui “le cause introdotte a seguito di dichiarazioni tardive di credito (L. Fall., ex art. 101) non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo, in sede contenziosa, della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma presentano i caratteri del normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma dell’art. 175 cod. proc. civ., e segg., e soggetto, come tale, ai principi del rito ordinario anche con riferimento alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi, prevista dalla L. Fall., art. 99, per i giudizi di opposizione allo stato passivo. Ne discende che il creditore può proporre una domanda tardiva per altri crediti che non siano stati comunque oggetto di precedenti giudizi, anche se fondati sul medesimo rapporto, quando si sia in presenza di un distinto oggetto sostanziale dell’azione. (Nella specie, relativa a una prima domanda per conseguire il t.f.r. e di successiva domanda di ammissione al passivo per crediti diversi – differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, etc. – la S.C. ha cassato la sentenza di merito, rilevando che i due giudizi introdotti dalla lavoratrice erano contraddistinti da assoluta diversità per “petitum” e “causa pretendi)” (Sez. L, Sentenza n. 4950 del 2/0312007).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa, composizione.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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