Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20534 del 06/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20534 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 22303-2016 proposto da:
ALVINO FABIO, BENSA MAURIZIO, DECLICH ROBERTO, GERIN
RENATO, GOBBO PAOLO, LENASSI WALTER, MAREGA GIORGIO,
SURIANO PASQUALE MARIO, TRONCONE FRANCESCO, TUNIZ
ADRIANO, BURRI MARZIA, DA FORNO ADRIANO, FABRIS
MICHELE, FEDEL ENZO, MASTROVITO GIUSEPPE, PASSANISI
DIEGO, PERNICH ALESSANDRO, BARIGELLI GIANLUCA,
CHERBAVA DANIELE, DORE ANNA, LUBIANA PAOLO, PAULI

2017

NICOLA, SCLAUZERO SAMUELE, T-3

2294

ZILANI SAMUELE, CASCIARO ANTONIO, FRASCINA CLAUDIO,

6\/

G LOREDANA,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO
18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che
li rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/08/2018

7

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 03/03/2016, Cron. n. 782/2016 R.G.V.G
n.579/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere PASQUALE
D’ASCOLA;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO,
che ha chiesto accoglimento del ricorso.

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Fatti di causa e ragioni della decisione
1)

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Ancona, i ricorrenti

chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la
irragionevole durata di giudizi di equa riparazione, promossi il

21 gennaio

2010, il 4 febbraio 2010 e il 15 marzo 2010 davanti alla Corte d’Appello di

alla quale la Corte dorica li aveva rimessi per competenza territoriale.
Nell’odierno ricorso espongono:
che la Corte felsinea aveva definito il procedimento, cui era stato attribuito il
numero di r.g. 347/2013, con decreto 31 dicembre 2013.
che

la Corte di appello di Ancona, alla quale era stata chiesta l’equa

riparazione per la durata irragionevole del procedimento instaurato ai sensi
della legge Pinto, ha accolto parzialmente l’opposizione all’iniziale decreto di
rigetto dell’istanza;
che con decreto n. 782 del 16 febbraio 2016 ha liquidato per ciascuna delle
parti ricorrenti soltanto la somma di euro 500, prendendo in considerazione
soltanto il tempo di durata del giudizio di equa riparazione superiore ai tre
anni, considerandolo alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione.
il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
2)

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2 comma 1,

c 2, c 2bis e ter,, art. 3 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, nella parte in
cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per tre
anni della durata del giudizio presupposto, relativo alla materia dell’equa
riparazione.
n. 22303-16

D’Ascola rei i

3

Roma e, dopo la riunione, riassunti davanti alla Corte d’Appello di Bologna,

Assumono che i procedimenti per equa riparazione devono avere, secondo la
giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza n. 36/2016 della
Corte costituzionale, una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari,
computabile in un anno o due a seconda degli sviluppi del giudizio di equa
riparazione.
In controricorso l’avvocatura dello Stato deduce che la sentenza della

Corte Costituzionale impone comunque una valutazione in concreto della
durata del processo, tenendo conto dell’oggetto di esso, del comportamento
delle parti e dell’esito del processo.
Rileva che i ricorrenti avevano introdotto erroneamente il giudizio di equa
riparazione innanzi la Corte di appello di Roma e che era stata dichiarata la
competenza territoriale di Bologna; che tale errore era imputabile alla parte, la
quale aveva atteso la declaratoria di incompetenza anche dopo che nel marzo
2010 era stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che aveva
introdotto il principio sulla base del quale era stata ravvisata l’incompetenza.
Il Ministero della Giustizia nega pertanto la fondatezza del ricorso e chiede che
comunque non si tenga conto del tempo trascorso tra la declaratoria di
incompetenza di Roma e la data di deposito del provvedimento di Bologna.
4)

Il ricorso è fondato.

Sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso, questa Corte ha già avuto
modo di ritenere che nell’ambito di un processo instaurato ai sensi della legge
cd. Pinto, per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata di un altro
processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole qualora
non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n.
n. 22303-16

D’Ascola rei

4

3)

36 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.
2,comma 2 bis, della I. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata

del 09/08/2016).
Quanto al protrarsi di un giudizio a causa di declaratoria di incompetenza è
stato osservato che il giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio
presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di
incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase,
la durata che corrisponde al grado, avendo invece l’onere di determinare quale
avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla
base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria
del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e
sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il
periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) ron strettamente necessario alla sua
riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass.n. 26208 del
19/12/2016)
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione del
provvedimento impugnato. La cognizione va rimessa alla Corte di appello di
Ancona in diversa composizione, che, distinguendo le posizioni eventualmente
non identiche, si atterrà, nello svolgimento del giudizio, ai principi di diritto di
cui sopra e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

n. 22303-16

D’Ascola rei

5

del processo di equa riparazione in primo grado. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 16857

PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

27 settembre 2017.
Il Presidente
Dr Stefano Petitti
/

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA